Autorità LLPP: Atto di segnalazione su incentivo ai tecnici pubblici per atti di pianificazione

L’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture ha inviato al Governo ed al Parlamento un atto con il quale segnala l’oppor...

08/10/2013
L’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture ha inviato al Governo ed al Parlamento un atto con il quale segnala l’opportunità di modifica o integrazione della norma del Codice dei contratti che disciplina i Corrispettivi, incentivi per la progettazione e fondi a disposizione delle stazioni appaltanti.
Nel dettaglio l’articolo 92, comma 6 del Codice dei contratti precisa che “Il trenta per cento della tariffa professionale relativa alla redazione di un atto di pianificazione comunque denominato è ripartito, con le modalità e i criteri previsti nel regolamento di cui al comma 5 tra i dipendenti dell’amministrazione aggiudicatrice che lo abbiano redatto”.

Nell’Atto di segnalazione n. 4 del 25 settembre scorso viene precisato che, in merito alla citata norma, l’Autorità e la Corte dei Conti hanno reso pronunce non pienamente conformi in ordine alla tipologia di atti di pianificazione in relazione ai quali l’amministrazione interessata può riconoscere i compensi incentivanti al personale interno che li ha redatti.
Come può evincersi dal tenore letterale della norma, la stessa non individua la tipologia di documenti pianificatori la cui redazione dà luogo al riconoscimento dei predetti compensi, ma ne fornisce una definizione generica, tale da ricomprendere in tale categoria gli atti di pianificazione “comunque denominati”. È dunque rimessa all’autonomia regolamentare dell’amministrazione interessata l’individuazione degli atti di pianificazione che possono dar luogo al riconoscimento del predetto compenso incentivante.
L’Autorità, richiamando la determinazione n. 43 del 25/09/2000, la deliberazione del 13/06/2000 ed i pareri sulla normativa AG 13/10 del 10 maggio 2010 ed AG 22/12 del 21/11/2012, ritiene, in definitiva, che l’applicazione della norma è particolarmente ampia al punto che possano essere ritenuti assoggettati alla categoria di "atti di pianificazione comunque denominati" i piani di lottizzazione, i piani per insediamenti produttivi, i piani di zona, i piani particolareggiati, i piani regolatori, i piani urbani del traffico, e tutti quegli atti aventi contenuto normativo e connessi alla pianificazione, quali i regolamenti edilizi, le convenzioni, purché completi per essere approvati dagli organi competenti. Tale interpretazione viene motivata dal fatto che "tali atti afferiscono, sia pure mediatamente, alla progettazione di opere o impianti pubblici o di uso pubblico, dei quali definiscono l'ubicazione nel tessuto urbano".
L’Autorità ha, dunque, sottolineato il nesso comunque esistente tra pianificazione urbanistica e realizzazione di opere pubbliche (“…i piani regolatori contengono tra le altre previsioni di c.d. zonizzazione …sia norma di localizzazione di aree destinate a formare spazi di uso pubblico, ovvero riservate ad edifici pubblici o di uso pubblico…”).

Di diverso avviso sono stati, invece, i magistrati contabili che, in numerose pronunce, hanno espresso giudizi non pienamente conformi a quello dell’Autorità.
In particolare, la Corte dei Conti ha sottolineato in primo luogo il carattere eccezionale della previsione normativa dell’art. 92, comma 6, del Codice, la quale pone una deroga al principio dell’onnicomprensività del trattamento economico dei dipendenti pubblici, in presenza di due circostanze:
  • sul piano dell’oggetto, che la prestazione consista nella diretta “redazione di un atto di pianificazione”, non in attività variamente sussidiarie nel contesto dell’attività di governo del territorio, che rientrano nei doveri d’ufficio dei dipendenti;
  • che la redazione dello stesso non sia stata esternalizzata ad un professionista esterno.
In sostanza la Corte dei Conti limita la possibilità di corrispondere l’incentivo in esame esclusivamente nel caso in cui lo strumento di pianificazione sia strettamente connesso con la realizzazione di un’opera pubblica e non anche in relazione alla redazione di atti di pianificazione generale, quali possono essere il piano regolatore o una variante generale, i quali costituiscono diretta espressione dell’attività istituzionale dell’ente e non giustificano la deroga al principio dell’onnicomprensività della retribuzione.

E’ per tale motivo che l’Autorità ha segnalato al Governo ed al Parlamento l’opportunità di procedere ad una modifica o ad una integrazione dell’art. 92, comma 6, del Codice, volta ad individuare in maniera chiara la tipologia di atti di pianificazione in relazione ai quali è possibile riconoscere l’incentivo ivi contemplato in favore dei tecnici interni che li hanno redatti, in modo da contemplare espressamente anche il riferimento a quegli atti che afferiscono, sia pure mediatamente, alla progettazione di opere o impianti pubblici o di uso pubblico.

A cura di Giorgio Bivona

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