Mentre siamo in attesa che venga pubblicato sulla Gazzetta
ufficiale il Decreto del Presidente della Repubblica che
semplifica le procedure per l’autorizzazione paesaggistica per gli
interventi di lieve entità approvato dal
Consiglio dei Ministri n. 9 del 20 gennaio 2016
riteniamo interessante fare il punto della situazione alla
luce, anche, del testo definitivo del DPR che ha accolto i
suggerimenti contenuti nel parere 1 settembre 2016, n. 1824 del Consiglio di
Stato e le modifiche
chieste dalle competenti Commissioni parlamentari di
Camera e Senato.
Entrando nel dettaglio è opportuno precisare che il nuovo
Regolamento definisce in 2 allegati 42 piccoli interventi esonerati
dall’autorizzazione paesaggistica ed amplia gli interventi di lieve
entità per i quali si può ricorrere all’autorizzazione
paesaggistica semplificata così come già precedentemente definito
con il decreto n. 139/2010; in pratica, dunque, nell’allegato A
sono riportatiti gli interventi di lieve entità, soggetti a vincolo
paesaggistico e per i quali non sarà necessaria alcuna
autorizzazione mentre, nell’allegato B sono individuati gli
interventi a procedura semplificata che, di fatto, sostituiscono
quelli di cui all’allegato al previdente decreto n. 139/2010.
Alla presente notizia oltre al testo definitivo del nuovo
regolamento è allegata, anche una tabella in cui è messa a confronto la nuova
tabella B con la tabella allegata al regolamento del
2010. Da questa tabella è possibile osservare come la
gran parte di provvedimenti a procedura semplificata sono
riproposti nella nuova tabella con la precisazione che i nuovi
interventi con procedura semplificata possono essere condensate
nelle voci:
- B.9. installazione di micro generatori eolici
con altezza complessiva non superiore a ml 1,50 e diametro non
superiore a ml 1,00, qualora tali interventi interessino i beni
vincolati ai sensi del Codice, articolo 136, comma 1, lettere a),
b) e c) limitatamente, per quest'ultima, agli immobili di interesse
storico architettonico o storico testimoniale, ivi compresa
l'edilizia rurale tradizionale, isolati o ricompresi nei centri o
nuclei storici;
- B.13. opere di urbanizzazione primaria
previste in piani attuativi già valutati ai fini paesaggistici, ove
non siano oggetto di accordi di collaborazione tra il Ministero, le
Regioni e gli Enti Locali o di specifica disciplina contenuta nel
piano paesaggistico approvato ai sensi dell'art. 143 del
codice;
- B.14. interventi di cui alla voce A.12
dell'Allegato A da eseguirsi nelle aree di pertinenza degli
edifici» ove si tratti di beni vincolati ai sensi dell'art, 136,
comma 1, lett. b) del Codice;
- B.19. installazione di tettoie aperte di
servizio a capannoni destinati ad attività produttive, o di
collegamento tra i capannoni stessi, entro il limite del 10 per
cento della superficie coperta preesistente;
- B.30. realizzazione di nuove strutture
relative all'esercizio dell'attività ittica con superficie non
superiore a 30 mq;
- B.31. interventi di adeguamento della
viabilità vicinale e poderale eseguiti nel rispetto della normativa
di settore;
- B.32. interventi di ripristino delle attività
agricole e pastorali nelle aree rurali invase da formazioni di
vegetazione arbustiva o arborea, previo accertamento del
preesistente uso agricolo o pastorale da parte delle autorità
competenti, ove eseguiti in assenza di piano paesaggistico
regionale che individui tali aree;
- B.35. interventi di realizzazione o
adeguamento della viabilità forestale in assenza di piani o
strumenti di gestione forestale approvati dalla Regione previo
parere favorevole del Soprintendente per la parte inerente la
realizzazione o adeguamento della viabilità forestale.
Traslano, invece, tra le categorie contenute nell’Allegato A del
nuovo Regolamento per le quali non è necessari alcuna
autorizzazione gli interventi relativi:
- 14. realizzazione di monumenti ed edicole
funerarie all'interno delle zone cimiteriali;
- 16. collocazione di tende da sole sulle
facciate degli edifici per locali destinati ad attività commerciali
e pubblici esercizi,
precedentemente inclusi tra quelli per i quali era necessaria
l’autorizzazione semplificata.
Piccoli interventi esonerati dall'autorizzazione
paesaggistica - Sono definiti nell’allegato A e si tratta
di 31 piccoli interventi che non hanno rilevanza paesaggistica e
che non comportano sostanziali modifiche agli edifici. Tra questi
figurano:
- opere interne che non alternano l'aspetto esteriore degli
edifici, comunque denominate ai fini urbanistico-edilizi, anche ove
comportanti mutamento della destinazione d'uso;
- interventi sui prospetti o sulle coperture degli edifici,
purché eseguiti nel rispetto degli eventuali piani del colore
vigenti nel Comune e delle caratteristiche architettoniche,
morfo-tipologiche, dei materiali e delle finiture esistenti;
- interventi che abbiano finalità di consolidamento statico degli
edifici, compresi quelli per il miglioramento o adeguamento
antisismico che non comportano modifiche alle caratteristiche
morfo-tipologiche, ai materiali di finitura o rivestimento, o alla
volumetria e all'altezza dell'edicicio;
- interventi indispensabili per l'eliminazione delle barriere
architettoniche, quali la realizzazione di rampe esterne per il
superamento di dislivelli non superiori a 60 cm, l'installazione di
apparecchi servoscala esterni, nonche la realizzazione, negli spazi
pertinenziali interni non visibili dallo spazio pubblico, di
ascensori esterni o di altri manufatti simili;
- installazioni di impianti tecnologici esterni a servizio dei
singoli edifici non soggette ad alcun titolo edilizio
(condizionatori e impianti di climatizzazione, caldaie, parabole,
antenne,...);
- installazione di pannelli solari (temici o fotovoltaici);
- installazione di micro generatori eolici di altezza complessiva
non superiore a 1,5 metri e diametro non superiore a 1 metro, in
edifici non vincolati;
- installazione di dispositivi di sicurezza anticaduta sulle
coperture degli edifici
Opere di lieve impatto sul
territorio - Nell’allegato B al regolamento vengono
individuate 42 tipologie di interventi ritenuti di lieve impatto
sul territorio tra i quali:
- incrementi di volume non superiori al 10% della volumetria
della costruzione originaria e comunque non superiori a
100m3, eseguiti nel rispetto delle caratteristiche
architettoniche, morfo-tipologiche, dei materiali e delle finiture
esistenti;
- realizzazione o modifica di aperture esterne o finestre a tetto
riguardanti beni vincolati purché eseguiti nel rispetto delle
caratteristiche architettoniche, morfo-tipologiche, dei materiali e
delle finiture esistenti;
- modifiche delle facciate mediante realizzazione o
riconfigurazione di aperture esterne o di manufatti quali
cornicioni, ringhiere, parapatti;
- interventi sulle finiture esterne, con rifacimento di intonaci,
tinteggiature o rivestimenti esterni, modificativi di quelli
preesistenti;
- realizzazione, modifica o chiusura di balconi o terrazze;
- realizzazione o modifica sostanziale di scale esterne;
- interventi di adeguamento antisismico o finalizzati al
contenimento dei consumi energetici, comportanti innovazioni nelle
caratteristiche morfo-tipologiche, ovvero nei materiali di finitura
o di rivestimenti preesistenti;
- interventi necessari per il superamento di barriere
architettoniche che comportano la realizzazione di rampe per
superamento di dislivelli superiori a 60 cm, o la realizzazione di
ascensori esterni o di manufatti che alterino la sagoma
dell'edificio e siano visibili dallo spazio pubblico.
In allegato lo schema di D.P.R. con il
Regolamento che semplifica le procedure per
l’autorizzazione paesaggistica per gli interventi di lieve
entità e la tabella di raffronto tra il nuovo Regolamento
ed il precedente di cui al DPR n. 139/2010 relativa agli interventi
che necessuitano di autorizzazione semplificata
A cura di
Redazione LavoriPubblici.it
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