Superbonus 110% e isolamento del tetto non disperdente: siamo sicuri?

di Gianluca Oreto, Cesare Caramazza - 11/03/2022

Sta facendo discutere dal punto di vista tecnico il recente chiarimento fornito da Enea sulle modalità di calcolo del 25% della superficie disperdente lorda necessaria per rispettare il requisito richiesto per l'intervento di isolamento termico che vuole accedere ai benefici fiscali del 110% (superbonus) come intervento trainante.

Isolamento tetto freddo e superficie disperdente

In questo nuovo chiarimento Enea afferma che nel processo di coibentazione dell'involucro, il tetto freddo di copertura deve essere considerato non disperdente. Per tale motivo, la superficie del tetto freddo, che è appunto «non disperdente», non rientra nel calcolo dell’incidenza superiore al 25% richiesta all'art. 119, comma 1, lettera a) del Decreto Legge n. 34/2020 (Decreto Rilancio).

Nella sua nota di chiarimento Enea afferma pure la scarsa efficacia della coibentazione di un tetto non disperdente. La trasmissione del calore verso l’esterno viene calcolata considerando un doppio passaggio: dall’ambiente caldo all’ambiente freddo e da questo verso l’esterno (coefficienti btr della norma UNI EN 11300-1). Secondo Enea, tuttavia, conserverebbe una certa validità quando non è possibile intervenire all’estradosso del penultimo solaio o meglio ancora quando si recupera il sottotetto.

La definizione di ristrutturazione importante

Tuttavia, occorre comprendere meglio i risvolti di questo chiarimento che, se validi, dovrebbero avere delle ripercussioni sulla definizione di ristrutturazione importante. Definizione contenuta nell'Allegato 1 del Decreto MiSE 26 giugno 2015 che, ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lettera l-vicies quater) del D.Lgs. n. 192/2005, è "ristrutturazione importante l’intervento che interessa gli elementi e i componenti integrati costituenti l’involucro edilizio che delimitano un volume a temperatura controllata dall’ambiente esterno e da ambienti non climatizzati, con un incidenza superiore al 25 per cento della superficie disperdente lorda complessiva dell’edificio".

Lo stesso allegato distingue poi tra:

  • ristrutturazioni importanti di primo livello: l’intervento, oltre a interessare l’involucro edilizio con un’incidenza superiore al 50 per cento della superficie disperdente lorda complessiva dell’edificio, comprende anche la ristrutturazione dell’impianto termico per il servizio di climatizzazione invernale e/o estiva asservito all’intero edificio. In tali casi i requisiti di prestazione energetica si applicano all’intero edificio e si riferiscono alla sua prestazione energetica relativa al servizio o servizi interessati;
  • ristrutturazioni importanti di secondo livello: l’intervento interessa l’involucro edilizio con un incidenza superiore al 25 per cento della superficie disperdente lorda complessiva dell’edificio e può interessare l’impianto termico per il servizio di climatizzazione invernale e/o estiva. In tali casi, i requisiti di prestazione energetica da verificare riguardano le caratteristiche termo-fisiche delle sole porzioni e delle quote di elementi e componenti dell’involucro dell’edificio interessati dai lavori di riqualificazione energetica e il coefficiente globale di scambio termico per trasmissione (H’T) determinato per l’intera parete, comprensiva di tutti i componenti su cui si è intervenuti. A titolo esemplificativo e non esaustivo:
    • se l’intervento riguarda una porzione della copertura dell’edificio, la verifica del coefficiente globale di scambio termico per trasmissione (H’T) si effettua per la medesima porzione della copertura;
    • se l’intervento riguarda una porzione della parete verticale opaca dell’edificio esposta a nord, la verifica del coefficiente globale di scambio termico per trasmissione (H’T) si effettua per l’intera parete verticale opaca esposta a nord.

Recupero sottotetti: la FAQ Enea

Oltretutto va considerata la FAQ 6.B fornita da Enea sulle agevolazioni per il risparmio energetico.

Domanda - Sto recuperando il sottotetto - attualmente non abitabile e non riscaldato - di un fabbricato per farne una mansarda. I lavori comprendono anche l'isolamento delle falde di copertura del tetto per rendere confortevole l'alloggio che ne ricaverò e che provvederò a dotare di adeguato impianto termico. Posso accedere alle detrazioni previste dall’ECOBONUS (ex legge 296/2006) per le spese di rifacimento della copertura?

Risposta - Per avvalersi della detrazione sulla coibentazione di un tetto è necessario, in linea generale, che il sottotetto sia abitabile e riscaldato. Se invece è non abitabile o addirittura non praticabile e di dimensioni tanto esigue da potersi considerare un’intercapedine facente tutt’uno con la copertura e con il solaio orizzontale che delimita una zona sottostante, per avvalersi della detrazione sulla coibentazione di un tetto è necessario, in linea generale, che il sottotetto sia abitabile e riscaldato. Se invece è non abitabile o addirittura non praticabile e di dimensioni tanto esigue da potersi considerare un’intercapedine facente tutt’uno con la copertura e con il solaio orizzontale che delimita una zona sottostante riscaldata (cfr. norma UNI 6946), occorre che il tecnico asseveri questa circostanza, ossia che il sottotetto forma un corpo unico con tetto e solaio in modo da considerare il rispetto della trasmittanza complessiva copertura- sottotetto-solaio per consentire la detrazione. Infine, se il sottotetto è praticabile, ma non abitabile e non riscaldato, è agevolabile la coibentazione tra solaio e ambienti sottostanti riscaldati, ma non tra falde della copertura e sottotetto non riscaldato: la normativa relativa all’Ecobonus (ex legge 296/2006), infatti, si limita ad agevolare la protezione di ambienti riscaldati verso l’esterno o verso vani non riscaldati.

La norma UNI 6946 fornisce, tra le altre cose, una formula precisa per calcolare la resistenza termica delle intercapedini.

La problematica

Se il tetto freddo va escluso nel calcolo della superficie disperdente per il rispetto dei requisiti per il superbonus, allo stesso modo va escluso anche per il rispetto delle soglie previste per le ristrutturazioni importanti di primo e secondo livello?

Ne ho parlato con il collega Cesare Caramazza, Ingegnere esperto in Gestione dell'Energia, progettista di interventi di riqualificazione energetica e di impianti elettrici, energy manager di aziende private, componente del direttivo di Assoege.

Superficie disperdente e Ristrutturazione importante

D. Enea ha fornito un chiarimento che potrebbe avere dei risvolti anche nella definizione di interventi di ristrutturazione importanti. Cosa ne pensa?

R. Enea ha affermato con questo chiarimento che per “prassi consolidata”, anche relativamente al calcolo dell’H’T, non è corretto considerare un intervento all’estradosso di un solaio di copertura di un volume freddo come isolamento termico, e che pertanto la posa di tale isolamento, se pur detraibile, non è computabile ai fini del superamento del 25% di superficie isolata per l’ottenimento del superbonus. Non so se possa considerarsi questa la prassi consolidata, ma in tale evenienza occorrerà ridefinire tutti gli interventi che per estensione dell’isolamento sono ricaduti in ristrutturazione di primo livello. Non considerando la superficie di copertura come isolata (se esiste un sottotetto), a questo punto molte ristrutturazioni di primo livello, consistenti in isolamento di pareti e copertura, potrebbero essere “derubricate” a ristrutturazioni di secondo livello, risolvendo le criticità relative all’H’T per la pavimentazione.

Isolamento del tetto e norme UNI

D. Esistono delle norme UNI cui far riferimento per il calcolo della trasmittanza e cosa dicono sul tetto?

R. Per la verità esistono, ed appaiono fornire indicazioni molto diverse rispetto al chiarimento appena pubblicato da Enea. Tale chiarimento appare in contrasto infatti con la norma UNI 6946 nella sua formulazione del 2018 in lingua inglese, attualmente in vigore, che consente sempre ed in ogni caso di calcolare per un sottotetto, una intercapedine, un qualunque volume che separa una zona riscaldata dall’esterno, la resistenza termica associabile. L’annex D della norma infatti consente il calcolo della resistenza termica di una intercapedine anche per spessori superiori a 30 cm. Ha senso basare tutti i calcoli su norme UNI e poi, in modo per la verità non comprensibile, derogare solo per l’isolamento della copertura in caso di intercapedine? In merito alle faq Enea sul recupero sottotetto, sembra mancare un riferimento in base al quale un tecnico possa discriminare quanto indicato dall’Enea nella risposta 6.B richiamando la norma UNI 6946, si ritiene possibile che tale faq risalga alla precedente versione della norma non più in vigore. Restano molte perplessità sulla ragionevolezza del chiarimento pubblicato sullo stralcio dell’isolamento copertura dal calcolo del 25% in caso di intercapedine fredda.

Urge un chiarimento del MiSE

D. Pensa possa servire un chiarimento da parte del Ministero dello Sviluppo Economico che ha varato il Decreto con la definizione di ristrutturazione importante?

R. Ritengo auspicabile un ritiro del chiarimento esposto, o in subordine una formale conferma che in Italia, per tutte le relazioni energetiche emesse, si derogherà alla norma UNI 6946 ed esisterà una lex specialis, che non considererà l’isolamento termico della copertura come un isolamento termico della copertura se esiste una intercapedine. Se la “prassi consolidata” è questa, allora varrà anche per le comuni relazioni energetiche che riguardano qualsiasi unità immobiliare o edificio, che sia sottoposto o meno alla disciplina del superbonus ovviamente non importa. Tecnicamente mi trovo in forte disaccordo con tale chiarimento, ma se risulterà la formale interpretazione, che non può che valere anche per le classificazione di tipologia di ristrutturazione, deve essere chiaramente detto, chiunque lavora nell’ambito del superbonus ha già un numero sufficiente di rischi da correre e responsabilità da assumersi.



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