Legge di conversione del decreto-legge “Del fare”: Tutte le modifiche al Codice degli appalti

Mentre siamo in attesa che la legge di conversione del decreto-legge 21 giugno n. 69 (cosiddetto “Del Fare”), approvata definitivamente dalla Camera dei depu...

13/08/2013
Mentre siamo in attesa che la legge di conversione del decreto-legge 21 giugno n. 69 (cosiddetto “Del Fare”), approvata definitivamente dalla Camera dei deputati il 9 agosto scorso, venga pubblicata sulla Gazzetta ufficiale, notiamo come, dopo un periodo di tranquillità che ha fatto seguito alle notevoli modifiche al Codice dei contratti introdotte nel corso del 2012, per ultimo, dal d.l. n. 179/2012 convertito dalla legge n. 221/2012 e dalla legge n. 190/2012, tornano, nuovamente a spizzichi e bocconi nuove e nunerose modifiche al Codice dei contratti.
Le prime è possibile individuarle nel decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69 cosiddetto “Del Fare”, così come modificato dalla legge di conversione contenente modifiche agli articoli 2, 6, 7, 38, 82, 118, 131, 143, 153, 169-bis, 174, 175 e 253 del D.Lgs. n. 163/2006.
Non c'è, invece, alcuna traccia delle modifiche richieste dai Consigli nazionali di otto professioni tecniche (agrotecnici, architetti, dottori agronomi e dottori forestali, geologi, geometri, ingegneri, periti agrari, periti industriali) con una nota inviata al Ministero delle Infrastrutture alla fine del mese di maggio scorso al fine di conseguire alcuni obiettivi tra i quali quello di aprire il mercato ai giovani e rilanciare, negli affidamenti di servizi di architettura e ingegneria, la procedura del concorso (di idee o di progettazione) quale strumento di selezione fondato esclusivamente sulla qualità del progetto, a garanzia di tutti i cittadini.

Ma è, anche, opportuno osservare tra le modifiche introdotte quella relativa all’articolo 82 (Criterio del prezzo più basso) in cui il Parlamento con un atteggiamento del tutto ondivago ha introdotto il comma 3-bis che aveva in precedenza già introdotto nell’articolo 81 (Criteri per la scelta della migliore offerta); il testo è identico e ricordiamo che tale comma 3-bis era stato introdotto nell’articolo 81 dall'articolo 4, comma 2, lettera i-bis) del d.l. n. 70/2011 convertito dalla legge n. 106/2011 e, successivamente, abrogato dall’articolo 44, comma 2 del d.l. n.201/2011 convertito dalla legge n. 214/2011. Con la modifica introdotta, nel caso di scelta del criterio di aggiudicazione con il prezzo più basso, l’importo a base d’asta deve essere determinato al netto delle spese relative al costo del personale, valutato sulla base dei minimi salariali definiti dalla contrattazione collettiva nazionale di settore tra le organizzazioni sindacali dei lavoratori e le organizzazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, delle voci retributive previste dalla contrattazione integrativa di secondo livello e delle misure di adempimento alle disposizioni in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.

Un’ulteriore modifica che non è, poi, leggibile tra gli articoli modificati del Codice dei contratti è quella introdotta dall’articolo 26-ter del decreto-legge nel testo convertito dalla legge di conversione; nello stesso viene precisato che per i contratti di appalto relativi a lavori, disciplinati dal Codice dei contratti, affidati a seguito di gare bandite successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del d.l. n. 69 e fino al 31 dicembre 2014, in deroga ai vigenti divieti di anticipazione del prezzo, è prevista e pubblicizzata nella gara d’appalto la corresponsione in favore dell’appaltatore di un’anticipazione pari al 10 per cento dell’importo contrattuale.

Ma vediamo, adesso, quali sono le modifiche introdotte dal decreto-legge in argomento, nel testo coordinato con la legge di conversione, al Codice dei contratti

Art. 2 (Principi) - Con la modifica introdotta al comma 1-bis viene precisato che le stazioni appaltanti, nella determina a contrarre, devono indicare la motivazione circa la mancata suddivisione dell’appalto in lotti.

Art. 6 (Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture) - Con la modifica introdotta al comma 5 viene precisato che l’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, deve vigilare al fine di tutelare, anche, le piccole e medie imprese attraverso l’adeguata suddivisione degli affidamenti in lotti funzionali.

Art. 7 (Osservatorio dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture) - Con la modifica introdotta al comma 8 viene precisato che le stazioni appaltanti e gli enti aggiudicatori sono tenuti a comunicare all'Osservatorio, per contratti di importo superiore a 50.000 euro, i dati concernenti il contenuto dei bandi, con specificazione dell’eventuale suddivisione in lotti .

Art. 38 (Requisiti di carattere generale) - Con la modifica introdotta al comma 3 viene riaffermata per le stazioni appaltanti e per gli enti aggiudicatori l'obbligo di acquisire d'ufficio il documento unico di regolarità contributiva.

Art. 82 (Criterio del prezzo più basso) - Con l’introduzione del comma 3-bis viene precisato che nel criterio di aggiudicazione con il prezzo più basso, lo stesso deve essere determinato al netto delle spese relative al costo del personale, valutato sulla base dei minimi salariali definiti dalla contrattazione collettiva nazionale di settore tra le organizzazioni sindacali dei lavoratori e le organizzazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, delle voci retributive previste dalla contrattazione integrativa di secondo livello e delle misure di adempimento alle disposizioni in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.

Art. 118 ( Subappalto, attività che non costituiscono subappalto e tutela del lavoro) - Con la modifica introdotta al comma 6, viene riaffermato che ai fini del pagamento delle prestazioni rese nell'ambito dell'appalto o del subappalto, la stazione appaltante acquisisce d'ufficio il documento unico di regolarità contributiva in corso di validità relativo all'affidatario e a tutti i subappaltatori.

Art. 131 ( Piani di sicurezza) - Viene inserito il comma 2-bis con cui viene precisato che con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, saranno individuati modelli semplificati per la redazione del piano di sicurezza sostitutivo del piano di sicurezza e coordinamento di cui al comma 2, lettera b) del Codice dei contratti, fermi restando i relativi obblighi.

Art. 143 ( Caratteristiche delle concessioni di lavori pubblici) - Con le modifiche introdotte ai commi 5 e 8 viene precisato che all'atto della consegna dei lavori il soggetto concedente dichiara di disporre di tutte le autorizzazioni, licenze, abilitazioni, nulla osta, permessi o altri atti di consenso comunque denominati previsti dalla normativa vigente e che detti atti sono legittimi, efficaci e validi.
Viene, poi, introdotto il comma 8-bis con cui è precisato che la convenzione definisce i presupposti e le condizioni di base del piano economico finanziario le cui variazioni non imputabili al concessionario, qualora determinino una modifica dell'equilibrio del piano, comportano la sua revisione. La convenzione contiene inoltre una definizione di equilibrio economico finanziario che faccia riferimento ad indicatori di redditività e di capacità di rimborso del debito, nonché la procedura di verifica e la cadenza temporale degli adempimenti connessi

Art. 144 ( Procedure di affidamento e pubblicazione del bando relativo alle concessioni di lavori pubblici) - Con le modifiche introdotte al comma 3-bis viene precisato che per le concessioni da affidarsi con la procedura ristretta, nel bando può essere previsto che l'amministrazione aggiudicatrice può indire, prima della scadenza del termine di presentazione delle offerte, una consultazione preliminare con gli operatori economici invitati a presentare le offerte, al fine di verificare l'insussistenza di criticità del progetto posto a base di gara sotto il profilo della finanziabilità, e può provvedere, a seguito della consultazione, ad adeguare gli atti di gara aggiornando il termine di presentazione delle offerte, che non può essere inferiore a trenta giorni decorrenti dalla relativa comunicazione agli interessati. Non può essere oggetto di consultazione l’importo delle misure di defiscalizzazione di cui all’articolo 18 della legge 12 novembre 2011, n. 183, e all’articolo 33 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, nonché l’importo dei contributi pubblici, ove previsti.
Vengono, poi, inseriti i due nuovi commi 3-ter e 3-quater.

Art. 153 ( Finanza di progetto) – Viene inserito il comma 21-bis con cui è precisato che al fine di assicurare adeguati livelli di bancabilità e il coinvolgimento del sistema bancario nell'operazione, si applicano in quanto compatibili le disposizioni contenute all'articolo 144, commi 3-bis, 3-ter e 3-quater del Codice dei contratti

Art. 169-bis ( Approvazione unica progetto preliminare ) – Vengono introdotte alcune modifiche ed integrazioni ai commi 1 e 3

Art. 174 ( Concessioni relative a infrastrutture) – Viene introdotto il comma 4-bis con cui, al fine di assicurare adeguati livelli di bancabilità e il coinvolgimento del sistema bancario nell'operazione, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni contenute all'articolo 144, commi 3-bis, 3-ter e 3-quater del Codice dei contratti

Art. 175 ( Promotore e Finanza di progetto) – Viene introdotto il comma 5-bis con cui, al fine di assicurare adeguati livelli di bancabilità e il coinvolgimento del sistema bancario nell'operazione, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni contenute all'articolo 144, commi 3-bis, 3-ter e 3-quater del Codice dei contratti

Art. 253 ( Norme transitorie) – Con le modifiche introdotte al comma 9-bis viene previsto che le stazioni appaltanti possano ricorrere fino al 31 dicembre 2015 all'esclusione automatica delle offerte anomale per gli appalti di rilevanza nazionale.
Con le modifiche introdotte al comma 15-bis viene previsto che relativamente ai servizi di architettura e di ingegneria, per la dimostrazione dei requisiti di capacità tecnico-professionale ed economico-finanziaria, il periodo di attività documentabile è quello relativo ai migliori tre anni del quinquennio precedente o ai migliori cinque anni del decennio precedente la data di pubblicazione del bando di gara..
Con le modifiche introdotte al comma 20-bis le stazioni appaltanti possono applicare fino al 31 dicembre 2015 le disposizioni di cui agli articoli 122, comma 9, e 124, comma 8, per i contratti di importo inferiore alle soglie comunitarie.

In allegato il testo originario degli articoli del codice, interessati dalle modifiche con a fianco il testo con le modifiche introdotte dal decreto-legge n. 69/2013 con la precisazione che dette modifiche saranno definitivamente operative il giorno successivo alla pubblicazione della legge di conversione del d.l. n. 69/2013 sulla Gazzetta ufficiale.

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