Tolleranze edilizie dopo il Salva Casa: 10 aspetti fondamentali

di Nunzio Santoro - 19/05/2025

Il Decreto Legge n. 69/2024, meglio noto come “Salva Casa”, convertito in legge, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, Legge 24 luglio 2024, n. 105, pur se ancora stenta a decollare, e tra poco festeggerà il suo primo anno di vita, contiene al suo interno delle innovazioni riguardanti sia le tolleranze di cui all’art. 34-bis, sia la possibilità di ricorrere al nuovo accertamento di conformità di cui all’art. 36-bis introdotto ex novo dal Salva Casa e recepito in maniera dinamica in Sicilia dall’art. 16 della L.R. 27/2024.

Le tolleranze costruttive in Sicilia

L’art. 34-bis (Tolleranze Costruttive) è stato inserito, nel d.P.R. n. 380/2001 (Testo Unico Edilizia), dall’art. 10, comma 1, lett. p), D.L. 16 luglio 2020, n. 76 (cosiddetto decreto semplificazioni), convertito, con modificazioni, dalla L. 11 settembre 2020, n. 120. Tale art. 34-bis è stato recepito dinamicamente in Sicilia a seguito delle importanti modifiche introdotte alla L.R. 16/2016 dalla L.R. 23/2021. Fino ad allora le tolleranze in Sicilia erano contenute nell’art. 34, recepito dall’art. 13 della L.R. 16/2016 e prima ancora nell’art. nell’art. 12 della L. 47/857, così come modificato dall’art. 7 della L.R. 37/85.

Il Salva Casa ha modificato l’art 34-bis introducendo nuovi commi ed in particolare i commi 1-bis, 1-ter, 2-bis, 3-bis, 3-ter. Tali modifiche sono immediatamente entrate nell’ordinamento Siciliano (fin dal 30/05/2024) in considerazione del recepimento dinamico operato dalla legge regionale.

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