Da quando è entrato in vigore il nuovo Codice dei contratti
(D.lgs. n.
50/2016) ma anche sin dai mesi precedenti
passo il mio tempo a cercare di mettere ordine ai miei
appunti per evitare che mi sfugga qualcosa.
Prima dell'entrata in vigore, ho cercato di capire
i rapporti tra il Codice, le direttive europee e la legge delega e
da un anno e mezzo mi confronto con i provvedimenti (linee
guida ed altro) che ANAC, Ministeri e Presidenza del Consiglio dei
Ministri hanno pubblicato o hanno preparato o stanno preparando per
rendere attuabile un decreto legislativo (D.lgs. n. 50/2016) che,
forse, poteva essere scritto meglio evitando tutti quegli
appesantimenti che hanno reso ogni provvedimento una tela di
penelope.
Oggi mi sento un somaro ma spero di essere in buona compagnia.
Mi sento un somaro perché mi capita spesso di non
ricordare, dopo la grande fatica che ho fatto in questi ultimi due
anni, i vari passaggi che vengono affrontati dai vari
provvedimenti; passaggi che sono diventati ormai un campo
con ostacoli non fissi ma mobili.
Soffermiamoci, ad esempio ad uno degli ultimi provvedimenti che
hanno fatto recentemente un passo avanti e che potrebbero vedere
(forse) tra breve la luce; mi riferisco alle linee guida
previste all’articolo 31, comma 5 del d.lgs. n. 50/2016
relative la disciplina di maggiore dettaglio sui compiti specifici
del RUP, sui presupposti e sulle modalità di nomina.
Il provvedimento avrebbe dovuto essere adottato entro 90 giorni
dalla data di entrata in vigore del Codice e quindi entro il
18/7/2016 ma è passato oltre un anno ed ancora non è stata scritta
la parola “Fine”.
Ma veniamo alla puntuale cronistoria fatta da un numero di
passaggi che possono essere ridotti ai seguenti
- Nei primi giorni del mese di maggio 2016
l’ANAC mette in consultazione on line 7 linee guida e tra le stesse
quelle relative al RUP previste al citato articolo 31, comma 5
(leggi notizia); entro la data di
scadenza della consultazione fissata per il 16 maggio 2016
pervengono all’ANAC stessa oltre 100 contributi da amministrazioni
pubbliche e società pubbliche, dipendenti di amministrazioni
pubbliche, Associazioni di categoria/Ordini e Collegi
professionali, Liberi professionisti, Altri, Anonimi (leggi
notizia);
- Successivamente ai contributi ricevuti, l’ANAC
predispone in data 21/06/2016 un testo preliminare delle
linee guida sul RUP (art. 31, comma 5 del Codice) deliberando, , in
considerazione della rilevanza generale delle determinazioni
assunte, ha deliberato di acquisire, prima dell’approvazione dei
documenti definitivi, il parere del Consiglio di Stato, della
Commissione VIII - Lavori pubblici, comunicazioni del Senato della
Repubblica e della Commissione VIII - Ambiente, Territorio e Lavori
Pubblici della Camera dei Deputati (leggi notizia)
- Nei primi del mese di agosto 2016 le due
commissioni competenti di Camera e Senato inviano una nota
congiunta all’ANAC effettuando alcune critiche sia sulle soglie che
sia sui “lavori di particolare complessità” che impongono al RUP
l’obbligo di possedere, in aggiunta agli altri requisiti
professionali, la qualifica di project manager sia sui “da
svolgersi in particolari circostanze ambientali, climatiche,
geologiche (ad esempio in aree sismiche, zone soggette ad
alluvioni, zone con particolari caratteristiche orografiche)”
(leggi notizia);
- Con il parere n. 1767 del 2 agosto 2016 il
Consiglio di Stato si esprime, tra l’altro, sulle linee guida
relative al RUP previste all’articolo 31, comma 5 del Codice dei
contratti; i giudici di Palazzo Spada, nel proprio parere,
smontano le linee guida sin dal sommario ritenendo
che le stesse contengano soltanto una parte a carattere
vincolante visto che integrano la disciplina di rango
primario precisando, però che tale carattere vincolante non
può essere esteso a tutto il testo perché
nello stesso oltre all’attuazione del citato articolo 31, comma 5
del nuovo Codice vengono fornite, anche, indicazioni
interpretative (leggi notizia);
- L’ANAC con determinazione n. 1096 del
26 ottobre 2016, pubblica le Linee Guida n.
3, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50,
recanti "Nomina, ruolo e compiti del responsabile
unico del procedimento per l’affidamento di appalti e
concessioni". Unitamente alle linee guida è stata
pubblicata, anche, la relazione AIR (Analisi di impatto della
regolamentazione) (leggi
notizia). Le linee guida, pubblicate sulla Gazzetta
ufficiale n. 273 del 22 novembre 2016, entrano in vigore lo stesso
giorno della data di pubblicazione sulla Gazzetta;
- Con il Comunicato 14 dicembre
2016 il Presidente dell’ANAC precisa che i
nuovi requisiti di professionalità del Responsabile Unico del
Procedimento (RUP) previsti dalle Linee guida n. 3
si applicano alle procedure per le quali i bandi o avvisi con cui
si indice la procedura di scelta del contraente siano pubblicati
successivamente all’entrata in vigore delle Linee guida medesime
(22/11/2016), nonché alle procedure e ai contratti in relazione ai
quali, alla data di entrata in vigore delle Linee guida, non siano
ancora stati inviati gli inviti a presentare le offerte
(leggi notizia)
- Sul supplemento ordinario n. 22 alla Gazzetta ufficiale n. 103
del 5 maggio 2017 viene pubblicato il decreto legislativo 19 aprile 2017, n.
56 recante “Disposizioni integrative e correttive
al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50” che prevede
all’articolo 21 alcune modifiche all’articolo 31, comma 5 del
Codice dei contratti (leggi notizia);
- Il 12 giugno 2017 l’ANAC mette in consultazione
l’aggiornamento delle linee guida n. 3 di attuazione del
D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti “Nomina, ruolo e compiti del
responsabile unico del procedimento per l’affidamento di appalti e
concessioni”; sul sito dell’ANAC non è possibile rilevare se entro
la data di scadenza della consultazione fissata per il 28 giugno
2017 sono pervenuti contributi ed osservazioni (leggi notizia);
- Con il parere n. 2040 del 25 settembre 2017 il
Consiglio di Stato, a seguito della richiesta dell’ANAC
del 31 luglio 2017 si esprime, sull’aggiornamento delle linee
guida relative al RUP previste all’articolo 31, comma 5 del Codice
dei contratti; i giudici di Palazzo Spada, esprimono un parere
positivo con alcune osservazioni che obbligheranno l’ANAC a
procedere ad alcune correzioni (leggi notizia).
Mentre siamo in attesa della pubblicazione da parte dell’ANAC
della versione definitiva (forse) delle linee guida n. 3 sul RUP
non possiamo non notare come la precedente cronistoria è del tutto
simile (dal punto di vista tempi ed articolazione) a quella di
altri provvedimenti attuativi del Codice dei contratti ed, a questo
punto, è logico porsi qualche interrogativo sulla valenza
di un provvedimento legislativo che, mentre
avrebbe dovuto garantire trasparenza e
semplificazione, potrebbe, invece, essere definito una
tela di Penelope per il fatto stesso che più che andare avanti con
gli oltre 60 provvedimenti previsti per rendere operativo il Codice
stesso, o si ritorna sui provvedimenti già approvati o non si
riesce a pubblicare quelli che sembrerebbero già definitivi.
Ma tra i tanti due interrogativi sulle linee guida n. 3:
- Visto che le linee guida definitive non sono state ancora
approvate devono essere intese come vigenti le precedenti di cui
alla determinazione n. 1096 del 26 ottobre 2016
che in verità si riferiscono ad un articolo 31,
comma 5 non più in vigore per il fatto stesso che è stato
modificato ed integrato dal decreto correttivo di cui al d.lhìgs.
n. 56/2017 o, in riferimento all’articolo 216, comma 8 del codice
dei contratti devono essere intese come ancora in vigore le
disposizioni di cui agli articoli 9 e 10 del Regolamento n.
207/2010?
- Con l’entrata in vigore delle linee guida sul RUP (22/11/2016)
sono stati (forse) definitivamente abrogati (vedi art. 216, comma 8
del nuovo Codice) gli articoli 9 e 10 del Regolamento n. 207/2010
che erano quelli che definivano le funzioni ed i compiti del RUP e
che erano stati utilizzati dagli enti locali per la predisposizione
delle progettazioni da mandare in gara. I RUP, quindi, designati a
suo tempo (anche alcuni anni prima) che avevano portato avanti sino
ad oggi, le procedure meglio descritte alle lettere dalla a) alla
q) dell’articolo 10 del Regolamento n. 207/2010 (dal
reperimento delle risorse al programma triennale delle opere
pubbliche e sino alla predisposizione del bando) improvvisamente,
se il bando non era stato ancora pubblicato e se il RUP stesso non
aveva i requisiti previsti dalle linee guida, non possono più
essere i Responsabili unici del procedimento di quelle opere a cui
avevano lavorato per alcuni anni e, magari, predisposto il bando di
gara?
A cura di
Paolo Oreto
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