Geometri, strutture in cemento armato: Una nota del Consiglio Nazionale Architetti

07/03/2013

Ritorniamo sull'argomento relativo alle possibili competenze dei geometri sulle strutture in cemento armato evidenziato dalla circolare prot. 82824 del 18 settembre 2012 dell'Assessorato delle Infrastrutture e della Mobilità della Regione siciliana scorso inviata agli Uffici del Genio civile con cui "si ritiene che non possa essere negata, in generale, ai geometri liberi professionisti la competenza in materia di progettazione e direzione dei lavori di opere in cemento armato, ma che essa debba essere valutata singolarmente,ed in relazione all'opera che deve essere progettata e conseguentemente diretta ed eseguita".
La circolare lascia, poi, alla discrezione dei Dirigenti degli uffici la valutazione di merito precisando che "I Dirigenti responsabili degli Uffici vorranno valutare, pertanto, in che termini la costruzione che la committenza intende realizzare ed eseguire possa definirsi modesta, e conseguentemente consentire ai geometri liberi professionisti l'espletamento delle attività di progettazione direzione dei lavori delle costruzioni che abbiano i suddetti requisiti".
Nella circolare è,anche, precisato che le considerazioni, espresse in ordine alle competenze professionali dei Geometri liberi professionisti, sono state condivise in seno alla Conferenza degli Ingegneri Capo, tenutasi in data 12 settembre 2012.

Successivamente alla nota del Consiglio nazionale degli Ingegneri del 29 ottobre dello scorso anno che aveva già stigmatizzato la circolare regionale e ne aveva chiesto il ritiro e l'annullamento, arriva, oggi, la nota prot. 156 del 28 febbraio scorso del Consiglio nazionale degli Architetti PPC inviata all'Assessorato Infrastrutture e Mobilità, agli Uffici del Genio civile provinciali della Regione siciliana, agli Ordini degli architetti della Sicilia ed alla Consulta regionale degli Architetti.
Il CNAPPC nella lettera precisa che la nota dell'Assessorato Regionale risulta essere "viziata da un pronunciamento perentorio, in mancanza di un indispensabile confronto con le categorie professionali degli Architetti e degli Ingegneri" ed aggiunge che "La necessità di detto confronto deriva dalla delicatezza del tema, ampiamente e variamente affrontato dalla giurisprudenza e dall'importanza che esso assume per la sicurezza dei cittadini e del patrimonio edilizio esistente".

In base al disposto dell'art. 16 del R.D. 11 febbraio 1929, n. 274 ed alla copiosa produzione giurisprudenziale in materia, (Cassazione Civile, II Sezione, 21 marzo 2011, n. 6402, Cass., 28 luglio 1992, n. 9044; Cass., 19 aprile 1995, n. 4364), viene, anche, aggiunto che non vi è alcun dubbio sul fatto che le norme vigenti non ammettono, in alcun modo, che ai geometri possa essere consentita la progettazione e direzione lavori di opere di edilizia civile comportanti l'impiego del cemento armato. Con la nota in argomento, l'Assessorato Regionale non ha valutato il concetto di "modesta costruzione" in funzione delle tecniche costruttive e dell'impiego di materiali, come il cemento armato, che richiedono particolari competenze professionali e, per altro, in coda alla nota viene espressa la seguente affermazione: "Preso atto e considerato che la modestia di una costruzione non è univocamente definibile i Dirigenti responsabili degli Uffici in indirizzo (Uffici del Genio Civile) vorranno valutare, pertanto, in che termini la costruzione che la committenza intende realizzare ed eseguire possa definirsi modesta, e conseguente consentire ai geometri liberi professionisti l'espletamento delle attività di progettazione e direzione lavori delle costruzioni che abbiano i suddetti requisiti" demandando così in maniera del tutto impropria l'interpretazione di norme di legge a chi, di fatto, non ha alcuna legittimazione ad esprimersi nel merito.
Sarebbe davvero illogico che una materia che tante sentenze non sono riuscite a definire in modo chiaro ed inequivocabile venga affrontato e risolto dai Dirigenti degli Uffici del Genio Civile di una Regione ed il CNPPC conclude la propria lettera:
  • ricordando che l'inosservanza delle predette norme configurerebbe per i trasgressori (nel nostro caso geometri che volessero progettare o dirigere opere in c.a. in zona sismica) il reato di esercizio abusivo della professione (art. 348 c.p.);
  • chiedendo all'Assessorato delle Infrastrutture e della Mobilità della Regione Siciliana di provvedere al ritiro ed all'annullamento, in autotutela, della nota citata in oggetto.



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