VIA postuma e rappresentazione infedele dei luoghi: interviene il TAR

di Redazione tecnica - 05/05/2025

Cosa accade quando un progetto viene realizzato prima della definizione del procedimento di valutazione d’impatto ambientale (V.I.A.)? È possibile accedere comunque a una valutazione ambientale “postuma”? E come incide una rappresentazione infedele dello stato dei luoghi sulla procedura?

VIA postuma e rappresentazione infedele dei luoghi: la sentenza del TAR Campania

Risponde a queste domande la sentenza del TAR Campania n. 2861 del 7 aprile 2025 che fornisce un interessante chiarimento sulla possibilità di ottenere una V.I.A. “postuma” e sui presupposti sostanziali che ne condizionano l’ammissibilità. Una interpretazione che si inserisce all’interno di un contesto normativo sempre più stratificato, in cui l’interazione tra procedimenti edilizi e ambientali richiede una lettura integrata delle disposizioni vigenti.

La controversia trae origine dalla richiesta della società ricorrente per il rilascio di un provvedimento autorizzativo unico regionale (PAUR) ex art. 27-bis del D.Lgs. n. 152/2006 per la realizzazione di un impianto di trattamento rifiuti. All’atto della conferenza di servizi, tuttavia, emergeva – anche grazie a rilievi satellitari e a un sopralluogo ARPAC – che l’impianto risultava quasi interamente realizzato, ancor prima della conclusione del procedimento di V.I.A.

A ciò si aggiungeva una rappresentazione infedele dello stato dei luoghi da parte del proponente, che aveva illustrato in conferenza un progetto non corrispondente alla realtà. In considerazione di ciò, la Regione aveva disposto l’archiviazione definitiva dell’istanza di PAUR, escludendo l'applicabilità dell’art. 29, comma 3, D.Lgs. n. 152/2006 sulla V.I.A. postuma.

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