Servizi di progettazione: Gli strali del Consiglio di Stato sul Regolamento del Ministero della Giustizia

Il 5 luglio scorso, il Consiglio di Stato ha espresso il parere n. 3126 sullo “Schema di decreto ministeriale concernente il Regolamento recante la determina...

10/07/2012
Il 5 luglio scorso, il Consiglio di Stato ha espresso il parere n. 3126 sullo “Schema di decreto ministeriale concernente il Regolamento recante la determinazione dei parametri per la liquidazione da parte di un organo giurisdizionale dei compensi per le professioni regolamentate vigilate dal Ministero della giustizia, ai sensi dell'articolo 9 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1 convertito con modificazioni dalla legge 24 marzo 2012, n. 27" predisposto dal Ministero della Giustizia.
Il parere è favorevole (??) con una serie di osservazioni che occupano 4 intere facciate su un documento di 6 pagine.
Ricordiamo che lo schema di Regolamento è stato predisposto dal Ministero della Giustizia in ottemperanza all’articolo 9 del decreto-legge n. 1/2012 convertito dalla legge n. 27/2012, che lo stesso dovrebbe entrare emanato entro il prossimo 23 luglio 2012 (centoventi giorni successivi alla data di entrata in vigore della legge n. 27/2012) e che si tratta di un regolamento contenente i parametri necessari perla liquidazione dei compensi professionali da parte di un organo giurisdizionale (di tutte le professioni regolamentate).

Ma torniamo al parere del Consiglio di Stato ed alle osservazioni nello stesso contenute.Si tratta di otto osservazioni delle quali trattiamo quelle di carattere generale e quelle che riguardano le professioni dell'area tecnica.

Osservazione n. 1
Si tratta di un'osservazione valida per tutte le professioni e che può essere riassunta nelle puntualizzazioni seguenti.
A) Il regolamento contiene soltanto i parametri per la liquidazione da parte di organo giurisdizionale dei compensi per le professioni regolamentate vigilate dal Ministero della Giustizia e, dunque, tali parametri non sono idonei per la determinazione dei compensi da porre a base d'asta per i servizi di progettazione per i quali occorre attendere un nuovo Regolamento che dovrà essere emanato dal Ministero della Giustizia con il concerto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.
B) Il "parametro" al quale l'organo giurisdizionale si rapporta in sede di liquidazione è, profondamente, diverso dalla "vecchia tariffa", con la quale non deve essere confuso, precisando che tali nuovi parametri non devono prestarsi a fungere da tariffa mascherata.

Osservazione n. 2
I giudici di Palazzo Spada hanno evidenziato la necessità di modificare il comma 2 dell'articolo 1 nella parte ove viene precisato che "nei compensi non sono comprese le spese da rimborsare secondo qualsiasi modalità, compresa quella concordata in modo forfettario" e ciò perché la fonte primaria (articolo 9, comma 4 del decreto-legge n. 1/2012) fa riferimento al concetto di compenso omnicomprensivo e, quindi, al fatto che la misura del compenso "va pattuita indicando per le singole prestazioni tutte le voci di costo, comprensive di spese, oneri e contributi".

Osservazione n. 3
Viene osservato che l'articolo 1 dello schema di regolamento non ha preso nella giusta considerazione una delle principali novità della norma primaria (articolo 9, comma 4 del decreto-legge n. 1/2012) costituita dall'obbligo per il professionista di rendere nota, preventivamente, al cliente la misura del compenso con un preventivo di massima e che occorre inserire nell'articolo 1 un nuovo comma che preveda l'obbligo da parte del professionista di produrre in giudizio il preventivo di massima a suo tempo reso al cliente.

Osservazione n. 4
Il Consiglio di Stato ha posto la propria attenzione sul fatto che il passaggio da un sistema tariffario ad un sistema di parametri fissati solo per la liquidazione dei compensi da parte del giudice non può contenere, anche per il fatto stesso che detti parametri non sono vincolanti (articolo 1, comma 6 del decreto-legge n. 1 /2102), minimi e massimi perché gli stessi porterebbero alla conclusione che si tratterebbe di una tariffa mascherata.
La proposta è, quindi, quella di modificare il testo dei diversi articoli e delle tabelle allegate eliminando qualsiasi riferimento a minimi perché la misura minima dei parametri base definiti con il regolamento in argomento va rimessa alla valutazione del giudice. Occorre, quindi, evitare l'utilizzazione di forcelle numeriche o di percentuali ed indicare soltanto un valore numerico o una percentuale media, sui quali il guidice applicherà gli eventuali aumenti fino alla misura massima (anche se non vincolante) e le eventuali diminuzioni, mai predeterminate nel minimo.

Osservazone n. 5
Trattasi del problema legato al fatto che nella Relazione ministeriale di accompagnamento allo schema di Regolamento viene precisato che per la determinazione dei nuovi parametri, sono stati, di fatto, applicati alle ultime tariffe disponibili per le professioni regolamentate, gli aumenti Istat mentre i giudici del Consiglio di Stato indicano la necessità di contenere l'adeguamento in misura inferiore rispetto a quello determinato con le tabelle allegate al regolamento stesso anche per l'aggravarsi della crisi finanziaria in corso.

Osservazione n. 6
Si tratta di un'osservazione che riguarda la professione di avvocato.

Osservazione n. 7
Tale osservazione riguarda puntualmente gli articoli 35 e 39 relativi alle professioni tecniche ed, in particolare l'inserimento di alcune formule di non facile comprensione ed il fatto che l'utilizzazione di formule negli atti normativi è ammessa, principalmente, quando le formule stesse si applicano a soggetti tecnicamente in grado di comprenderle mentre quando il rapporto è tra professionista e cliente/consumatore, va prestata particolare attenzione alla semplicità del linguaggio normativo ed alla immediata comprensibilità delle disposizioni e le formule contenute negli indicati articoli non sembrano essere adeguate a tali principi.

Osservazione n. 8
E' un'osservazione che riguarda i dottori commercialisti.

In riferimento al parere del Consiglio di Stato in merito al Regolamento di cui all'articolo 9, comma 2 del decreto-legge n. 1/2012 è opportuno precisare, ancora una volta, che detto regolamento sarà utilizzabile soltanto per la liquidazione dei compensi professionali da parte di un organo giurisdizionale (di tutte le professioni regolamentate) mentre per quanto attiene alla determinazione nei servizi di architettura e di ingegneria dell'importo a base d'asta, nelle more che, così come previsto dall'articolo 9, comma 2 del decreto-legge n. 1/2012 venga emanato un nuovo ed ulteriore Regolamento dal Ministero della giustizia con il concerto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, le tariffe professionali (D.M. 4/4/2001) e le classificazioni delle prestazioni (legge n. 143/1949) vigenti prima della data di entrata in vigore del decreto-legge n. 1 del 2012 possono continuare ad essere utilizzate, ai soli fini, rispettivamente, della determinazione del corrispettivo da porre a base di gara per l'affidamento dei contratti pubblici di servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria e dell'individuazione delle prestazioni professionali.

A cura di Paolo Oreto
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