Il
Consiglio Nazionale degli Ingegneri con la nota prot.
5053 del 29/10/2012 inviata all'Assessorato Infrastrutture e
Mobilità, agli Uffici del Genio civile provinciali, agli Ordini
degli ingegneri della Sicilia ed alla Consulta regionale degli
Ingegneri, è tornato sul problema delle
competenze professionali
dei Geometri innescato dalla
nota prot. 82824 del 18
settembre 2012 dell'
Assessorato delle Infrastrutture e della
mobilità della Regione siciliana.
Il Consiglio Nazionale degli Ingegneri nella lettera di risposta
precisa che la nota dell'Assessorato Regionale risulta essere
viziata sia nel metodo, che nei contenuti.
Per quanto concerne il metodo, nella circolare viene
precisato che "stupisce che
un pronunciamento così incisivo e su
una materia così delicata sia avvenuto interloquendo soltanto con
le rappresentanze istituzionali dei Geometri, senza avvertire
il bisogno di confrontarsi e sentire l'avviso delle rappresentanze
istituzionali di altre Categorie interessate, quali gli Ingegneri e
gli Architetti, per garantire il contraddittorio e soprattutto la
completezza istruttoria, mettendola al riparo da vizi ed
omissioni".
Per quanto riguarda, invece,
i contenuti, nella nota
viene precisato che le
conclusioni cui giunge la nota
dell'Assessorato delle Infrastrutture e della Mobilità appaiono
illogiche, contraddittorie e illegittime alla luce del
vigente riparto di competenze professionali come interpretato dalla
Corte di Cassazione e dal Consiglio di Stato.
Il Consiglio Nazionale degli Ingegneri precisa poi che "Non vi è
più dubbio, infatti, che la normativa attualmente vigente (art. 16
del RD 11 febbraio 1929 n.274) sulle competenze professionali dei
Geometri non ammette in via generale tali professionisti a
intervenire sulle strutture in cemento armato" e tale assunto, a
parere del CNI, è confortato dai seguenti fatti:
- il criterio per accertare se una costruzione sia da
considerare modesta consiste nel valutare le difficoltà
tecniche che la progettazione e l'esecuzione dell'opera comportano
e le capacità occorrenti per superarle;
- l'incompetenza professionale del Geometra non è sanata
dall'eventuale controfirma dell'Ingegnere o dal fatto che un
Ingegnere esegua i calcoli del cemento armato;
- l'art.16 del RD Il febbraio 1929 n.274 ammette la competenza
dei geometri per quanto riguarda le costruzioni in cemento
armato solo relativamente ad opere con destinazione
agricola, che non richiedano particolari operazioni di calcolo
e che, per la loro destinazione, non comportino pericolo per
l'incolumità delle persone, mentre per le costruzioni civili che
adottino strutture in cemento armato, sia pure modeste, ogni
competenza è riservata agli ingegneri ed architetti iscritti
all'albo;
- è escluso che una costruzione in zona sismica possa
considerarsi modesta ed è escluso quindi che i geometri siano
abilitati alla progettazione in dette aree.
La nota del CNI è conclusa con la
richiesta all'Assessorato
delle Infrastrutture e della Mobilità della Regione Siciliana
del
pronto ritiro della nota o il suo annullamento in via di
autotutela, per contrarietà alle norme vigenti, per come
interpretate dalla giurisprudenza dello Stato.
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