Superbonus 110% e materiali isolanti: chi ne risponde?

di Redazione tecnica - 22/04/2022

Benché il superbonus 110% sia costituito da due diverse anime, una energetica e una strutturale, quella più conosciuta riguarda gli interventi di riqualificazione energica tra i quali soprattutto l'isolamento termico a cappotto.

Superbonus 110%: l'isolamento termico a cappotto

Intervento previsto all'art. 119, comma 1, lettera a) del Decreto Legge n. 34/2020 (Decreto Rilancio) che prevede la possibilità di portare in detrazione al 110% le spese sostenute per l'isolamento termico delle superfici opache verticali, orizzontali e inclinate, ma con alcuni vincoli e requisiti:

  • intanto l'intervento deve interessare l'involucro dell'edificio con un'incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda dell'edificio o dell'unità immobiliare situata all'interno di edifici plurifamiliari che sia funzionalmente indipendente e disponga di uno o più accessi autonomi dall'esterno;
  • l'involucro deve avere un determinato valore di trasmittanza all'inizio e alla fine dei lavori come prevedono gli allegati A ed E al Decreto MiSE 6 agosto 2020 (Decreto requisiti tecnici);
  • va verificato il doppio salto di classe energetica;
  • va prodotto l'APE pre e post intervento;
  • i materiali isolanti devono rispettare i criteri ambientali minimi di cui al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 11 ottobre 2017.

Superbonus 110% e isolamento termico a cappotto: i materiali

L'Allegato al DM 11 ottobre 2017, al capitolo 2.4 definisce le specifiche tecniche dei componenti edilizi. Più nel dettaglio occorre riferirsi al paragrafo 2.4.2.9 sugli isolanti termici ed acustici che prevede il rispetto dei seguenti criteri:

  • non devono essere prodotti utilizzando ritardanti di fiamma che siano oggetto di restrizioni o proibizioni previste da normative nazionali o comunitarie applicabili;
  • non devono essere prodotti con agenti espandenti con un potenziale di riduzione dell’ozono superiore a zero;
  • non devono essere prodotti o formulati utilizzando catalizzatori al piombo quando spruzzati o nel corso della formazione della schiuma di plastica;
  • se prodotti da una resina di polistirene espandibile gli agenti espandenti devono essere inferiori al 6% del peso del prodotto finito;
  • se costituiti da lane minerali, queste devono essere conformi alla nota Q o alla nota R di cui al regolamento (CE) n. 1272/2008 (CLP) e s.m.i. [La conformità alla Nota Q deve essere attestata tramite quanto previsto dall’articolo 32 del Regolamento REACH e, a partire dal 1° gennaio 2018, tramite certificazione (per esempio EUCEB) conforme alla ISO 17065 che dimostri, tramite almeno una visita ispettiva all’anno, che la fibra è conforme a quella campione sottoposta al test di bio-solubilità. La conformità alla Nota R deve essere attestata tramite quanto previsto dall’articolo 32 del Regolamento REACH] se il prodotto finito contiene uno o più dei componenti elencati nella seguente tabella, questi devono essere costituiti da materiale riciclato e/o recuperato secondo le quantità minime indicate, misurato sul peso del prodotto finito.


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