Un mio recente articolo sulla vicenda che ha visto coinvolto
l'
Ordine degli Architetti di Palermo in merito alla
possibilità di “denuncia all’Autorità competente” per gli iscritti
che effettuano
Attestati di Prestazione Energetica (APE) a
meno di 200 euro, ha aperto un dibattito sulla questione più ampia
che riguarda gli
onorari dei professionisti e il
parere
di congruità emesso dall'Ordine (leggi articoli su APE -
Articolo 1,
Articolo 2).
Sull'argomento della valutazione degli onorari e dei pareri è
entrato il
Consiglio Nazionale degli Ingegneri che ha
pubblicato una circolare riepilogativa contenente chiarimenti sui
compensi e sulla facoltà degli ordini territoriali di rendere
pareri di congruità degli onorari professionali (
circolare CNI 07/08/2014, n. 408).
La circolare del CNI, elaborata dall'Ufficio Legale CNI d'intesa
con il G.d.L. Servizi di Ingegneria, coadiuvato dal Cons. Tesoriere
Ing.
Michele Lapenna, fornisce un quadro riassuntivo degli
assetti raggiunti dalla tematica e si colloca entro il raggio di
competenza del Consiglio Nazionale, nell'ambito della funzione di
interpretazione dei provvedimenti legislativi e regolamentari di
interesse per la professione, senza pretendere, ovviamente, di
sostituirsi ai singoli Consigli degli Ordini Territoriali, nella
valutazione e gestione delle procedure per il rilascio dei pareri
"sulla liquidazione di onorari e spese".
Entrando nel dettaglio, la circolare ricorda che ai sensi della
nuova normativa in materia di compensi professionali, il
professionista al momento del conferimento dell'incarico deve
pattuire (meglio se per iscritto) un preventivo di massima
contenente:
- il grado di complessità dell'incarico;
- tutte le informazioni utili ad ipotizzare gli oneri da
sostenere nell'espletamento dell'incarico;
- gli estremi della polizza assicurativa.
Il preventivo dovrà inoltre:
- stabilire il compenso in relazione all'importanza
dell'opera;
- indicare tutte le voci di costo per le singole prestazioni,
specificando anche gli importi delle spese, degli oneri e dei
contributi dovuti.
In merito al
parere di congruità il CNI ha ricordato che il
D.L. n. 1/2012 ha abrogato le tariffe professionali ma non ha
determinato una automatica abrogazione della facoltà dei Consigli
degli Ordini territoriali di esprimersi sulla "liquidazione di
onorari e spese" dei professionisti. La circolare ricorda, infatti,
che
il parere di congruità risulta obbligatorio in caso di
contenzioso ed è lì che si rende necessaria l'attività di
valutazione degli onorari da parte del Consiglio
dell'Ordine.
Nel caso in cui il professionista, al fine di promuovere un decreto
ingiuntivo, chieda all'Ordine il parere di congruità sul proprio
onorario, quest'ultimo potrà fare riferimento, in assenza di
ulteriori accordi, ai parametri, di cui al D.M. n. 140/2012. È
fatto divieto agli Ordini territoriali fare espresso riferimento
alla (abrogata) tariffa professionale come parametro per la
valutazione della congruità dei compensi.
Ma la circolare del CNI va anche oltre precisando che non sembra
opportuno e anzi
si sconsiglia vivamente di ricorrere a
specifiche delibere dei Consigli degli Ordini territoriali in
materia tariffaria, anche nella ritenuta assenza di altri
criteri poiché
tali delibere, a seguito della caducazione della
obbligatorietà delle tariffe, sono divenute anacronistiche e
inapplicabili.
La circolare aggiunge, poi, che gli Ordini degli Ingegneri non
devono valicare le funzioni istituzionali (come ha fatto
inizialmente l'Ordine degli Architetti di Palermo) e, soprattutto,
non devono assumere posizioni passibili di censura da parte
delle Autorità di Vigilanza (Ministero della Giustizia e
Autorità ANTITRUST).
Interessante è la parte della circolare relativa alle
conseguenze in assenza di preventivo. A proposito, il CNI
ricorda l'art.1, sesto comma, del DM n.140/2012 che dispone
"L'assenza di prova del preventivo di massima di cui
all'articolo 9, comma 4, terzo periodo, del decreto-legge 24
gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24
marzo 2012, n. 27, costituisce elemento di valutazione negativa da
parte dell'organo giurisdizionale per la liquidazione del
compenso".
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