Sulla Gazzetta Ufficiale n. 195 di ieri 22 agosto 2012 è stato
pubblicato il Decreto del Ministero della Giustizia 20 luglio 2012,
n. 140 recante “Regolamento recante la determinazione dei parametri
per la liquidazione da parte di un organo giurisdizionale dei
compensi per le professioni regolarmente vigilate dal Ministero
della giustizia, ai sensi dell'articolo 9 del decreto-legge 24
gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24
marzo 2012, n. 27”.
Il nuovo Regolamento entra in vigore oggi stesso 23 agosto
2012.
Il testo del Decreto del Ministero della Giustizia
recepisce
alcune delle osservazioni del Consiglio di Stato espresse con
parere n. 3126 del 5 luglio 2012.
Viene recepita l'osservazione relativa al preventivo di massima e
nel comma 4 dell'articolo 1 viene precisato che
l'assenza di
prova del preventivo di massima costituisce elemento di valutazione
negativa da parte dell'organo giurisdizionale per la
liquidazione del compenso mentre per qanto concerne le spese non
c’è stato l'inserimento delle stesse all’interno del compenso
unitario ed onnicomprensivo e nei compensi non sono comprese le
spese da rimborsare secondo qualsiasi modalità, compresa quella
concordata in modo forfettario e non sono compresi oneri e
contributi dovuti a qualsiasi titolo mentre i costi degli ausiliari
incaricati dal professionista sono ricompresi tra le spese dello
stesso.
Il Decreto è composto da 42 articoli e da una serie di allegati
suddivisi nei seguenti sette Capi:
- Capo I – Disposizioni generali (art. 1)
- Capo II - Disposizioni concernenti gli avvocati (artt. 2 -
14)
- Capo III - Disposizioni concernenti i dottori commercialisti ed
esperti contabili (artt. 15 - 29)
- Capo IV - Disposizioni concernenti i notai (artt. 30 - 32)
- Capo V - Disposizioni concernenti le professioni dell’area
tecnica (artt. 33 - 39)
- Capo VI - Disposizioni concernenti le altre professioni (art.
40)
- Capo VII - Disciplina transitoria ed entrata in vigore (artt.
41 - 42)<//li>
Gli allegati sono i seguenti:
- Tabella A Avvocati
- Tabella B Avvocati
- Tabella C Dottori commercialisti
- Tabella A Notai
- Tabella B Notai
- Tabella C Notai
- Tabella D Notai
- Esemplificazione dei compensi professioni area tecnica
- Tavola Z1 professioni area tecnica
- Tavola Z2 professioni area tecnica
Al fine di evitare equivoci precisiamo che
il Regolamento in
argomento è utilizzabile soltanto per determinare i compensi nei
casi di contenzioso tra il professionista e il cliente e si è
reso necessario a seguito dell'abrogazione delle tariffe
professionali.
Per quanto concerne le professioni dell’area tecnica, i parametri
contenuti nel decreto non potranno, quindi, essere utilizzati dai
Reponsabili del procedimento per la determinazione dell'importo da
porre a base d’asta nelle gare relative ai servizi di architettura
e di ingegneria e d'altra parte l'articolo 5
del decreto-legge
n. 83/2012, convertito, recentemente, dalla legge 7 agosto
2012, n. 134 è intervenuto sul comma 2 dell'articolo 9 del
decreto-legge n. 1/2012 aggiungendo due periodi dai quali si evince
che i parametri definiti nel regolamento relativo alla liquidazione
dei compensi da parte di un organo giurisdizionale devono essere
integrati con le classificazioni delle prestazioni professionali
relative ai servizi di architettura e di ingegneria e, comunque,
deve essere definito un
ulteriore regolamento con il concerto
del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.
Con questo non vogliamo dire che i parametri per i servizi di
architettura e di ingegneria non potrebbero coincidere con quelli
del regolamento in argomento ma soltanto che
formalmente
quest'ultimo nella veste di decreto del Ministero della Giustizia
non è utilizzabile per la determinazione degli importi da porre a
base d'asta nei servizi di progettazione e che per gli stessi
sin quando non sarà emanato il decreto previsto all'articolo 9
comma 2, penultimo periodo, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n.
1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27,
saranno utilizzabili le tariffe professionali e le classificazioni
delle prestazioni vigenti prima della data di entrata in vigore del
predetto decreto-legge n. 1 del 2012.
Per quanto concerne le
professioni dell'area tecnica viene
confermato che con i nuovi parametri ci sarà una contrazione dei
compensi di circa il 30%.
Il Ministero non ha, poi, condiviso l'osservazione del Consiglio di
Stato che aveva posto la propria attenzione sul fatto che il
passaggio da un sistema tariffario ad un sistema di
parametri fissati solo per la liquidazione dei compensi da
parte del giudice
non avrebbe potuto contenere, anche per il
fatto stesso che detti parametri non sono vincolanti,
minimi e
massimi perché gli stessi porterebbero alla conclusione che
si tratterebbe di una tariffa mascherata ed ha mantenuto la
forcella con i minimi ed i massimi.
Le tabelle realtive ai compensi per l'area tecnica sono rimaste
identiche a quella della prima stesura ma nella relazione
illustrativa di accompagnamento viene dettagliatamente descritta la
procedura per la determinazione dei compensi.
Tutto si basa sui seguenti 4 parametri:
- Parametro "V": definisce il costo economico delle
singole categorie componenti l'opera;
- Parametro "P": parametro base che si applica al costo
economico delle singole categorie componenti l'opera;
- Parametro "G": definisce la complessità della
prestazione;
- Parametro "Q": definisce la specificità della
prestazione.
Il
Parametro "V" non è altro che l'importo delle singole
categorie componenti l'opera.
Il
Parametro "P" viene determinato per ogni categoria
componente l'opera atraverso l'espressione P = 0,03 +
10/V
0,4 ed è un parametro che è inversamente
proporzionale all'importo dell'opera stessa.
Il
Parametro "G" che definisce il grado di complessità della
prestazione ha un minimo ed un massimo, rilevabile nella tavola Z-1
in funzione della categoria dell'opera.
Il
Parametro "Q" che definisce la specificità della
prestazione è rilevabile nella tavola Z-2 in funzione della fase
prestazionale.
Volendo fare un esempio ci riferimano ad
un'opera di 400.000
euro suddivisa nelle seguenti componenti con i rispettivi
importi e, quindi con i seguenti parametri “V”
- Edilizia 200.000 Euro;
- Strutture 80.000 Euro;
- Impianti meccanici a fluido 70.000 Euro;
- Impianti elettrici 50.000 Euro.
Utilizzando l’espressione P = (0,03 + 10/V)
0,4 vengono
determinati i parametri P per le compeneti precedentemente
individuate:
- Edilizia P = 10,58 %;
- Strutture P = 13,93 %;
- Impianti meccanici a fluido P = 14,53 %;
- Impianti elettrici P = 16,20 %.
Per il grado di complessità, utilizzando la Tavola Z-1, vengono
individuati i seguenti parametri “G”
- Edilizia G = 0,9;
- Strutture G = 1,0;
- Impianti meccanici a fluido G = 0,9;
- Impianti elettrici G = 1,1.
Per ultimo, per quanto concerne il parametro Q, lo stesso viene
individuato nella Tavola Z-2 ed ipotizzando che si tratti di
direzione dei lavori, assistenza al collaudo e prove di officina
rientranti nella Fase prestazione Direzione Esecutiva e nella
sottofase Esecuzione dei lavori (QcI.01) i parametri sono i
seguenti:
- Edilizia Q = 0,320;
- Strutture Q = 0,380;
- Impianti meccanici a fluido Q = 0,320;
- Impianti elettrici Q = 0,420;
- -
Il Compenso al netto delle spese e degli oneri è di complessive
17.000,25 Euro così determinato:
- Edilizia 200.000 x 10,58% x 0,9 x 0,320 = 6.094,08
Euro;
- Strutture 80.000 x 13,93% x 1,0 x 0,380 = 4.234,72
Euro;
- Impianti meccanici a fluido 70.000 x 14,53% x 0,9 x
0,320 = 2.929,25;
- Impianti elettrici 50,000 x 16,20% x 1,1 x 0,420 =
3.742,20 Euro
Con una
incidenza percentuale sul complessivo importo di
400.000 euro
del 4,25%.
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