Consiglio nazionale geologi: il Tar annulla due circolari del Ministero

Il Tribunale amministrativo regionale di Roma, con la sentenza n. 3757/2012, depositata il 26 aprile scorso, ha annullato la Circolare del Ministero delle In...

30/04/2012
Il Tribunale amministrativo regionale di Roma, con la sentenza n. 3757/2012, depositata il 26 aprile scorso, ha annullato la Circolare del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Presidenza del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici n. 7618/STC dell'8 settembre 2010, recante i "Criteri per il rilascio dell’autorizzazione ai Laboratori per l'esecuzione e certificazione di prove su terre e rocce di cui all'art. 59 del D.P.R. n. 380/2001", nella parte in cui prevedeva per il direttore di tali laboratori indifferentemente il possesso della laurea in geologia, ingegneria ed architettura: la normativa professionale vigente indica tali attività come specifiche del geologo e solo in parte dell'ingegnere civile.

Lo stesso Tribunale amministrativo, con la sentenza n. 3761/2012, depositata sempre il 26 aprile scorso, ha annullato anche la Circolare del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Presidenza del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici n. 7619/STC dell'8 settembre 2010, recante i "Criteri per il rilascio dell’autorizzazione ai Laboratori per l'esecuzione e certificazione di per l'esecuzione e certificazione di indagini geognostiche, prelievo di campioni e prove in sito di cui all'art. 59 del D.P.R. n. 380/2001", ritenendo che l'art. 59 del D.P.R. 380/2001 e le Norme Tecniche per le Costruzioni si riferiscono alle indagini e prove geotecniche, ma non alle indagini geognostiche, al prelievo di campioni ed alle prove in situ: queste attività sono esplicitamente regolate dal Codice e dal Regolamento dei Contratti Pubblici, con la conseguenza che la circolare non può richiedere l'intervento di un laboratorio autorizzato in attività di studio del terreno e delle rocce che sono proprie dell'attività del geologo.

Ricordiamo che entrambe le sentenze riconoscono la specifica competenza della figura professionale del geologo sulla conoscenza dei terreni di fondazione per le costruzioni e nascono da ricorsi presentati dal Consiglio nazionale dei Geologi e da alcuni ordini regionali contro il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici e nei confronti del Consiglio Nazionale degli Ingegneri e del Consiglio Nazionale degli Architetti Pianificatori Paesaggisti e Conservatori.
Entrambe le sentenze hanno dato ragione al Consiglio nazionale dei geologi, annullando:
  • la Circolare del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Presidenza del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici n. 7618/STC dell'8 settembre 2010 nella parte in cui prevedeva per il direttore dei laboratori per l’esecuzione e certificazione di prove su terre e rocce di cui all'art. 59 del D.P.R. n. 380/200 indifferentemente il possesso della laurea in geologia, ingegneria ed architettura;
  • la Circolare del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Presidenza del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici n. 7619/STC dell'8 settembre 2010

In allegato, anche, le circolari annullate.

A cura di Gabriele Bivona
© Riproduzione riservata