Benché il superbonus 110% sia costituito da due diverse anime,
una energetica e una strutturale, quella più conosciuta riguarda
gli interventi di riqualificazione energica tra i quali soprattutto
l'isolamento termico a cappotto.
Superbonus 110%: l'isolamento termico a cappotto
Intervento previsto all'art. 119, comma 1, lettera a) del
Decreto Legge n. 34/2020 (Decreto Rilancio) che prevede la
possibilità di portare in detrazione al 110% le spese sostenute per
l'isolamento termico delle superfici opache verticali, orizzontali
e inclinate, ma con alcuni vincoli e requisiti:
- intanto l'intervento deve interessare l'involucro dell'edificio
con un'incidenza superiore al 25% della superficie disperdente
lorda dell'edificio o dell'unità immobiliare situata all'interno di
edifici plurifamiliari che sia funzionalmente indipendente e
disponga di uno o più accessi autonomi dall'esterno;
- l'involucro deve avere un determinato valore di trasmittanza
all'inizio e alla fine dei lavori come prevedono gli allegati A ed
E al Decreto MiSE 6 agosto 2020 (Decreto requisiti tecnici);
- va verificato il doppio salto di classe energetica;
- va prodotto l'APE pre e post intervento;
- i materiali isolanti devono rispettare i criteri ambientali
minimi di cui al
decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e
del mare 11 ottobre 2017.
Superbonus 110% e isolamento termico a cappotto: i
materiali
L'Allegato al DM 11 ottobre 2017, al capitolo 2.4 definisce le
specifiche tecniche dei componenti edilizi. Più nel dettaglio
occorre riferirsi al paragrafo 2.4.2.9 sugli isolanti termici ed
acustici che prevede il rispetto dei seguenti criteri:
- non devono essere prodotti utilizzando ritardanti di fiamma che
siano oggetto di restrizioni o proibizioni previste da normative
nazionali o comunitarie applicabili;
- non devono essere prodotti con agenti espandenti con un
potenziale di riduzione dell’ozono superiore a zero;
- non devono essere prodotti o formulati utilizzando
catalizzatori al piombo quando spruzzati o nel corso della
formazione della schiuma di plastica;
- se prodotti da una resina di polistirene espandibile gli agenti
espandenti devono essere inferiori al 6% del peso del prodotto
finito;
- se costituiti da lane minerali, queste devono essere conformi
alla nota Q o alla nota R di cui al regolamento (CE) n. 1272/2008
(CLP) e s.m.i. [La conformità alla Nota Q deve essere attestata
tramite quanto previsto dall’articolo 32 del Regolamento REACH e, a
partire dal 1° gennaio 2018, tramite certificazione (per esempio
EUCEB) conforme alla ISO 17065 che dimostri, tramite almeno una
visita ispettiva all’anno, che la fibra è conforme a quella
campione sottoposta al test di bio-solubilità. La conformità alla
Nota R deve essere attestata tramite quanto previsto dall’articolo
32 del Regolamento REACH] se il prodotto finito contiene uno o più
dei componenti elencati nella seguente tabella, questi devono
essere costituiti da materiale riciclato e/o recuperato secondo le
quantità minime indicate, misurato sul peso del prodotto
finito.
Materiali isolanti: la nota Enea
Sull'argomento l'Enea ha pubblicato la nota 2 dicembre 2020 di
chiarimento sulla prestazione dei materiali isolanti.
Il valore della trasmittanza dell’elemento edilizio si calcola
secondo la norma UNI EN ISO 6946.
I valori della conduttività termica (per i singoli materiali) o
della resistenza termica (per componenti costituiti da kit o per
sistemi con strati termicamente non omogenei) da utilizzare nel
calcolo della trasmittanza, vanno desunti dalle caratteristiche
dichiarate dal produttore.
I prodotti da costruzione devono essere messi in commercio
nell’osservanza del Regolamento (UE) N. 305/2011 del parlamento
europeo e del consiglio del 9 marzo 2011 e del D.Lgs 106/2017. Il
regolamento 305/2011, quando un prodotto da costruzione rientra
nell'ambito di applicazione di una norma armonizzata o è conforme a
una valutazione tecnica europea rilasciata per il prodotto in
questione, prevede la dichiarazione di prestazione e la marcatura
CE.
La dichiarazione di prestazione deve essere conforme al modello
riportato nell’allegato 3 dello stesso Regolamento 305 come
modificato dal regolamento (UE) N. 574/2014. Ai sensi dello stesso
Regolamento, per “prodotto da costruzione” si intende un singolo
prodotto oppure un “kit”. Con il termine “kit” si intende un
prodotto da costruzione immesso sul mercato da un singolo
fabbricante come insieme di almeno due componenti distinti che
devono essere assemblati per essere installati nelle opere di
costruzione.
Nel caso di “materiali isolanti omogenei” in commercio si
possono trovare:
- prodotti marcati CE;
- prodotti senza marcatura CE o marcati CE ma per i quali in DOP
non sono dichiarate le prestazioni relative al requisito “risparmio
energetico e ritenzione del calore”.
Materiali marcati CE
In questo caso il materiale ricade nel campo di applicazione di
una norma di prodotto armonizzata come materiale isolante o il
Fabbricante, su base volontaria, richiede ad un TAB (Organismo di
valutazione tecnica) il rilascio di un ETA (European Technical
Assessment).
Grazie alla norma armonizzata o all’ETA il Fabbricante può
redigere la marcatura CE e la DoP (dichiarazione di prestazione).
In questi casi il produttore indica in marcatura CE e nella DoP, la
conduttività termica con valori di lambda dichiarati λD
(o resistenza termica RD).
Il valore di lambda dichiarato λD in DoP deve essere
valutato secondo i metodi previsti dalle specifiche norme tecniche
armonizzate (Norma Armonizzata o Documenti per la Valutazione
Tecnica Europea - EAD-sulla base del quale il TAB ha rilasciato
l’ETA).
Tali norme prevedono delle valutazioni in condizioni standard
con elaborazioni statistiche e controllo di produzione.
Nella tabella A seguente Enea riporta l’elenco delle norme
armonizzate per materiali isolanti alla data di oggi 2 dicembre
2020 con la relativa data di entrata in vigore della marcatura CE
obbligatoria.
Prodotti senza marcatura CE o marcati CE ma per i quali in DOP
non sono dichiarate le prestazioni relative al requisito “risparmio
energetico e ritenzione del calore”.
In assenza di marcatura CE, oppure in presenza di marcatura CE
ma nel caso in cui la dichiarazione di prestazione non riporti i
valori dichiarati dal Fabbricante per le caratteristiche essenziali
riferite al Requisito di base 6 (risparmio energetico e ritenzione
del calore), valgono comunque le regole nazionali sull’efficienza
energetica in edilizia. Il DM 2 aprile 1998 “Modalità di
certificazione delle caratteristiche e delle prestazioni
energetiche degli edifici e degli impianti ad essi connessi” -G.U.
n. 102, 05/05/1998 - indica che qualora nella denominazione di
vendita, nell'etichetta o nella pubblicità siano usate espressioni
che possano indurre l'acquirente a ritenere il prodotto destinato a
qualsivoglia utilizzo ai fini del risparmio di energia, per la
valutazione della conduttività termica valgono le regole conformi
alla legislazione vigente che prevede che le prestazioni
energetiche debbano essere o determinate o mediante prove
effettuate presso un laboratorio o certificate da un organismo di
certificazione di prodotto, accreditati presso uno dei Paesi membri
della Comunità europea, applicando una o più delle procedure
previste dalle regole e norme tecniche emesse dagli organismi di
normazione.
Le regole e le procedure previste dalle norme tecniche per la
valutazione di materiali isolanti omogenei richiamano poi l’impiego
del valore di conduttività termica dichiarata con riferimento alla
UNI EN ISO 10456 per quanto riguarda le modalità statistiche di
rappresentatività del dato. Tale norma prevede infatti delle forti
maggiorazioni della conduttività in funzione del numero di misure
effettuate. La UNI EN ISO 10456 espressamente citata nell’allegato
2 del decreto 26/06/2015 “requisiti minimi”, indica i procedimenti
per la determinazione dei valori tecnici dichiarati e richiama le
pertinenti norme per l’esecuzione delle misure. La norma UNI EN ISO
10456:2008 per valori di conduttività λ ≤ 0,08 W/(mK) prevede
l’arrotondamento per eccesso alla terza cifra decimale. Una singola
misura non è ritenuta rappresentativa della prestazione di un
prodotto.
Nel caso di “materiale isolante riflettente” i valori di
resistenza termica indicati dal produttore sono valutati in accordo
con la norma UNI EN 16012 dedicata ai materiali riflettenti che
descrive i metodi di prova per determinare la resistenza termica
quando il materiale è posto all’interno di un’intercapedine.
Qualora il prodotto da costruzione sia un kit/sistema da
costruzione marcato CE che soddisfi il Requisito di base 6
“Risparmio energetico e ritenzione del calore” ai sensi del
Regolamento (UE) N. 305/2011 i valori di resistenza termica sono
desunti dalla dichiarazione di prestazione del produttore.
Materiali isolanti: chi ne risponde?
È compito del progettista e del direttore dei lavori verificare
l'utilizzo di materiali che rispettino i requisiti CAM previsti
dalla normativa. Chiaro è che in caso di falsa attestazione dei
requisiti da parte del produttore, il primo a rispondere di una
eventuale decadenza del bonus resta il contribuente che, a cascata,
in virtù della responsabilità solidale, potrà rivalersi su tutti i
soggetti coinvolti (imprese, professionisti, produttori).
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