Superbonus 110% e cappotto termico: da Enea un chiarimento sui tetti non disperdenti

L’Enea fornisce un nuovo chiarimento che riguarda la fruizione del superbonus 110% nel caso di isolamento termico a cappotto che coinvolge anche il tetto

di Redazione tecnica - 08/03/2022

Sono parecchie le modiche interessanti arrivate al superbonus 110% dai 13 provvedimenti normativi che hanno modificato il Decreto Legge n. 34/2020 (Decreto Rilancio). Tra queste una su cui si discute ancora è quella arrivata dalla Legge 30 dicembre 2020, n. 178 (Legge di Bilancio 2021) relativa all’intervento di isolamento termico previsto all’art. 119, comma 1, lettera a) del Decreto Rilancio.

Isolamento termico a cappotto e tetto

Ricordiamo, infatti, che successivamente alla Legge di Bilancio 2021 l’intervento trainato di isolamento termico delle superfici opache verticali, orizzontali o inclinate dovevano interessare l’involucro dell’edificio con un’incidenza superiore al 25% (il c.d. cappotto termico) compresa la coibentazione del tetto, senza limitare il concetto di superficie disperdente al solo locale sottotetto eventualmente esistente.

Una possibilità soggetta a diverse interpretazioni tra le quali qualcuna che sarebbe andata contro la definizione riportata nel decreto del MiSE 26 giugno 2015  (Decreto requisiti minimi), in cui all’art.2, comma 2, lettera a) intende per “superficie disperdente S (m2): superficie che delimita il volume climatizzato V rispetto all’esterno, al terreno, ad ambienti a diversa temperatura o ambienti non dotati di impianto di climatizzazione”.

I chiarimenti dell’Enea

Per non mettere in crisi il concetto di “superficie disperdente” da anni consolidato e applicato all’interno della definizione del “Rapporto di forma S/V”, da cui hanno dipeso nel tempo:

  • i limiti massimi ammissibili dei coefficienti volumici di dispersione termica;
  • l’indice di prestazione energetica per climatizzazione invernale;
  • il parametro H’t;
  • le definizioni di ristrutturazione importante di 1° e 2° livello;

Enea, di concerto con il Ministero della Transizione Ecologia (MiTE) ha fornito la sua interpretazione della nuova formulazione della lettera a) del comma 1 dell’art. 119 del “decreto rilancio”:

Può accedere al Superbonus l’intervento di coibentazione del “tetto freddo” copertura “non disperdente” POND a condizione che si coibenti più del 25 della superficie lorda complessiva disperdente reale. Quindi, la superficie del «tetto freddo», che è appunto «non disperdente», non rientra nel calcolo dell’incidenza superiore al 25. L’intervento «POND» è ammissibile, soltanto se si esegue l’intervento trainante di cui al comma 1 lett a)”.

Aggiornata la piattaforma Enea

In base a questa interpretazione è stato aggiornato il sito ENEA “asseverazioni”. Enea ha, altresì, ricordato che tale interpretazione è stata condivisa anche dall’Agenzia delle Entrate nella Risposta n. 247 del 14/04/2021 (pagg. 6 e 7) nella quale si afferma:

“Si rileva infine che per effetto della modifica apportata al comma 1 del citato articolo 119 da parte della legge di bilancio 2021, nell'ambito degli interventi "trainanti" - finalizzati all'efficienza energetica ammessi al Superbonus – rientrano anche gli interventi per la coibentazione del tetto «senza limitare il concetto di superficie disperdente al solo locale sottotetto eventualmente esistente» (cfr. articolo1, comma 66, lettera. a), n. 2), della legge n. 178 del 2020). Pertanto, a seguito della modifica normativa sopra riportata riferibile all'ambito applicativo della norma e, nel presupposto che la condizione di intervenire su più del 25 per cento della superficie disperdente sia raggiunta con la coibentazione delle superfici che, nella situazione ante intervento, delimitano il volume riscaldato verso l'esterno, vani freddi o terreno, si ritiene che, con riferimento al caso di specie, possano rientrare nel Superbonus anche gli interventi di coibentazione del tetto prospettati dall'Istante”.

La nota Enea del 31 agosto 2021

Enea ha, infine, fatto una riflessione, di concerto con il MiTE, alla sua nota del 31/08/2021 nella quale aveva affermato che “le spese relative ai lavori di coibentazione di una copertura (tetto) non disperdente sono ammissibili quando non si esegue contemporaneamente la coibentazione del solaio sottostante”.

Enea afferma che la coibentazione del tetto non disperdente è di scarsa efficacia. La trasmissione del calore verso l’esterno viene calcolata considerando un doppio passaggio: dall’ambiente caldo all’ambiente freddo e da questo verso l’esterno (coefficienti btr della norma UNI EN 11300-1). Conserva, tuttavia, una certa validità quando non è possibile intervenire all’estradosso dell’ultimo solaio o meglio ancora quando si recupera il sottotetto.

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