Superbonus 110%, Orofino (In/Arch): ‘Senza revisione regole la detrazione non riuscirà mai a decollare’

di Gianluca Oreto - 03/05/2021

Siamo ormai nel vivo. L’intera filiera delle costruzioni è compatta, Parlamento e Governo non possono non tenere conto della richiesta di proroga e di semplificazione delle detrazione fiscale del 110% (superbonus). Ed è proprio di questo di cui si parla all’interno di un Decreto Legge di prossima approvazione che avrà il compito di aprire il bonus a più interventi possibili, eliminando le barriere all’ingresso che ne stanno rallentando le potenzialità.

Superbonus 110%: una misura per rilanciare l’edilizia

Il superbonus 110% è una di quelle misure che può piacere oppure no, ma ciò che è certo sono le sue potenzialità per migliorare energeticamente e strutturalmente il parco immobiliare italiano e rilanciare un settore che dal 2008 vive un periodo di recessione che è stato rallentato solo da misure volte a incentivare la riqualificazione.

Superbonus 110%: l’intervista all’arch. Francesco Orofino, Segretario Generale In/Arch

Sui contenuti del Decreto Legge transizione ecologica ho intervistato l’arch. Francesco Orofino, Segretario Generale In/Arch – Istituto Nazionale di Architettura. Di seguito le mie domande e le sue risposte.

Domanda. La proroga del superbonus 110% all'interno del PNRR non è arrivata ma è stato previsto un Decreto Legge da pubblicare entro maggio che estenderà l'orizzonte temporale e modificherà/semplificherà molti adempimenti. Qual è il suo punto di vista?

Risposta. Avrei certamente preferito che la proroga fosse inserita nel PNRR per dare da subito maggiori certezze ai cittadini e, soprattutto, a professionisti e imprese che, allo stato attuale, si trovano nell’impossibilità di programmare gli interventi per le incertezze sui tempi. Mi auguro solo che non si debba attendere la legge di bilancio (che viene in genere approvata gli ultimi giorni di dicembre) per avere risposte chiare sulla proroga.

Ma il provvedimento più importante che attendiamo, ancor più decisivo della proroga, è il Decreto annunciato da Draghi per il mese di maggio contenente modifiche e semplificazioni all’attuale normativa che regola il Superbonus. Una normativa che contiene ancora vastissime zone d’ombra, molte assurdità tecniche e infinite incertezze interpretative.

Nel corso dell’audizione alla Commissione Attività Produttive della Camera di qualche giorno fa il Direttore dell’Agenzia delle Entrate ha informato i parlamentari che, in meno di un anno dall’emanazione della Legge, l’Agenzia ha dovuto rispondere a 6.500 interpelli. Francamente mi sembra incredibile che sia necessario un numero così alto di chiarimenti interpretativi (e chissà quanti ancora ne verranno) per spiegare come va applicata una norma. Evidentemente il problema sta nel testo di legge e nei decreti attuativi.

Senza una significativa revisione delle sue regole il Superbonus non riuscirà mai a decollare e nutro seri dubbi sulla capacità di spendere i 18,4 miliardi destinati a questa misura all’interno del PNRR. D’altra parte non è un caso che fino al mese di aprile 2021, a quasi un anno dall’approvazione del Decreto Rilancio, secondo l’ENEA, l’ammontare degli interventi ammessi alla detrazione era di poco superiore al miliardo.

Il Superbonus è una misura straordinaria per mille ragioni: miglioramento energetico degli edifici, possibilità di un rilancio importante del settore dell’edilizia nel nostro Paese, occasione preziosa per il mondo dei professionisti tecnici: ma rischia di fallire se non si cambiano le regole del gioco.

D. Il PNRR ha visto nella valutazione della legittimità degli immobili una delle principali cause che hanno bloccato e rallentato molti interventi. Secondo lei è questa la problematica principale?

R. Quella della legittimità urbanistica degli edifici oggetto di interventi in “superbonus” è sicuramente una delle cause principali del rallentamento di questa norma. Noi professionisti ci siamo trasformati in improvvisati “investigatori privati dell’abuso”, a caccia di titoli edilizi di 50, 60 anni fa, chini su vecchie tavole di progetto alla ricerca dell’abuso perduto.

Questa vicenda ha svelato una cosa che sapevano tutti: un numero enorme di edifici residenziali nel nostro Paese è stato costruito in difformità dal titolo edilizio.

Soprattutto dal dopoguerra fino ad almeno tutti gli anni ’90 (e parlo quanto meno della realtà di Roma che conosco meglio) i costruttori ottenevano un titolo autorizzativo sulla base di un progetto e poi introducevano moltissime modifiche in fase di cantiere, senza preoccupasi minimamente di depositare in Comune varianti progettuali.

Così capita spessissimo, ad esempio, di riscontrare difformità nel numero, dimensione, collocazione delle finestre. Ma quell’edificio “difforme” è lì da 50 anni, nessuno ha mai sollevato problemi di illegittimità. Prima dell’avvento del Superbonus tutti usufruivano tranquillamente di bonus fiscali (ristrutturazioni, facciate ecc.) senza porsi il problema della legittimità. Pur in vigenza del famoso articolo 49 del DPR 380/2001.

Oggi si pretende, per usufruire delle agevolazioni fiscali, di chiedere ai condòmini maxi sanatorie onerose.

Il quesito che pongo è il seguente: l’edificio ha finestre diverse da quelle del titolo autorizzativo: e allora? Per questo motivo è condannato a rimanere un edificio energivoro per tutto il resto della sua esistenza a meno di impegni economici sostanziali da parte dei suoi proprietari? Ma lo scopo della legge sul Superbonus qual è? Una regolarizzazione urbanistica di massa di edifici difformi o l’avvio di un ampio programma di riqualificazione energetica del patrimonio immobiliare esistente?

La nostra priorità è “sistemare” amministrativamente insignificanti difformità (quale interesse pubblico è gravemente leso da una finestra che in fase di cantiere, 50 anni fa, è diventata una porta-firnestra?) o diminuire le emissioni di CO2 nell’atmosfera, ricordando che le emissioni primarie di particolato da edifici sono da due a tre volte maggiori di quelle da trasporti o che gli edifici consumano circa il 40 % dell’energia e rilasciano il 36 % delle emissioni di gas serra dell’UE?

Abbiamo una norma che “indica la luna” del miglioramento ambientale del pianeta ma siamo tutti concentrati a guardare il dito di inutili cavilli burocratici.

D. Il nuovo Decreto Legge, sempre se ne saranno confermati i contenuti, prevede che tutti gli interventi relativi all'isolamento termico a cappotto che non prevedano una modifica delle facciate e delle coperture siano considerati opere di manutenzione ordinaria ai sensi dell’art. 3, comma 1, lettera a), del DPR n. 380/2001 (Testo Unico Edilizia). Crede che questo servirà a velocizzare il processo?

R. Ho sempre sostenuto, ben prima delle ipotesi che circolano in questi giorni sul nuovo Decreto, che un intervento che prevedesse la posa in opera di un cappotto termico sulle facciate, di un isolante sulle coperture, la sostituzione di infissi e del generatore dell’impianto di climatizzazione, stante l’attuale normativa, fosse sicuramente da considerare un intervento di manutenzione ordinaria.

Basterebbe leggere con attenzione il glossario delle opere di edilizia libera introdotto con il DM 2 marzo 2018. Tuttavia in questi mesi abbiamo dovuto sottostare alle più stravaganti interpretazioni degli uffici tecnici dei comuni. Chi pretendeva una CILA, chi una SCIA chi addirittura una SCIA alternativa al permesso di costruire. Ho incontrato molti funzionari pubblici che invocavano a gran voce il principio della “modifica di sagoma” conseguente ad un intervento di cappotto termico.

Un pronunciamento legislativo chiaro spazzerebbe sicuramente tutte queste fantasie interpretative.

Per migliorare ancora l’efficacia del superbonus propongo di inserire nel Decreto di maggio anche queste 2 modifiche (e mi scuso per i tecnicismi):

  • Modificare il comma 7 dell’art. 14 del D.Lgs 102/2014 (in attuazione della direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica) specificando che il maggior spessore delle murature esterne e degli elementi di chiusura superiori ed inferiori dovuti ad interventi di isolamento termico (che, già a legislazione vigente, non costituisce aumento di volume, di altezza e di rapporto di copertura) non costituisce modifica di sagoma;
  • L’Allegato A del Decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2017, n. 31 (quello sulla semplificazione delle autorizzazioni paesaggistiche), al comma A2 stabilisce che non richiedono autorizzazione paesaggistica gli “interventi di coibentazione volti a migliorare l’efficienza energetica degli edifici che non comportino la realizzazione di elementi o manufatti emergenti dalla sagoma, ivi compresi quelli eseguiti sulle falde di copertura”. Propongo di eliminare quel “emergenti dalla sagoma” che nessuno ha ancora capito cosa voglia significare e che tante anomalie interpretative ha causato sino ad oggi.

D. Viene anche prevista una modifica dell'art. 119, comma 13-ter relativo alla valutazione dello stato legittimo delle parti comuni, in cui viene specificato che l'accertamento dei tecnici deve limitarsi solo alle porzioni di parti comuni interessate dagli interventi e non tutte le parti comuni. Viene anche aggiunto il comma 13-quater che prevede una perizia giurata da parte dei tecnici per le pratiche di condono ancora inesitate ma si lascia alle amministrazioni competenti la possibilità di revoca delle agevolazioni eventualmente già erogate. Qual è il suo giudizio?

R. Sono sicuramente favorevole all’introduzione di questa modifica. Chi opera a Roma ben conosce lo stato in cui versano le domande di condono. Migliaia di pratiche ferme da anni senza che se ne conosca l’esito.

Ma io andrei oltre. Stabilirei, ad esempio, che tutte le eventuali difformità tra il titolo edilizio e lo stato dei luoghi, almeno per gli edifici costruiti prima del 2000, che non incidono su volumetria o superficie coperta, altezza massima, distanza dai confini non inficiano in alcun modo la possibilità di usufruire delle detrazioni fiscali al 110%. (Detto sottovoce: ma non è quello che già prevede l’articolo 49 del DPR 380/2001? E allora perché una finestra difforme deve essere obbligatoriamente sanata per procedere con il Superbonus?)

D. In definitiva, come giudica il superbonus? ritiene che le modifiche previste dal nuovo Decreto Legge potranno incidere sensibilmente ad incrementare gli interventi?

Io giudico il Superbonus come una misura utilissima, prima di tutto per la cosiddetta Transizione Ecologica del Paese. Ursula von der Leyen nel discorso al Parlamento UE sullo Stato dell’Unione, ha posto come obiettivo dell’UE la riduzione delle emissioni di gas serra degli edifici del 60 %, il loro consumo energetico del 14 % e il consumo energetico per riscaldamento e raffrescamento del 18 %.

Ma, come ho già ampiamente spiegato, servono modifiche significative alla legge. Non solo quelle sulla legittimità.

Perché mai, ad esempio, le facciate di un corpo scala non possono essere coibentate al 110%, come sostiene l’ENEA? Ma ci rendiamo conto del paradosso tecnico e delle conseguenze di questa interpretazione? O ancora perché, sempre secondo l’ENEA, per usufruire del bonus sulla sostituzione degli infissi devo obbligatoriamente rispettare dimensioni e superfici dell’infisso pre-esistente. Anche in caso di demolizione e ricostruzione. Qual è la logica “energetica” che sostiene questo paradosso?

Insomma sarebbe quanto mai opportuno che il nuovo Decreto facesse piazza pulita di tutte queste inutili complicazioni interpretative. E per farlo sarebbe auspicabile, prima di scrivere la versione definitiva del testo di legge, ascoltare chi, nel mondo professionale e imprenditoriale, in questi mesi ha provato nel concreto ad applicare le regole del Super-bonus riscontrando quotidianamente i mille ostacoli esistenti ed i tanti inutili paradossi della norma e delle sue interpretazioni.

Ringrazio l’arch. Orofino per gli interessanti spunti di riflessione e lascio come sempre a voi ogni commento.



© Riproduzione riservata