Rientrano nella “
redazione di un atto di pianificazione comunque
denominato” soltanto gli atti relativi alla materia dei lavori
pubblici.
E’ questo l’orientamento riscontrabile nella
delibera n.
7/2014/SEZAUT/QMIG del 15 aprile 2014, della Sezione autonomie
della
Corte dei conti che ricostruisce tutta la disciplina
contenuta nell’
articolo 92, comma 6 del Codice dei contratti
e che reputa l’ambito applicativo della stessa, apparentemente
ampio ed indefinito, in realtà, limitato esclusivamente
all’attività progettuale e tecnico amministrativa direttamente
collegata alla realizzazione di opere e lavori pubblici.
Nella delibera vengono, in particolare, evidenziate le disposizioni
di cui ai commi 5 e 6 che esprimono, in modo evidente, il
favor
legis per l’affidamento a professionalità interne alle
amministrazioni aggiudicatrici di incarichi consistenti in
prestazioni d’opera professionale.
Il Consiglio di Stato ricorda che ove non ricorrano i presupposti
previsti dalle norme vigenti per l’affidamento all’esterno degli
stessi, le amministrazioni devono fare ricorso a personale
dipendente, al quale applicheranno le regole generali previste per
il pubblico impiego il cui sistema retributivo è basato sui due
principi cardine di omnicomprensività della retribuzione, sancito
dall’art.24, comma 3, del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, nonché di
definizione contrattuale delle componenti economiche, fissato dal
successivo art.45, comma 1.
Principi alla luce dei quali
nulla è dovuto oltre il trattamento
economico fondamentale ed accessorio, stabilito dai contratti
collettivi, al dipendente che abbia svolto una prestazione
rientrante nei suoi doveri d’ufficio.
Il legislatore, con le disposizioni di cui ai commi 5 e 6 dell’art.
92 del Codice dei contratti, ha voluto riconoscere agli Uffici
tecnici delle amministrazioni aggiudicatrici un
compenso
ulteriore e speciale, derogando agli anzidetti principi.
Le previsioni contenute nell’art.92 ai commi 5 e 6, appaiono
evidentemente relative a
due distinte ipotesi di incentivazione
ed a due distinte deroghe ai ricordati principi, in quanto, in
un caso, la deroga riguarda la redazione del progetto, del piano
della sicurezza, della direzione dei lavori, del collaudo, da
ripartire per ogni singola opera o lavoro tra il responsabile del
procedimento e gli incaricati della redazione e nell’altro caso la
deroga riguarda la redazione di un atto di pianificazione comunque
denominato, da ripartire fra i dipendenti dell’amministrazione che
lo abbiano, in concreto, redatto, entrambe riferite alla
progettazione di opere pubbliche.
Ai fini della
riconoscibilità del diritto al compenso
incentivante, la corretta interpretazione delle disposizioni in
esame considera determinante, non tanto ll’atto di pianificazione i
sé stesso, quanto il suo contenuto specifico, che deve risultare
strettamente connesso alla realizzazione di un’opera pubblica,
ovvero quell’elemento aggiuntivo di progettualità interna, rispetto
ad un mero atto di pianificazione generale, che costituisce il
presupposto per l’erogazione dell’incentivo.
Pertanto,
ove tale presupposto manchi, non è possibile
giustificare la deroga ai principi cardine in materia di pubblico
impiego di omnicomprensività e di definizione contrattuale
delle componenti del trattamento economico, alla luce dei quali,
nulla è dovuto oltre al trattamento economico fondamentale ed
accessorio stabiliti dai contratti collettivi, al dipendente che
abbia svolto una prestazione rientrante nei suoi doveri
d’ufficio.
Ricordiamo, per ultimo che l’Autorità per la vigilanza sui
contratti pubblici di lavori, servizi e fornuture, l’anno passato
ha inviato al ha inviato al Governo ed al Parlamento un atto con il
quale segnala l’opportunità di modifica o integrazione della norma
del Codice dei contratti che disciplina i
Corrispettivi,
incentivi per la progettazione e fondi a disposizione delle
stazioni appaltanti.
Nell’
Atto di segnalazione n. 4 del 25 settembre 2013 viene
precisato che, in merito alla citata norma, l’Autorità e la Corte
dei Conti hanno reso pronunce non pienamente conformi in ordine
alla tipologia di atti di pianificazione in relazione ai quali
l’amministrazione interessata può riconoscere i
compensi
incentivanti al personale interno che li ha redatti.
E’ per tale motivo che l’Autorità ha segnalato al Governo ed al
Parlamento l’
opportunità di procedere ad una modifica o ad una
integrazione dell’art. 92, comma 6, del Codice, volta ad
individuare in maniera chiara la tipologia di atti di
pianificazione in relazione ai quali è possibile riconoscere
l’incentivo ivi contemplato in favore dei tecnici interni che li
hanno redatti, in modo da contemplare espressamente anche il
riferimento a quegli atti che afferiscono, sia pure mediatamente,
alla progettazione di opere o impianti pubblici o di uso
pubblico.
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