Ritorniamo sull'argomento relativo alle possibili competenze dei
geometri sulle strutture in cemento armato evidenziato dalla
circolare prot. 82824 del 18 settembre 2012 dell'Assessorato
delle Infrastrutture e della Mobilità della Regione siciliana
scorso inviata agli Uffici del Genio civile con cui "
si ritiene
che non possa essere negata, in generale, ai geometri
liberi professionisti la competenza in materia di progettazione e
direzione dei lavori di opere in cemento armato, ma che essa
debba essere valutata singolarmente,ed in relazione all'opera che
deve essere progettata e conseguentemente diretta ed
eseguita".
La circolare lascia, poi, alla discrezione dei Dirigenti degli
uffici la valutazione di merito precisando che "
I Dirigenti
responsabili degli Uffici vorranno valutare, pertanto, in
che termini la costruzione che la committenza intende realizzare ed
eseguire possa definirsi modesta, e conseguentemente consentire
ai geometri liberi professionisti l'espletamento delle attività di
progettazione direzione dei lavori delle costruzioni che abbiano i
suddetti requisiti".
Nella circolare è,anche, precisato che le considerazioni, espresse
in ordine alle competenze professionali dei Geometri liberi
professionisti,
sono state condivise in seno alla Conferenza
degli Ingegneri Capo, tenutasi in data 12 settembre 2012.
Successivamente alla nota del Consiglio nazionale degli Ingegneri
del 29 ottobre dello scorso anno che aveva già stigmatizzato la
circolare regionale e ne aveva chiesto il ritiro e l'annullamento,
arriva, oggi, la
nota prot. 156 del 28 febbraio scorso del
Consiglio nazionale degli Architetti PPC inviata
all'Assessorato Infrastrutture e Mobilità, agli Uffici del Genio
civile provinciali della Regione siciliana, agli Ordini degli
architetti della Sicilia ed alla Consulta regionale degli
Architetti.
Il CNAPPC nella lettera precisa che la nota dell'Assessorato
Regionale risulta essere "
viziata da un pronunciamento
perentorio, in mancanza di un indispensabile confronto con le
categorie professionali degli Architetti e degli Ingegneri" ed
aggiunge che "La necessità di detto confronto deriva dalla
delicatezza del tema, ampiamente e variamente affrontato dalla
giurisprudenza e dall'importanza che esso assume per la sicurezza
dei cittadini e del patrimonio edilizio esistente".
In base al disposto dell'art. 16 del R.D. 11 febbraio 1929, n. 274
ed alla copiosa produzione giurisprudenziale in materia,
(Cassazione Civile, II Sezione, 21 marzo 2011, n. 6402, Cass., 28
luglio 1992, n. 9044; Cass., 19 aprile 1995, n. 4364), viene,
anche, aggiunto che non vi è alcun dubbio sul fatto che le norme
vigenti non ammettono, in alcun modo, che ai geometri possa essere
consentita la progettazione e direzione lavori di opere di edilizia
civile comportanti l'impiego del cemento armato. Con la nota in
argomento,
l'Assessorato Regionale non ha valutato il concetto
di "modesta costruzione" in funzione delle tecniche costruttive e
dell'impiego di materiali, come il cemento armato, che richiedono
particolari competenze professionali e, per altro, in coda alla
nota viene espressa la seguente affermazione: "Preso atto e
considerato che la modestia di una costruzione non è univocamente
definibile i Dirigenti responsabili degli Uffici in indirizzo
(Uffici del Genio Civile) vorranno valutare, pertanto, in che
termini la costruzione che la committenza intende realizzare ed
eseguire possa definirsi modesta, e conseguente consentire ai
geometri liberi professionisti l'espletamento delle attività di
progettazione e direzione lavori delle costruzioni che abbiano i
suddetti requisiti" demandando così in maniera del tutto impropria
l'interpretazione di norme di legge a chi, di fatto, non ha alcuna
legittimazione ad esprimersi nel merito.
Sarebbe davvero illogico che una materia che tante sentenze non
sono riuscite a definire in modo chiaro ed inequivocabile venga
affrontato e risolto dai Dirigenti degli Uffici del Genio
Civile di una Regione ed il CNPPC conclude la propria lettera:
- ricordando che l'inosservanza delle predette norme
configurerebbe per i trasgressori (nel nostro caso geometri che
volessero progettare o dirigere opere in c.a. in zona sismica) il
reato di esercizio abusivo della professione (art. 348 c.p.);
- chiedendo all'Assessorato delle Infrastrutture e della Mobilità
della Regione Siciliana di provvedere al ritiro ed
all'annullamento, in autotutela, della nota citata in oggetto.
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