Superbonus 90% e unifamiliari: CILAS antecedente all'1 gennaio 2023 con attestazione del direttore lavori?

di Gianluca Oreto - 13/06/2023

Come spesso accade quando si intrecciano tra loro disposizioni di natura fiscale ed edilizia, gli errori sono dietro l'angolo e una diversa (o errata) interpretazione da parte dell'Agenzia delle Entrate potrebbe far decadere qualsiasi considerazione basata sulla semplice lettura di una norma.

Superbonus 90% e unifamiliari: la circolare dell'Agenzia delle Entrate

Con la circolare n. 13/E del 13 giugno 2023 l'Agenzia delle Entrate ha fornito nuovi chiarimenti in merito all'utilizzo del Superbonus nel 2023 alla luce delle ultime modifiche arrivate alla normativa di rango primario. Il Decreto Legge n. 34/2020 (Decreto Rilancio) ha subito, infatti, un pesante restyling:

In particolare, con l’articolo 9, comma 1, lettera a), numero 3), del Decreto Aiuti-quater il legislatore ha aperto una nuova finestra temporale per l'utilizzo del superbonus con aliquota al 90% per gli interventi avviati sugli edifici unifamiliari e unità immobiliari con accesso autonomo e funzionalmente indipendenti.

Con questa disposizione normativa è stato aggiunto all'art. 119, comma 8-bis del Decreto Rilancio il seguente periodo:

Per gli interventi avviati a partire dal 1° gennaio 2023 su unità immobiliari dalle persone fisiche di cui al comma 9, lettera b), la detrazione spetta nella misura del 90 per cento anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2023, a condizione che il contribuente sia titolare di diritto di proprietà o di diritto reale di godimento sull’unità immobiliare, che la stessa unità immobiliare sia adibita ad abitazione principale e che il contribuente abbia un reddito di riferimento, determinato ai sensi del comma 8-bis.1, non superiore a 15.000 euro.

Su questa nuova disposizione avevo già risposto ad una domanda per la sezione L'esperto risponde rilevando che considerato che la sezione d) (qualificazione dell'intervento) del modello di CILAS nazionale consente l'inizio lavori successivo alla presentazione della comunicazione stessa, nulla "avrebbe" dovuto vietare l'utilizzo di una CILAS protocollata nel 2022 con inizio lavori a partire dall'1 gennaio 2023 per accedere al Superbonus 90%.

Avevo anche ammesso che "Difficilmente la lettura della norma dovrebbe portare a considerare nulle le CILAS presentate nel 2022 ma con inizio dei lavori nel 2023 ma, nonostante per il deposito si paghino i diritti di segreteria che variano da Comune a Comune, non sarebbe una cattiva idea ripresentare la comunicazione con protocollo successivo all'1 gennaio 2023", consigliando la ripresentazione della CILAS con protocollo a partire dall'1 gennaio 2023.

Le conferme dell'Agenzia delle Entrate

La nuova circolare dell'Agenzia delle Entrate (che sempre più spesso penso legga i miei approfondimenti) ha affrontato il tema superbonus 90% sulle unifamiliari per il 2023 affermando:

Occorre precisare che per «interventi avviati dal 1° gennaio 2023» (di seguito anche interventi iniziati) devono intendersi, in linea generale, gli interventi per i quali la CILA sia stata presentata a decorrere dalla predetta data, per i quali la data di inizio lavori indicata nella medesima CILA è successiva al 31 dicembre 2022. Si ritiene, inoltre, che possano rientrare nella nuova disciplina anche gli interventi per i quali la presentazione della CILA sia antecedente al 1° gennaio 2023, purché il contribuente dimostri che i lavori abbiano avuto inizio a decorrere dall’anno 2023, circostanza che può essere documentata dalla data di inizio lavori indicata nella CILA o anche mediante un’attestazione resa dal direttore dei lavori secondo le modalità dell’autocertificazione rilasciata ai sensi dell’articolo 47 del DPR n. 445 del 2000.

In definitiva, per avere accesso al Superbonus 90% nel 2023 per interventi su unifamiliari o unità immobiliari con accesso autonomo e indipendenza funzionale, oltre ai 3 requisiti previsti:

  • contribuente titolare di diritto di proprietà o di diritto reale di godimento sull’unità immobiliare;
  • unità immobiliare adibita ad abitazione principale;
  • contribuente con reddito di riferimento, determinato ai sensi del comma 8-bis.1 dell'articolo 119 del Decreto Rilancio, non superiore a 15.000 euro;

dovrà alternativamente:

  • aver presentato la CILAS con protocollo a partire dall'1 gennaio 2023;
  • aver presentato la CILAS con data antecedente all'1 gennaio 2023, purché il contribuente dimostri che i lavori abbiano avuto inizio a decorrere dall’anno 2023, circostanza che può essere documentata dalla data di inizio lavori indicata nella CILA o anche mediante un’attestazione resa dal direttore dei lavori secondo le modalità dell’autocertificazione rilasciata ai sensi dell’articolo 47 del DPR n. 445 del 2000.

Per completezza informativa, ricordo all'Agenzia delle Entrate che per dimostrare la data di inizio lavori non serve una nuova attestazione del direttore dei lavori considerato che questa è già attestata all'interno della Comunicazione di inizio lavori asseverata nel campo d) qualificazione dell'intervento, dove è possibile inserire una data di inizio lavori differente da quella del protocollo della CILAS stessa.



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