Il testo unico edilizia nella Regione Siciliana: tutte le nuove modifiche

di Nunzio Santoro - 28/03/2022

Pubblicata nel Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana (p. I) n. 13 del 25 marzo 2022 (n. 14) la legge regionale del 18 marzo 2022, n. 2 recante “Disposizioni in materia edilizia”. Questa volta non abbiamo dovuto aspettare il mese di agosto, come ormai sembrava consuetudine, per vedere pubblicata la terza modifica alla L.R. 16/2006, l’ennesima al piano casa (L.R. 6/2010) e la prima alla L.R. 23/2021 (che, come ricordiamo, lo scorso anno aveva apportato modifiche ed integrazioni sia alla legge regionale 16/2016 che ad altre leggi del settore, dettando inoltre ulteriori disposizioni in materia edilizia ed urbanistica).

La Legge Regionale n. 23/2021

La L.R. 23 del 06/08/2021 è stata sottoposta a molte critiche ed è stata oggetto (così come anche la L.R. 19/2021) ad impugnativa da parte del Consiglio dei Ministri nella seduta n. 40 del 07/10/2021 (ben 23 pagine di argomentazioni, scaricabili dal sito del governo per asserire i profili di illegittimità costituzionale in relazione agli articoli 4, commi 1, 2 e 7; 6 lettera d) punti 1), 4), 5) e 6); 10 ; 20 comma 1, lettera b); 22; 37 lettere a), c) punto 1, punto 2 e d) e 38 della L.R. 23/2021).

La Regione Siciliana per correggere il tiro rispetto alla impugnativa ha da subito predisposto un disegno di Legge di iniziativa parlamentare, DDL 1112, presentato dal Deputato Savarino l’11 novembre 2021, che è stato approvato dall’ARS nella seduta del 02/03/2022 e divenuto legge, L.R. n. 2 del 18/03/2022, a seguito della Pubblicazione nel Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE DELLA REGIONE SICILIANA (p. I) n. 13 del 25 marzo 2022 (n. 14).

MODIFICHE ALLA L.R. 16/2016

Vediamo quali sono in sintesi le modifiche apportate dalla L.R. 2/2022 alla L.R. 16/2016.

L.R. n. 2 del 18/03/2022 (Disposizioni in materia edilizia).

La L.R. n. 2 del 18/03/2022 è una legge snella, formata da soli tredici articoli.

Gli articoli che modificano la L.R. 16/2016 sono i primi 7, ed intervengono con modifiche parziali su altrettanti 7 articoli della L.R. 16/2016 ovvero sugli artt. 3, 5, 10, 16, 22, 25, 28.

Modifiche art. 3:

  • al comma 1 (edilizia libera) viene aggiornata la lettera b) modificando, come d’altronde è per il resto d’Italia, che nell’ambito degli interventi volti alla eliminazione delle barriere architettoniche non è compresa la realizzazione di ascensori esterni, ovvero di manufatti che alterino la sagoma degli edifici;
  • al comma 1 (edilizia libera) lett. h) non si parla più di strade poderali ma solo di manutenzione ordinaria di strade poderali (quindi le strade poderali devono essere esistenti e non di nuova realizzazione);
  • al comma 1, la lett. l) viene completamente abrogata (mandando in pensione quello che eravamo abituati a fare in Sicilia da quasi 40 anni, vedi art. 6 della L.R. 37/85), eliminando dall’edilizia libera gli interventi di risanamento e la sistemazione dei suoli agricoli anche se occorrono strutture murarie;
  • al comma 1 (edilizia libera) lett. m) vengono eliminanti gli interventi relativi ai vasconi in terra battuta per usi irrigui;
  • al comma 1, la lett. s) viene completamente abrogata non potendosi più realizzare in edilizia libera le opere interrate per lo smaltimento reflui provenienti da immobili destinati a civile abitazione compresa l'installazione di fosse tipo Imhoff o a tenuta, sistemi di fitodepurazione, per immobili privi di fognatura dinamica comunale;
  • al comma 1 lett. aa) viene specificato che gli interventi previsti (l'installazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili) non debbano alterare la volumetria complessiva e l'aspetto esteriore degli edifici;
  • il comma 1 lett. af) viene completamente riscritto, prevedendo l’edilizia libera solo nel caso di collocazione di piscine pertinenziali prefabbricate fuori terra, realizzate con materiali amovibili, di dimensioni non superiori al 20 per cento del volume dell'edificio e comunque di volumetria non superiore a 90 mc.
  • al comma 2 lett. g) in analogia al comma 1 lett. h) non si parla più di strade interpoderali ma solo di manutenzione ordinaria di strade interpoderali (quindi le strade interpoderali devono essere esistenti e non di nuova realizzazione);
  • al comma 2 lett. i) sono escluse le nuove realizzazioni di muri a secco tra m. 1.50 e 1.70 (solo la ricostruzione e il ripristino di tali strutture sono mantenute come edilizia libera);
  • la lett. h) ed l) del comma 2 sono abrogate (si parlava di opere murarie e di recinzione con altezza massima di m. 2 e di smaltimento reflui di strutture non residenziali);
  • la lett. p) del comma 2 viene riscritta del tutto e riguarda i sistemi per la produzione e l’autoconsumo di energia da fonti rinnovabili.
  • viene completamente abrogato il comma 7 che prevedeva che le disposizioni di legge prevalessero su quelle contenute negli strumenti urbanistici.

Modifiche art. 5:

Viene reintrodotto il limite temporale ai fabbricati esistenti per poter usufruire del recupero abitativo, che ora è riferito ai soli immobili esistenti alla data di entrata in vigore della legge, e quindi al 25/03/2022. Il limite temporale era stato tolto dall’art. 49 della L.R. 16/2017. Viene chiarito che tra gli immobili cd. legittimi, quando la norma utilizza il termine “sanatoria”, ci si riferisce agli immobili che hanno ottenuto il provvedimento ai sensi dell’art. 36 del DPR 380/20201 e non ai condoni. Viene cassato tutto il secondo punto dello stesso comma 5.

Al comma 6 vengono introdotte ulteriori specifiche sul rispetto di altre normative nel recupero abitativo.

Modifiche art. 10:

Viene introdotto il comma 7bis che pone rimedio ad una precedente dimenticanza, introducendo la previsione che la SCIA alternativa al PdC deve essere presentata almeno trenta giorni prima dell’effettivo inizio lavori.

Viene completamente abrogato il comma 10 (introdotto dalla L.R. 23/2021), oggetto di impugnativa, che permetteva in Sicilia, con SCIA, con riferimento agli immobili sottoposti a vincoli ai sensi del decreto legislativo n. 42/2004 e successive modificazioni, gli interventi di demolizione e ricostruzione e gli interventi di ripristino di edifici crollati (nel medesimo lotto), nel rispetto della volumetria esistente, per motivi di sicurezza o di rispetto di distanze previste negli strumenti urbanistici vigenti alla data dell'intervento previo parere e autorizzazione paesaggistica della Soprintendenza competente per territorio (in palese contrasto con la norma nazionale di cui all’art. 3 comma 1 lett. d del DPR 380/2001).

Modifiche art. 22:

Viene introdotto il comma 1-septies, che permette a chi ha già fatto richiesta, prima della data di entrata in vigore della legge regionale 6 agosto 2021, n. 23, di non applicare le disposizioni dei commi 1 bis, 1 ter, 1 quater, 1 quinquies e 1 sexies, in tema di cessione di volumetria e diritti edificatori.

Modifiche art. 25:

Viene abrogato il comma 3 escludendo quindi la possibilità di ottenere la compatibilità paesaggistica anche per la regolarizzazione di concessioni edilizie rilasciate in assenza di autorizzazione paesaggistica per i beni individuati dalle lettere a) e b) del comma 1 dell'articolo 134 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modificazioni.

Modifiche art. 28:

Viene riscritto il comma 3, eliminando la possibilità di presentare prima delle perizie giurate CILA tardiva e SCIA in sanatoria (che a mio avviso era un ottima soluzione per gli abusi minori sugli immobili oggetto di condono non definiti da anni). E viene ora stabilito inoltre che, trascorsi 90 giorni dal deposito della perizia giurata si applica quanto previsto dall’art. 20 (silenzio assenso) della L. 241/90 e ss.mm.ii.

MODIFICHE ALLA L.R. 6/2010

Vediamo quali sono in sintesi le modifiche apportate dalla L.R. 2/2022 alla L.R. 6/2010.

L.R. n. 2 del 18/03/2022 (Disposizioni in materia edilizia).

L’articolo che modifica la L.R. 6/2010 (cd. Piano Casa) è l’8, ed interviene con modifiche all’art. 2 comma 4, all’art. 6 comma 2, ed all’art. 11 comma 2 lett. f), oltre ad introdurre dopo il comma 4 dell’art. 6 il comma 4bis.

Di fatto vengono nuovamente esclusi dall’applicazione dei benefici del Piano Casa gli immobili che avevano usufruito del condono edilizio (introdotti dalla L.R. 23/2021). Il limite temporale di realizzazione degli interventi di cui all’art. 2 e 3 della L.R. 6/2010 è fissato (già da prima) al 31/12/2023 e le relative istanze devono essere presentate entro il 30/06/2023 e corredate a pena di inammissibilità, dal titolo abilitativo edilizio ove previsto. Viene introdotto il comma 4 bis che reintroduce la possibilità per i comuni, entro 180 giorni dal 25/03/2022 e con delibera consiliare, di escludere parti del territorio dall’applicazione del piano casa di cui all’art. 2 e 3

MODIFICHE ALLA L.R. 23/2021

Vediamo quali sono in sintesi le modifiche apportate dalla L.R. 2/2022 alla L.R. 23/2021.

L.R. n. 2 del 18/03/2022 (Disposizioni in materia edilizia).

Gli articoli della L.R. 2/2022 che interessano la L.R. 23/2021 sono due, ovvero l’art. 9 e l’art. 10 che modificano rispettivamente l’art. 38 e l’art. 43 della L.R. 23/2021

Modifiche art. 38:

Viene modificato il comma 1 dell’art. 38 prevedendo una riduzione del periodo di deroga al limite dei 50 mq dettato dall’art. 20 della L.R. 4/2003, limitato ora al termine dell’emergenza pandemica (e non più a due anni dalla data di entrata in vigore della L.R. 23/2021) con l’obbligo di rimozione delle opere entro 90 giorni dalla cessazione dello stato di emergenza pandemica.

Modifiche art. 43:

Viene modificato l’art. 43 al comma 1 bis che modificava l’art. 23 (Norme in materia di aree gestite dal consorzio ASI della provincia di Messina) della L.R. 8/2012. Viene integrato il comma 1bis, introdotto dalla L.R. 23/2021, ed ora sono ammessi in tali aree oltre i cambi di destinazione d'uso per tutte le costruzioni già destinate a civile abitazione, ad attività turistico-ricettiva, ad attività artigianale industriale, ovvero commerciale e di servizi (la norma interessa esclusivamente la città di Messina)

MODIFICHE ALLE L.R. 24/2021 E 21/2021

Vediamo quali sono in sintesi le modifiche apportate dalla L.R. 2/2022 alle LL.RR. 24/2021 e 21/2021.

L.R. n. 2 del 18/03/2022 (Disposizioni in materia edilizia).

Gli articoli della L.R. 2/2022 che interessano la L.R. 24/2021 e la L.R. 21/2021 sono due, e più precisamente per la L.R. 24/2021 l’art. 11 e per la L.R. 21/2021 l’art. 12.

Modifiche art. 3 L.R. 24/2021:

Vengono abrogati i commi 2 e 3 dell’art. 3 della L.R. 24/2021 la cui rubrica è “Norme sulla direzione degli enti parco regionali” che tratta di organizzazione amministrativa degli enti regionali.

Modifiche art. 18 L.R. 21/2021:

Viene completamente abrogato l’art. 18 della L.R. 21/2021 rubricato “Norme per la riduzione del contenzioso relativo alle concessioni demaniali marittime.”

Questa una prima analisi, che necessita comunque di approfondimenti, con la quale abbiamo voluto esaminare rapidamente le modifiche che la L.R. 2/2022, pubblicata oggi, ha apportato alle LL.RR. 16/2016, 6/2010, 23/2021 (8/2012), 21/2021 e 24/2021.

Modeste modifiche dettate dalla contingente problematica della impugnativa fatta dal Consiglio dei Ministri. Si naviga a vista in attesa di un porto sicuro.


In allegato il testo coordinato della Legge n. 16/2016 realizzato dall'ing. Nunzio Santoro.



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