VIA postuma e rappresentazione infedele dei luoghi: interviene il TAR

Il TAR Campania chiarisce i limiti della valutazione di impatto ambientale postuma e l’inammissibilità in caso di opere realizzate in assenza di titolo e con rappresentazione infedele dei luoghi.

di Redazione tecnica - 05/05/2025

La decisione del TAR Campania

Con la sentenza in commento, il TAR ha respinto il ricorso, chiarendo che:

  • la V.I.A. richiede la rappresentazione fedele dello stato dei luoghi al momento della presentazione del progetto, quale presupposto imprescindibile per una valutazione genuina degli impatti ambientali;
  • l’alterazione dello stato dei luoghi prima della conclusione del procedimento preclude lo svolgimento corretto della V.I.A., rendendo inattendibili le analisi proposte;
  • la V.I.A. “postuma” di cui all’art. 29, comma 3 può operare solo in contesti fisiologici (cioè per opere eseguite in assenza di obbligo normativo al tempo della realizzazione) e mai in casi “patologici” come quello in esame, dove l’intervento è stato avviato in assenza del titolo richiesto dalla normativa vigente.

I giudici di primo grado hanno inoltre ribadito la natura eccezionale dell’istituto della V.I.A. postuma, che non può essere invocato in assenza dei necessari presupposti e, in particolare, non può sanare la carenza di titoli abilitativi di natura edilizia o ambientale.

© Riproduzione riservata