Codice dei contratti pubblici: Aggiornamento delle linee guida Anac sul RUP

Scade il 28 giugno prossimo la consultazione on line sull’aggiornamento delle linee guida n. 3 di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti “Nomin...

21/06/2017

Scade il 28 giugno prossimo la consultazione on line sull’aggiornamento delle linee guida n. 3 di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti “Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l’affidamento di appalti e concessioni”. L’Anac ha predisposto il nuovo testo delle linee guida in occasione dell’entrata in vigore del d.lgs. n. 56/2017 (cosiddetto decreto correttivo) al fine di tener conto delle modifiche normative apportate dal citato decreto, nonché delle osservazioni e richieste di chiarimenti pervenute dalle stazioni appaltanti e dai RUP e per meglio comprenderne le novità abbiamo predisposto un testo su due colonne (cosiddetto “testo a fronte”) in cui nella colonna di sinistra abbiamo riportato i vari paragrafi delle linee guida n. 3 approvate dal Consiglio dell’Autorità con deliberazione n. 1096 del 26 ottobre 2016 mentre nella colonna di destra abbiamo riportato il nuovo testo delle stesse proposto dall’Anac in cui sono state messe in evidenza le parti abrogate e quelle introdotte (in grassetto) con un evidenziatore giallo.

La prima novità riguarda l’ampliamento dell’ambito oggettivo delle linee guida in modo che venga eliminata la distinzione tra disposizioni aventi natura vincolante e previsioni non vincolanti per il fatto stesso che il d.lgs. 56/2017 ne ha ampliato l’ambito oggettivo prevedendo che le stesse disciplinino, altresì, i presupposti e le modalità di nomina del RUP. (vedi modifica introdotta dal d.lgs. n. 56/2017 all’articolo 31 comma 5 del d.lgs. m. 50/2016). È stata, pertanto, modificata la rubrica del paragrafo I in "Indicazioni di carattere generale" cancellando la successiva "in materia di RUP, ai sensi dell’art. 213, comma 2, del codice dei contratti pubblici" che stava ad indicare il carattere non vincolante delle disposizioni contenute nel paragrafo I.

Relativamente ai compiti del RUP nella fase precedente alla programmazione (quadro esigenziale, documento di fattibilità delle alternative progettuali e capitolato prestazionale) dopo le modifiche apportate all’articolo 3, comma 1 del codice è stato aggiornato il paragrafo II.5.1.

Una importante modifica riguarda il paragrafo II.4.3 relativa alla previsione con cui era richiesta la qualifica di project manager, sostituendola con la richiesta di adeguata formazione in materia di project management, in considerazione dell’assenza di una specifica qualifica in materia. Sul punto, considerato che le disposizioni in esame entreranno in vigore dopo l’adozione del sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti, l’Anac interverrà con successive indicazioni volte ad individuare adeguati standard formativi di riferimento.

Un’altra importante modifica riguarda il paragrafo II.7 relativo ai “Requisiti di professionalità del RUP per appalti di servizi e forniture e concessioni di servizi” in cui tali requisiti viene precisato che anche nel caso di importi sotto soglia è possibile che il RUP sia in possesso di laurea triennale o laurea quinquennale.

L’Anac ha, poi, introdotto altre modifiche alle Linee guida per chiarire la portata di alcune norme, su segnalazioni pervenute dai RUP e dalle stazioni appaltanti. Nel dettaglio:

  • è stato eliminato l’attuale paragrafo I.2.3 in quanto riferito alla formazione obbligatoria prevista per i soli iscritti agli albi professionali, anche in considerazione del fatto che l’art. 31, comma 9, del codice prevede l’obbligo per le stazioni appaltanti di istituire percorsi formativi rivolti ai soggetti idonei a ricoprire l’incarico di RUP e che ai paragraf II.4.1 e II.7.2 si afferma già chiaramente che il RUP deve essere in possesso di specifica formazione professionale, soggetta a costante aggiornamento;
  • nel nuovo paragrafo I.2.3 è stato chiarito che il RUP svolge i propri compiti con il supporto dei dipendenti dell’amministrazione aggiudicatrice e, che nel caso in cui l’organico della stazione appaltante presenti carenze accertate o in esso non sia compreso nessun soggetto in possesso della professionalità necessaria, la stazione appaltante può procedere alla nomina di un soggetto che non sia in possesso dei requisiti richiesti, affidando lo svolgimento delle attività di supporto a soggetti aventi le specifiche competenze, ai sensi dell’art. 31, comma 11, secondo le procedure e con le modalità previste dalla parte II, titolo I e titolo III, sez. II, capo III del Codice;
  • al paragafo II.6, lett. a) è stato specificato che la consegna dei lavori avviene dopo che il contratto è divenuto efficace;
  • al paragrafo II.8.1, lett. k) è stato specificato che il certificato di regolare esecuzione è rilasciato dal RUP su proposta del direttore dell’esecuzione del contratto qualora nominato;
  • al paragrafo II.10.1 è stato chiarito che la possibilità di coincidenza della figura del RUP con il progettista o con il direttore dei lavori/direttore dell’esecutore del contratto incontra dei limiti nel disposto dell’art. 26, comma 7, del codice, che preclude lo svolgimento dell’attività di verifica del progetto con lo svolgimento, per il medesimo progetto, dell’attività di progettazione, del coordinamento della sicurezza, della direzione dei lavori o del collaudo. Pertanto, nel caso in cui il RUP sia incaricato della verifica del progetto (lavori di importo inferiore a un milione di euro), non potrà svolgere l’attività di progettazione, né la direzione dei lavori. Inoltre, è stato precisato che sussiste incompatibilità anche tra lo svolgimento dell’attività di validazione e lo svolgimento, per il medesimo intervento, dell’attività di progettazione.

A cura di Paolo Oreto

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