06/12/2017
Alleluja, Alleluja, come abbiamo comunicato in un altro articolo di oggi, è tutto pronto per la digitalizzazione degli appalti perché l’1 dicembre il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Graziano Delrio, ha firmato il cosiddetto "Decreto BIM" previsto all’articolo 23, comma 13 del Codice dei contratti di cui al D.Lgs. n. 50/2016 e si resta in attesa, soltanto, della pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale.
Peccato, soltanto, che questo decreto servirà dall’1 gennaio 2019 per i lavori complessi oltre i 100 milioni di euro mentre sarà utilizzato per le opere di importo a base di gara pari o superiore a 1 milione di euro e sino alla soglia comunitaria, a decorrere dall’1 gennaio 2023 mentre entrerà a regime per qualsiasi importo dall’1 gennaio 2025.
In verità nasce spontaneo chiedersi come mai il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti che ha un lungo elenco di provvedimenti attuativi da adottare che entrerebbero immediatamente in vigore e che, in atto, fanno da tappo alla completa attuazione del Codice abbia deciso di portare a compimento un provvedimento che, per ora, non serve a nulla. Tra l’altro mi chiedo che senso ha definire il decreto sul BIM quando non è stato, ancora portato a compimento il decreto sui nuovi livelli di progettazione di cui all’articolo 23, comma 3 del Codice dei contratti.
Ricordiamo che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti deve ancora definire, tra l’altro:
Ma la verità sta nel fatto che, probabilmente, si naviga a vista senza la presenza di quella cabina di regia che era prevista all’articolo 212 del Codice dei contratti e che avrebbe dovuto (udite, udite), come è possibile leggere al comma 1, lettera b) del codice “curare, se del caso con apposito piano di azione, la fase di attuazione del presente codice coordinando l’adozione, da parte dei soggetti competenti, di decreti e linee guida, nonché della loro raccolta in testi unici integrati, organici e omogenei, al fine di assicurarne la tempestività e la coerenza reciproca”.
Noi, quindi, accogliamo con grande tiepidezza il provvedimento sul BIM perché in questo momento non serve a nulla mentre continuiamo a denunciare, tra le tante problematiche:
Mentre, nostro malgrado, continuiamo a scrivere sulle disfunzioni di questo Codice non si sente nessuna voce ufficiale e si assiste a situazioni che non possono non certificare la fuga dal codice. Che dire, infatti, della Sentenza della Consiglio di Stato n. 4614 del 3 ottobre 2017 con cui i giudici di secondo grado hanno ammesso la possibilità che il compenso per una prestazione professionale diventi simbolico (leggi notizia); come è possibile coniugare la citata sentenza con l’articolo 24, comma 8 in cui è espressamente statuito che per la determinazione dell’importo a base d’sta dei servizi di architettura occorre utilizzare il cosiddetto “decreto parametri” (d.m. 17 giugno 2016)
Che dire poi dell’offerta economicamente più vantaggiosa in cui il pregio tecnico, in certi casi, la fa da padrone lasciando alla discrezionalità dei commissari di gara (in atto scelti dalla stazione appaltate) l’attribuzione di punteggi che, purtroppo, in molti casi, sono soltanto soggettivi.
Queste situazioni unitamente ad altre che sarebbe impossibile evidenziare in poche righe ci spingono a pensare che l’unica soluzione sia quella di pensare ad una seria strategia di uscita che non è compito nostro individuare. Noi continueremo, invece, imperterriti, a segnalare come finora abbiamo fatto tutte le discrasie ed i ritardi accumulati che dovrebbero spingere chi di competenza a trovare i necessari rimedi.
A cura di Paolo Oreto