Violazione degli obblighi di pubblicità legale e SA non qualificata: gara da rifare

di Redazione tecnica - 17/04/2024

È costato l’annullamento della gara e di tutti gli atti a essa collegati (compresa l’eventuale intervenuta aggiudicazione) la violazione di numerose disposizioni del nuovo Codice dei contratti pubblici (d.Lgs. n. 36/2023) da parte di un ente locale, in relazione a una procedura per l’affidamento di lavori di adeguamento sismico di un edificio scolastico.

Violazioni del Codice Appalti: ANAC annulla la gara

A stabilirlo è stata l’ANAC con la delibera del 10 aprile 2024, n. 168 in relazione a una gara indetta prima del 31 dicembre 2023 e quindi soggetta alla disciplina della pubblicità legale antecedente alla digitalizzazione degli appalti, intervenuta a partire dal 1° gennaio 2024.

Dall’esame della BDNCP e come confermato dalla stazione appaltante, il bando è stato pubblicato a dicembre 2023, con contestuale rilascio del CIG. Gli atti di gara non sono stati pubblicati né a livello europeo, né a livello nazionale, ma solamente su una piattaforma telematica e nella sezione “amministrazione trasparente” dell’ente comunale. Inoltre a gennaio 2024 il disciplinare di gara è stato modificato, con la sostituzione di un requisito di partecipazione, consistente in un’attestazione SOA più coerente con l’importo delle lavorazioni.

L’Autorità ha quindi chiesto dei chiarimenti in ordine alle seguenti crticità:

  • gli obblighi di pubblicità e trasparenza, non essendo stato pubblicato nessun atto di gara a livello comunitario o nazionale;
  • lo svolgimento della procedura di gara da parte di soggetto non qualificato ex art. 62-63 d.lgs. 36/2023, in quanto la stazione appaltante non risulta qualificata e, in fase di rilascio del CIG, si è fatto riferimento alla deroga di cui all’art. 6 co. 3 dell’Allegato II.4 d.lgs. 36/2023, non pertinente all’oggetto dell’affidamento, indetto da un ente locale e relativo a lavori di adeguamento sismico di un edificio scolastico.

Di contro, l’ente:

  • ha richiamato gli artt. 19, comma 2, e 28, comma 2, del Codice, precisando di aver assolto gli obblighi di trasparenza mediante la sezione amministrazione trasparente del sito comunale e di non essere tenuto a nessun ulteriore adempimento, avendo la stessa provveduto al caricamento delle informazioni su una delle piattaforme certificate e interoperabili con l’ecosistema digitale degli appalti;
  • ha precisato di aver assolto gli obblighi di pubblicità mediante piattaforma digitale interoperabile con la BDNCP, ritenuto che l’importo dell’affidamento richiedesse soltanto una pubblicazione a livello nazionale e che, in virtù del richiamato art. 19, comma 2, ANAC avrebbe avuto l’obbligo di trasmettere i dati sulla piattaforma europea;
  • ha statuito che la modifica del disciplinare di gara non necessitasse di nuova pubblicazione, trattandosi di mera rettifica della classificazione SOA e dunque di modifica non sostanziale, rimanendo inalterato l’importo delle lavorazioni posto a base del requisito;
  • ha confermato di non essere soggetto qualificato (ex art. 62-63 d.lgs. 36/2023) e di non aver delegato a nessun altro soggetto lo svolgimento della procedura e pur tuttavia di aver ottenuto il rilascio del CIG e, per tale motivo, di aver svolto in proprio la procedura di affidamento, rimarcando, sul punto, la propria buona fede e il concorso di responsabilità da parte dell’Autorità nel rilascio del CIG;
  • ha riconosciuto che effettivamente l’oggetto della procedura di gara non rientra tra le ipotesi di cui all’art. 3 co. 6 dell’All. II.4, d.lgs. 36/2023, posto che trattasi di affidamento di lavori disposto da un ente comunale e non da uffici giudiziari.
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