06/10/2017
La recente nota del presidente dell’ANAC Raffaele Cantone inviata al Ministero delle Infrastrutture che restringe il campo degli accordi quadro unitamente alla mancata pubblicazione di una quantità innumerevole di provvedimenti attuativi previsti nel Codice dei contratti di cui al d.lgs. n. 50/2016 (vedi tabella allegata) mostrano le difficoltà che gli operatori del settore trovano nell’applicazione del Codice stesso che avrebbe dovuto, invece, garantire semplificazione e trasparenza.
I ritardi accumulati dai Ministeri, dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e dall’ANAC, nella predisposizione dei provvedimenti attuativi, in molti casi, superano l’anno e rendono monco il Codice dei contratti che per entrare a regime ha la necessità di oltre 60 provvedimenti attuativi.
Senza una nuova strategia che il Governo avrebbe l’obbligo di individuare continueremo a confrontarci con situazioni che spingono le stazioni appaltanti a trovare soluzioni per non utilizzare il codice stesso. Valga per tutti l’esempio degli Accordi quadro con i quali è possibile fermarsi alla progettazione definitiva invece che esecutiva e che consentono, in taluni casi, la realizzazione di opere compiute scavalcando il problema del progetto esecutivo.
Ma che qualcosa non vada bene è chiaro per il fatto stesso che, in atto, restano aperte tutte le più importanti situazioni che avrebbero dovuto caratterizzare il nuovo codice; ci riferiamo n maniera non del tutto esaustiva:
Ma l’elenco precedente è soltanto la punta dell’iceberg perché i problemi tuttora irrisolti sono molteplici e spingono, come abbiamo già detto, a trovare una strategia di uscita da questa situazione che ha del paradossale.
Mentre, imperterrito, continuo a scrivere sulle disfunzioni di questo Codice non si sente nessuna voce ufficiale e si assiste a situazioni che non possono non certificare la fuga dal codice. Che dire, infatti, della Sentenza della Consiglio di Stato n. 4614 del 3 ottobre 2017 con cui i giudici di secondo grado hanno ammesso la possibilità che il compenso per una prestazione professionale diventi simbolico (leggi notizia); come è possibile coniugare la citata sentenza con l’articolo 24, comma 8 in cui è espressamente statuito che per la determinazione dell’importo a base d’sta dei servizi di architettura occorre utilizzare il cosiddetto “decreto parametri” (d.m. 17 giugno 2016)
Che dire poi dell’offerta economicamente più vantaggiosa in cui il pregio tecnico, in certi casi, la fa da padrone lasciando alla discrezionalità dei commissari di gara (in atto scelti dalla stazione appaltate) l’attribuzione di punteggi che, purtroppo, in molti casi, sono soltanto soggettivi.
Queste situazioni unitamente ad altre che sarebbe impossibile evidenziare in poche righe ci spingono a pensare che l’unica soluzione sia quella di pensare ad una seria strategia di uscita che non è compito nostro individuare. Noi continueremo, invece, imperterriti a segnalare come finora abbiamo fatto tutte le discrasie ed i ritardi accumulati che dovrebbero spingere chi di competenza a trovare i necessari rimedi.
A cura di Paolo Oreto