Veranda senza permesso di costruire? L'ordine di demolizione è legittimo

di Redazione tecnica - 29/09/2022

Una struttura chiusa sui tre lati, munita di copertura e difficilmente amovibile configura una veranda soggetta a permesso di costruire. Diversamente, in assenza di titolo edilizio, il manufatto è abusivo e deve essere demolito.

Veranda senza permesso di costruire: la sentenza del TAR

Sono questi i principi su cui si fonda la decisione del TAR Lazio che, con la sentenza n. 11707/2022, ha respinto il ricorso contro l’ordine di demolizione di una veranda coperta, costruita in adiacenza al ristorante di proprietà di una società. Secondo la ricorrente, sia il Comune che altri enti avevano dato il benestare per la realizzazione della struttura. Ciò che però non ha considerato è che l’assenso era stato sì dato, ma per una “struttura in legno munita di solo parapetto, con sovrastanti ombrelloni e nessun tipo di copertura o chiusura perimetrale”, e “completamente amovibile”. Il Comune invece aveva accertato la realizzazione della chiusura della veranda, adiacente il locale, tramite una struttura mista in legno, alluminio anodizzato e teli in pvc trasparente con copertura in pannelli coibentati.

Installazione Veranda: edilizia libera o nuova costruzione?

Ricordiamo che, come specificato nel Regolamento Edilizio Unico, la veranda è definita come "Locale o spazio coperto avente le caratteristiche di loggiato, balcone, terrazza o portico, chiuso sui lati da superfici vetrate o con elementi trasparenti e impermeabili, parzialmente o totalmente apribili", a prescindere dall’utilizzo di serramenti. Come più volte sottolineato dalla giurisprudenza amministrativa, la chiusura dell’elemento edilizio preesistente dà vita ad un nuovo ambiente stabile, che esprime una nuova superficie lorda e genera una nuova volumetria.

In particolare, più volte è stato ribadito che:

  • la realizzazione di una veranda con chiusura di un balcone, comportando nuovi volumi e modifica della sagoma dell'edificio, è soggetta a permesso di costruire;
  • non rileva la natura dei materiali utilizzati, in quanto la chiusura, anche ove realizzata con pannelli in alluminio, costituisce comunque un aumento volumetrico;
  • la veranda integra un nuovo locale autonomamente utilizzabile, che va ad aggregarsi ad un preesistente organismo edilizio, per ciò solo trasformandolo in termini di sagoma, volume e superficie.
  • la nozione d  costruzione, ai fini del rilascio della concessione edilizia, si configura a prescindere dal fatto che essa avvenga mediante realizzazione di opere murarie; è irrilevante che le opere siano realizzate in metallo, in laminati di plastica, in legno o altro materiale, qualora esse comportino la trasformazione del tessuto urbanistico ed edilizio e ciò anche se ciò avvenga con superfici vetrate o con elementi trasparenti e impermeabili, parzialmente o totalmente apribili;
  • le verande si distinguono da tende e pergotende, che sono sottratte al rilascio del previo titolo edilizio soltanto quando costituiscano un elemento di protezione dal sole o dagli agenti atmosferici, configurando un arredo funzionale alla migliore fruizione temporanea dello spazio esterno all'unità a cui accedono, potendo in questi casi essere effettivamente ricondotte agli interventi manutentivi liberi ai sensi dell'art. 6, comma 1, del D.P.R. n. 380 del 2001.

Infine, la questione è stata inoltre occasione per il TAR per ricordare che a fronte di immobili sforniti di titolo abilitativo, “l’ordine di demolizione è atto dovuto e vincolato e non necessita di motivazione aggiuntiva rispetto all’indicazione dei presupposti di fatto e all’individuazione e qualificazione degli abusi edilizi”.

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