Il
Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, in uno scarno
comunicato della settimana scorsa ed in riferimento all’attuale
quadro normativo, ritiene che il prelievo in qualità dei campioni
di terreno nonché l’esecuzione in qualità delle prove in sito non
possano essere più soggette ad autorizzazione e precisa che
le
autorizzazioni per le indagini e prove in sito,
rilasciate
fino ad oggi secondo i criteri della Circolare n.7619/2010, non
siano più da considerare cogenti.
Di fatto, quindi, dà ragione a quanto, da sempre asserito dal
Consiglio nazionale dei geologi e cancella con un colpo di
spugna la stesura di una nuova circolare recante i criteri per il
rilascio dell'autorizzazione alla certificazione delle attività di
laboratorio che il Servizio Tecnico Centrale aveva intenzione di
predisporre.
Non si è fatta attendere una nota dell’
ANISIG (Associazione
nazionale imprese specializzate in indagini geotecniche) che
precisa: “
Rischio caos per le imprese specializzate in indagini
geotecniche in sito. Pronta un'azione legale contro il ministero
delle Infrastrutture per scongiurare l'ipotesi che il Servizio
tecnico centrale del Consiglio superiore dei Lavori pubblici
estrometta il settore dal sistema autorizzativo previsto per le
società appartenenti alla filiera delle indagini e dei contratti
sui terreni e sui materiali di costruzione”.
Di natura, ovviamente, diversa il commento di
Gian Vito
Graziano, Presidente del Consiglio nazionale dei geologi che ha
precisato quanto segue.
"
Alle circolari applicative viene normalmente attribuito il
compito di fare chiarezza, e non confusione. Nel caso
specifico la confusione si è generata nel tentativo sin troppo
evidente di piegare la scienza e la tecnica ai desiderata di
qualcuno.
Il difficile dialogo con il Consiglio Superiore LLPP aveva
portato quest'ultimo a rivedere alcune posizioni, ma le distanze
sono sempre rimaste tali circa la competenza esclusiva dei
geologi in materia geognostica. Non esiste infatti normativa
professionale, ad eccezione di quella che regolamenta la
professione di geologo, che descriva l'attività geognostica e
l’attribuisca alla competenza della nostra professione.
Ci è sembrato dunque inaccettabile e fuorviante che si fosse
accettato, ma solo in apparenza, di escludere dal regime delle
autorizzazioni le "indagini geognostiche", tentando poi di
reinserirle surrettiziamente, introducendo i "sondaggi a carotaggio
continuo", che altro non sono che il top delle indagini
geognostiche, nel campo delle "indagini geotecniche in situ".
La geognostica ricomprende tutte quelle indagini, dirette e
indirette che aiutano il geologo a ricostruire il modello geologico
del sito di progetto, coerente con la storia geologica dell’area e
con la reale situazione dei luoghi, anche riguardo alle
pericolosità geologica, sismica, idrogeologico-idraulica,
geomorfologica, ecc. E’ per questo che la programmazione della
campagna geognostica (scavi, sondaggi, geofisica, ecc.), ma anche
delle analisi di laboratorio da effettuare a supporto, non è
questione di secondaria importanza e deve avvenire in funzione non
solo del tipo di struttura e dell’imposta dell’opera progettata, ma
anche della struttura geologica del luogo. Sarebbe ora che anche le
NTC '08 fossero revisionate in questa direzione.
Infine una rassicurazione: la qualità dei risultati delle
indagini e dunque la sicurezza delle costruzioni non saranno per
nulla pregiudicate, come non lo sono state sinora, quando nella
filiera della progettazione e dell'esecuzione di un'opera
intervengono professionisti seri ed imprese serie. Non riescono
le leggi a scoraggiare spesso i furbetti, figuriamoci una
circolare."
In allegato il Comunitato del Consiglio superiore dei Lavori
pubblici ed il commento dell’ANISIG (Associazione nazionale imprese
specializzate in indagini geotecniche).
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