E’ in vigore da oggi la
legge 9 agosto 2013, n. 98
pubblicata sul supplemento ordinario n. 63 della Gazzetta ufficiale
n. 194 del ieri 20 agosto 2013 e recante “
Conversione in legge,
con modificazioni, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, recante
disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia”.
Il provvedimento contiene importanti misure di interesse per il
settore delle costruzioni in materia di edilizia ambiente e
paesaggio, di lavori pubblici, di sicurezza sul lavoro, di
fiscalità in edilizia, di relazioni industriali e di misure
economico-finanziarie ed, in particolare, contiene numerose
modifiche al
Codice dei contratti (D.Lgs. n. 163/2006), al
testo unico sulla sicurezza (D.Lgs. n. 81/2008) ed al
testo unico in edilizia (D.P.R. n. 380/2001).
Edilizia, Ambiente e Paesaggio - Con l’
art. 28 del
provvedimento viene confermata la previsione con la quale si
stabilisce che il soggetto interessato ha diritto ad un indennizzo
in caso di ritardo nella conclusione del procedimento
amministrativo nella misura pari a 30 euro per ogni giorno di
ritardo e, comunque, complessivamente non superiore a 2.000
euro.
Con l’
art. 30 del decreto-legge nel testo convertito
definitivamente in legge sono state apportate delle modifiche alle
norme contenute nel D.P,R. n. 380/2001 in tema di demolizione e
ricostruzione o varianti con modifica della sagoma, proroga
validità termini inizio e fine lavori ed agibilità parziale e sono
state inserite norme relative alla proroga dei termini delle
convenzioni urbanistiche ed alla distanza tra le costruzioni e il
DM 1444/68.
Ricordiamo, poi, che viene eliminato il vincolo della sagoma come
prescrizione necessaria ai fini dell’inquadramento degli interventi
di demolizione e ricostruzione nella categoria edilizia della
ristrutturazione edilizia (art. 3, comma 1, lett.d del D.P.R. n.
380/2001).
Con l’
art. 39 sono state apportate delle modifiche in
materia di autorizzazione paesaggistica.
Con gli
artt. 41 e 41-bis viene precisato che la gestione
delle terre e rocce da scavo sarà regolamentata con l’applicazione
del D.M. n. 161/12 alle opere soggette a VIA e ai cantieri
conseguenti ad attività soggette ad AIA e con l’applicazione
dell’art. 41 bis a tutti gli altri cantieri.
Lavori Pubblici - Con l’
art. 26-ter viene prevista,
fino al 31 dicembre 2014, la corresponsione obbligatoria in favore
dell’appaltatore di un’anticipazione del prezzo pari al 10%
dell’importo contrattuale, in deroga al divieto previsto dall’art.
140 comma 1 del DPR 207/2010.
Con l’
art. 26 viene prevista la possibilità, sino al 31
dicembre 2015, di estendere all'ultimo decennio antecedente la
sottoscrizione del contratto con la SOA il periodo utile per la
dimostrazione, in sede di qualificazione, del possesso dei
requisiti concernenti i lavori eseguiti (in categoria e "di
punta"), la cifra di affari in lavori, le attrezzature tecniche e
l'organico medio.
Con lo stesso art. 26 viene, anche prevista la proroga al 31
dicembre 2015 della possibilità, per le stazioni appaltanti, di
applicare l'esclusione automatica delle offerte anomale per gli
appalti fino alla soglia comunitaria (5.000.000 di euro).
Con l’
art. 26-bis viene introdotto l’obbligo, in capo alle
stazioni appaltanti, di motivare nella determina a contrarre, circa
le ragioni della mancata suddivisione dell’appalto in lotti.
Con l’
art. 21 viene introdotta la proroga al 30 giugno 2014
dell'entrata in vigore della garanzia globale di esecuzione (c.d.
performance bond), prevista dall’art. 113 del Codice dei Contratti
e disciplinata dagli artt. 129 e seguenti del Regolamento, D.P.R.
n. 207/2010.
Con l’
art. 30, comma 5-ter, con una modifica all'articolo 15
della legge n. 180/2011 (Statuto delle imprese), viene stabilito
che la previsione di cui al secondo periodo del comma 3
dell'articolo 118 del codice dei contratti (che prevede che qualora
gli affidatari non trasmettano le fatture quietanziate del
subappaltatore o del cottimista entro il termine di 20 giorni, la
stazione appaltante sospende il successivo pagamento a favore degli
affidatari) si applichi ai subcontratti di sola fornitura, e non
più ai subcontratti di fornitura con posa in opera.
Con l’
art. 49-ter viene previsto che, per i contratti
pubblici di lavori, servizi e forniture, sottoscritti dalle
pubbliche amministrazioni a partire da tre mesi successivi alla
data di entrata in vigore della legge in argomento, la
documentazione comprovante il possesso di requisiti di carattere
generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario, è
acquisita esclusivamente attraverso la banca dati contratti
pubblici di cui all'articolo 6 bis del Codice dei contratti.
Sicurezza sul lavoro - Con l’
art. 32 vengono
modificati i commi 3 e 3 bis) dell’art. 26 del D.Lgs. 81/08 con la
previsione di semplificazioni in riferimento alla documentazione
relativa agliadempimenti in tema di salute e sicurezza sul lavoro
per quanto concerne il documento unico di valutazione dei rischi da
interferenze (DUVRI) e con l’elevazione da due a cinque
uomini-giorno la soglia al di sotto della quale non deve essere
predisposto il DUVRI.
Viene introdotto, all’art. 29 del D.Lgs. 81/08 (Modalità di
effettuazione della valutazione dei rischi), il comma 6-ter che
prevede l’emanazione di un apposito decreto del Ministero del
lavoro e delle politiche sociali che individuerà settori a basso
rischio di infortuni e malattie professionali. I datori di lavoro
delle aziende operanti nei settori suddetti potranno dimostrare,
attraverso un apposito modello definito dal decreto, di aver
effettuato la valutazione dei rischi.
Sono state introdotte, poi, disposizioni in materia di verifiche
periodiche delle attrezzature di lavoro al fine di agevolare lo
svolgimento delle stesse da parte delle imprese.
E’ stato, anche, modificato il comma 1, lettera g-bis)
dell’articolo 88 del D. Lgs. 81/08 escludendo i piccoli lavori, la
cui durata presunta non è superiore ai dieci uomini giorno,
finalizzati alla realizzazione o manutenzione delle infrastrutture
per servizi, dall’applicazione delle disposizioni del decreto
legislativo n. 81/08 previste per i cantieri temporanei e mobili,
ad eccezione di quei lavori che espongono i lavoratori ai rischi di
cui all’allegato XI del D. Lg. 81/08.
Fiscalità in edilizia - Con l’
art. 50 del
provvedimento viene confermata l’eliminazione del riferimento al
DURT -“Documento Unico di regolarità tributaria”- quale
documentazione necessaria per far valere l’esimente dalla
solidarietà fiscale e viene, anche, confermata l’originaria
previsione dell’eliminazione dell’IVA dall’ambito applicativo della
responsabilità solidale.
Con l’
art, 19, comma 3 il provvedimento interviene sulla
“defiscalizzazione” delle opere da realizzarevin project financing,
senza contributi pubblici (di cui all’art.33 del DL 179/2012 -
legge 221/2012).
Con l’
art. 52 viene modificata la disciplina della
riscossione dei debiti fiscali, intervenendo a favore delle imprese
in situazione di grave disagio economico.
Relazioni industriali - Con l’
art. 31 è stata
confermata la disposizione,che modifica la formulazione
dell’articolo 13-bis, comma 5 del D.L. n. 52/2012, convertito dalla
L. n. 94/2012 (c.d. Spending Review I) prevedendo l’abrogazione del
riferimento all'art. 1, comma 1175 della Legge n. 296/06.
Viene, anche, confermata la modifica dell’art. 38, comma 3 e
dell’art. 118, comma 6, terzo periodo del D.Lgs n.163/2006 (codice
appalti) che, nell’ottica di garantire una maggiore omogeneità
normativa, prevede espressamente che sia nella fase di accertamento
relativo alle cause di esclusione nonché in occasione del pagamento
degli stati di avanzamento dei lavori o dello stato finale dei
lavori stessi, il Durc sia acquisito d’ufficio.
Confermata, anche, la previsione contenuta nel decreto che
introduce nei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture,
l'Istituto dell'intervento sostitutivo, già previsto dal
Regolamento del Codice degli appalti, modificandone però l'ambito
soggettivo nel senso che, oltre alla Pubblica Amministrazione,
l'intervento stesso è effettuato anche ad opera dei soggetti di cui
all'art. 3, comma 1, lett. b) del DPR n. 207/2010, ovvero
amministrazioni aggiudicatrici, organismi di diritto pubblico, enti
aggiudicatori, altri soggetti aggiudicatori, soggetti aggiudicatori
e stazioni appaltanti. Qualora pertanto gli stessi rilevino dal
Durc un’inadempienza contributiva relativa a una o più imprese
impiegate nell’esecuzione del contratto, potranno trattenere dal
certificato di pagamento l’importo corrispondente all’inadempienza
ed effettuare direttamente il pagamento agli enti previdenziali e
assicurativi, compresa, nei lavori edili, la Cassa Edile.
Viene definita la validità del Durc rilasciato per i contratti
pubblici di lavori, servizi e forniture, in 120 giorni dalla data
di emissione.
E’ stata, poi, introdotta la disposizione secondo la quale, in caso
di lavori privati in edilizia realizzati direttamente in economia
dal proprietario dell’immobile non sussiste l’obbligo della
richiesta del documento unico di regolarità contributiva (Durc)
agli istituti o agli enti abilitati al rilascio.
Con l’
art. 32 è stata, anche, introdotta, una disposizione
che, nell'ambito dell'art. 82 del codice dei contratti pubblici
relativi ai lavori, servizi e forniture, di cui al D.Lgs 12 aprile
2006, n. 163, prevede che il prezzo più basso sia determinato al
netto delle spese relative al costo del personale, valutato sulla
base dei minimi salariali definiti dalla contrattazione collettiva
nazionale di settore tra le organizzazioni sindacali dei lavoratori
e quelle dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative
sul piano nazionale.
Misure economico-finanziarie - Con l’
art. 1 vengono
introdotti alcuni cambiamenti nel funzionamento del Fondo di
garanzia per le piccole e medie imprese per renderlo più efficace
in considerazione dell’acuirsi della crisi.
Con l’
art. 2, sul modello della Legge Sabatini (n.
1329/1965), viene prevista la concessione alle PMI di finanziamenti
agevolati per l’acquisto, anche mediante operazioni di leasing
finanziario, di macchinari, impianti e beni strumentali d’impresa e
attrezzature nuovi di fabbrica e destinati a uso produttivo.
Con l’
art. 9 viene prevista la possibilità per lo Stato di
commissariare gli enti responsabili di ritardi nell’utilizzo dei
fondi strutturali europei per evitare di incorrere nel taglio dei
finanziamenti da parte dell’Unione Europea.
Con il comma 3-bis dell’art. 9 viene prevista la possibilità di
rifinanziare il Piano Città con i fondi strutturali 2007-2013 non
utilizzati.
Con l’
art. 12-ter viene prevista la destinazione di 100
milioni di euro delle anticipazioni della Cassa Depositi e Prestiti
previste dal decreto-legge “pagamenti P.A.” (DL 35/2013) rimaste
inutilizzate dagli enti locali al pagamento dei creditori degli
enti in situazione di dissesto finanziario.
Con l’art. 18, al fine di consentire la continuità dei cantieri in
corso e per l’avvio di nuovi lavori, è prevista la creazione di un
Fondo, cosiddetto “Fondo sblocca cantieri”, presso il Ministero
delle Infrastrutture e Trasporti, pari a complessivi 2.069 milioni
di euro nel quinquennio 2013-2017.
Con gli
artt. 46-bis e 46-ter, al fine di garantire la
tempestiva realizzazione delle opere indispensabili per
l’organizzazione dell’EXPO 2015, è prevista la possibilità per il
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di revocare, su
proposta del Commissario straordinario per l’EXPO, i finanziamenti
statali attribuiti ad opere già finanziate con il DPCM 22 ottobre
2008, il cui progetto definitivo non è stato ancora approvato.
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