Prestazioni Gratuite, Inarsind: sentenza inaccettabile per i professionisti

06/10/2017

"Appare sconcertante la sentenza del Consiglio di Stato del 3 ottobre 2017 n°4614, in cui si configura una corrispondenza tra il concetto di “sponsorizzazione” e la gratuità delle prestazioni professionali".

Questo, in sintesi, il contenuto del comunicato stampa di Inarsind, Associazione di intesa sindacale degli architetti e ingegneri Liberi professionisti italiani, in merito alla sentenza del Consiglio di Stato n. 4614 del 3 ottobre 2017 che ha dato il via libera ai contratti a titolo gratuito per i professionisti (leggi articolo). Ribaltando la sentenza di primo grado della Prima Sezione del Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (sentenza n. 2435 del 13 dicembre 2016), il Consiglio di Stato ha, infatti, dichiarato la legittimità del bando pubblicato dal Comune di Catanzaro, che ha ricevuto l'OK anche della Corte dei Conti (deliberazione 12 febbraio 2016, n. 17572), per la redazione del Piano strutturale e del relativo Regolamento Edilizio Urbanistico (REU) con un importo a base di gara pari a 1 euro e un rimborso spese (preventivamente autorizzate ed effettivamente sostenute e documentate) nel limite massimo di 250 mila euro.

Inarsind ha sottolineato due importanti passi della sentenza:

  • il primo “non è inconferente rilevare che assume ormai particolare pregnanza nell’ordinamento, evidenziando il rilievo dell’economia dell’immateriale, la pratica dei contratti di sponsorizzazione, che ha per gli stessi contratti pubblici la disciplina generale nell’art. 19 del d.lgs. n. 50 del 2016 [..]”;
  • il secondo “La sponsorizzazione non è un contratto a titolo gratuito, in quanto alla prestazione dello sponsor in termini di dazione del denaro o di accollo del debito corrisponde l’acquisizione, in favore dello stesso sponsor, del diritto all’uso promozionale dell’immagine della cosa di titolarità pubblica: il motivo che muove quest’ultimo è l’utilità costituita ex novo dall’opportunità di spendita dell’immagine, cioè la creazione di un nuovo bene immateriale. […] genera un interesse economico attivo per lo sponsor, insito in un prodotto immateriale dal valore aggiunto che va a suo vantaggio”.

L'Associazione sindacale degli Architetti e Ingegneri chiede, dunque, "come si coniughi tale assunto, applicato alle prestazioni professionali, con l’art. 36 della Costituzione Italiana e con tutto il recente parlare di equo compenso. Le prestazioni oggetto del bando del Comune di Catanzaro di cui alla sentenza n°4616 sono prestazioni professionali, esplicabili da soli iscritti agli Albi professionali, in possesso di specifica preparazione tecnica, non si comprende quale “prodotto immateriale dal valore aggiunto” vada a vantaggio del professionista nel caso esplichi tali prestazioni a titolo gratuito".

La sentenza riprende alcuni "casi celebri di sponsorizzazione, da parte di aziende private, di interventi di restauro di beni architettonici ed artistici ma vogliamo pensare che chi ha lavorato a quei restauri e progettato quei restauri sia stato adeguatamente compensato con il capitale versato dai privati, grazie al quale gli stessi hanno potuto fruire di idonee agevolazioni fiscali".

"Appare ben diverso - afferma Inarsind - il caso in cui si voglia considerare il professionista stesso come lo “sponsor” e ci si domanda come mai ciò non accada con l’affidamento di appalti di lavori e non di servizi. Avere una sponsorizzazione significa, per il Committente, avere i costi coperti da terzi non eliminare fisicamente i costi facendo lavorare gli altri gratuitamente; a questo punto il prossimo passo, per equità, potrebbe essere quello di ricavare parte degli importi necessari sospendendo lo stipendio ai dipendenti della Committenza".

"Il libero professionista - continua Inarsind - è un lavoratore come tutti gli altri e non vi è alcuna ragione per cui debba operare gratuitamente, di questo passo in nome della presunta pubblicità che si guadagnerebbe lavorando i professionisti dovranno pagare per lavorare e stare contenti campando di beni “immateriali”".

"In ultima istanza - conclude Inarsind - ci si domanda come sia possibile passare da articoli della Costituzione che sanciscono la retribuzione del lavoro, a Deliberazioni della Corte dei Conti che parlano di lavoro gratuito come “indiretto vantaggio economico […] che concorre ad aumentare il prestigio professionale”, a sentenze del TAR che rilevano invece che “offerte che appaiono “anormalmente basse rispetto ai lavori, alle forniture o ai servizi potrebbero basarsi su valutazioni o prassi errate dal punto di vista tecnico, economico o giuridico”, a quest’ultima sentenza del Consiglio di Stato, in un’alternanza di espressioni tra loro contraddittorie che contrastano palesemente con i principi costitutivi del nostro paese".

Leggi il commento del Presidente del CNAPPC Giuseppe Cappochin.

Leggi il commento del Presidente del CNI Armando Zambrano.

Leggi il commento del Presidente OICE Gabriele Scicolone.

Leggi il commento del Segretario Nazionale di FederArchitetti arch. Maurizio Mannanici.

A cura di Redazione LavoriPubblici.it



© Riproduzione riservata