Tettoia in area vincolata: pertinenza o nuova costruzione?

di Redazione tecnica - 20/07/2022

La nozione di pertinenza urbanistica ha un'accezione più ristretta di quella civilistica e questo, in tema di abusi edilizi, ha conseguenze molto importanti. Come ad esempio il fatto che una tettoia o un box in lamiera difficilmente saranno reputati quali interventi di edilizia libera, piuttosto che dei nuovi volumi soggetti a permesso di costruire.

Realizzazione tettoia: pertinenza o nuova costruzione?

E la conferma arriva dalla sentenza del Consiglio di Stato n. 6132/2022, che ha confermato il diniego di sanatoria ai sensi dell’art. 36 del d.P.R. n. 380/2001 (Testo Unico Edilizia), inerente proprio la realizzazione di una tettoia e di un box in un'area sottoposta a vincolo paesaggistico.

Nel valutare il caso, Palazzo Spada ha ricordato che “La pertinenza urbanistico-edilizia è configurabile allorquando sussiste un oggettivo nesso che non consenta altro che la destinazione della cosa ad un uso servente durevole e sussista una dimensione ridotta e modesta del manufatto rispetto alla cosa in cui esso inerisce; a differenza della nozione di pertinenza di derivazione civilistica, ai fini edilizi, il manufatto può essere considerato una pertinenza quando è non solo preordinato ad un'oggettiva esigenza dell'edificio principale ed è funzionalmente inserito al suo servizio, ma anche allorquando è sfornito di un autonomo valore di mercato e non comporta un cosiddetto carico urbanistico proprio in quanto esaurisce la sua finalità nel rapporto funzionale con l'edificio principale.

Per quanto riguarda la realizzazione della pertinenza in esame, il Consiglio ha precisato che: “ai fini edilizi manca la natura pertinenziale quando, su un'area diversa ed ulteriore rispetto a quella già occupata dal precedente edificio, sia realizzato un nuovo volume, ovvero sia realizzata un'opera come, ad esempio, una tettoia, che ne comporti l'alterazione della sagoma”.

Anche il box in lamiera, che si assume essere utilizzato a locale tecnico ad uso agricolo, rientra tra gli interventi edilizi che non possono essere considerati avere natura pertinenziale. Il box, infatti, utilizzato come ricovero degli attrezzi per uso agricolo, ha una destinazione ad uso continuativo e duraturo, che determina una trasformazione urbanistico –edilizia del territorio, con conseguente incremento di carico urbanistico.

Pertinenza urbanistica: le caratteristiche

Il Consiglio ha inoltre evidenziato le caratteristiche della nozione di pertinenza urbanistica.

In particolare, essa:

  • è meno ampia di quella civilistica;
  • non può consentire la costruzione di opere consistenti in un impatto edilizio, in quanto l’impatto volumetrico incide in modo permanente e non precario sull’assetto edilizio;
  • richiede che si tratti di opera collegata all’edificio principale in un rapporto di stretta e necessaria consequenzialità funzionale.

Il rapporto di strumentalità non può essere frutto della destinazione ‘effettuata dal proprietario della cosa principale o da chi ha un diritto reale sulla medesima’, come previsto dall’art. 817, comma 2, c.c., bensì, deve, altresì, ontologicamente emergere dalla struttura stessa dell’opera destinata a servizio di quella principale.

La nozione di pertinenza in materia edilizia va riferita ai soli manufatti di dimensioni tanto modeste e ridotte rispetto alla cosa cui ineriscono da potersi considerare sostanzialmente irrilevanti sotto il profilo edilizio, non potendosi, conseguentemente, attribuire carattere pertinenziale ai fini edilizi alla tettoia e al box in lamiera che, anche se destinati al servizio ed ornamento del bene principale, hanno una rilevanza consistente che incide sul ‘carico urbanistico’, mediante creazione di un nuovo volume.

Nuove costruzioni e autorizzazione paesaggistica postuma

I giudici di Palazzo Spada hanno anche spiegato che, dato che le opere realizzate non costituiscono pertinenza urbanistica, l’autorizzazione ex art. 36 d.P.R. n. 380/2001 non può essere rilasciata, in ragione della sussistenza di vincoli sul sito interessato.

L’accertamento postumo della compatibilità paesaggistica è consentito infatti esclusivamente in relazione a quei lavori che non abbiano determinato creazioni di superfici utili o volumi ovvero aumento di quelli legittimamente realizzati, mentre in presenza di incrementi di superficie o cubatura, anche di modesta entità, la norma impedisce tassativamente il rilascio della sanatoria paesaggistica.

Tenuto conto quindi che le opere non hanno natura pertinenziale e sono state realizzate abusivamente in zona sottoposta a vincolo, l’appello è stato respinto.

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