Una storia che ci fa capire l’inutilità di una soft law
all’italiana. L’ANAC ha inviato al Ministero delle
infrastrutture, ai sensi dell’articolo 83 comma 2 e dell’articolo
84 comma 2 del Codice dei contratti, lo schema di decreto relativo ai requisiti di idoneità
professionale, alla capacità economica e finanziaria ed alle
capacità tecniche e professionali che gli operatori economici
devono dimostrare per l’esecuzione di un appalto ma, che
individua, anche, i livelli standard di qualità dei
controlli che le società organismi di attestazione (SOA) devono
effettuare, con particolare riferimento a quelli di natura
non meramente documentale: in pratica il nuovo Decreto SOA che per
entrare, però, in vigore dovrà attendere prima il parere del
Consiglio di Stato (previsto come funzione consultiva) e,
successivamente, quello delle competenti commissioni parlamentari
previsto dal citato articolo 83, comma 2.
Nella situazione attuale è semplice ipotizzare che il MIT dovrà
prima esaminare il decreto e, successivamente, il nuovo
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti potrà decidere se
inviarlo o meno per i citati pareri. Ma potrebbe
verificarsi, anche, che decida di non inviarlo per il semplice
fatto di voler procedere, prima ad una più completa revisione del
codice principalmente per il fatto di semplificarne tutto
il processo relativo alla infinità di provvedimenti
attuativi.
Il provvedimento predisposto dall’ANAC, che nel Titolo III della
parte II del Regolamento n. 207/2010 era costituito da 37 articoli
dal 60 al 96 contiene, adesso, 73 articoli suddivisi nelle
seguenti 2 parti:
- Parte I (artt. 1-19) - Società organismi di
attestazione (SOA)
- Parte II (artt. 20 - 73) - Sistema di
qualificazione.
C’è da aggiungere, anche, che il decreto entrerà in vigore 60
giorni dopo la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica Italiana ma ha un periodo transitorio monstre
costituito dai 25 commi dell’articolo 71.
Con il nuovo decreto proposto al MIT dall’ANAC. In particolare,
sono state previste per quanto concerne le categorie di
opere generali:
- la suddivisione della categoria OG3 in
OG3-A (strade, autostrade, ponti, viadotti, piste
aeroportuali e relative opere complementari) e
OG3-B (ferrovie, linee tranviarie, metropolitane,
funicolari e relative opere complementari);
- la suddivisione della categoria OG6 in
OG6-A (acquedotti, opere di irrigazione e di
evacuazione) e OG6-B (gasdotti e oleodotti);
- la soppressione della categoria OG11 in
considerazione delle criticità riscontrate in fase di applicazione
della normativa specialistica sia per la strutturazione dei bandi
di gara che per la dimostrazione dei requisiti ai fini della
qualificazione,
mentre per quanto concerne le categorie di opere
specializzate, sono state previste:
- l’accorpamento delle categorie OS2-A e
OS2-B, sempre in ragione della carenza di
un’esigenza reale che giustifichi la separazione di lavorazioni di
fatto molto simili;
- la suddivisione della categoria OS6 in
OS6-A (Finiture di opere generali in materiali
lignei, plastici, metallici e vetrosi) e OS6-B
(Allestimenti museali e di spazi espositivi);
- la soppressione della categoria OS17 e
l’annessione delle relative lavorazioni in parte alla categoria
OG10 e in parte alla categoria
OS19:
- la suddivisione della categoria OS24 in
OS24-A (verde urbano) e OS24-B
(aree verdi sottoposte a tutela ai sensi del Codice dei
BB.CC.).
- La qualificazione resta obbligatoria per tutte le categorie
generali mentre non è obbligatoria per le categorie di opere
specializzate OS6-A, OS7,
OS15, OS16,
OS19, OS22,
OS23, OS26,
OS29, OS31 e OS32.
Le classifiche che erano 8 passano nelle 12 seguenti:
- I - fino a euro 250.000
- II - fino a euro 500.000
- III - fino a euro 1.000.000
- IV - fino a euro 1.500.000
- V - fino a euro 2.500.000
- VI - fino a euro 3.500.000
- VII - fino a euro 5.000.000
- VIII - fino a euro 7.500.000
- IX - fino a euro 10.000.000
- X - fino a euro 12.500.000
- XI - fino a euro 15.000.000
- XII - illimitato.
Ma andiamo, adesso, alla cronistoria di una provvedimento che
nasce come soft law e prosegue con il correttivo come hard law:
- nell’originario testo del Codice dei contratti prima del
decreto correttivo, all’articolo 83, comma 2 si parlava di linee
guida ANAC che avrebbero dovuto essere adottate entro un anno
dall’entrata in vigore del Codice e, dunque, entro il 18 aprile
2017;
- con il decreto correttivo di cui al d.lgs. n. 56/2017 non si
parla più di linee guida ANAC ma di decreto del Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti da adottare, su proposta
dell’ANAC entro un anno dall’entrata in vigore del Codice
e, quindi, sempre entro il 18 aprile 2017 con una madornale
svista per il fatto stesso che il "decreto correttivo"
pubblicato sul supplemento ordinario alla Gazzetta ufficiale n. 103
del 5 maggio 2017 è entrato in vigore il 20 maggio 2017 e, quindi,
non si comprende come il decreto del MIT avrebbe potuto
essere predisposto entro il 18 aprile 2017 data antecedente
all'entrata in vigore del "decreto correttivo";
- l’ANAC, in riferimento a quanto previsto nel previgente testo
dell’articolo 83, comma 2 prima del decreto correttivo, in data 3
aprile 2017 aveva avviato una consultazione online relativa alle
Linee guida sul sistema di qualificazione degli operatori economici
ed alle Linee guida sul sistema di qualificazione del contraente
generale (leggi articolo) per le quali
entro il 3 maggio 2017 arrivarono alcune osservazioni da parte
degli stakeholder (ma perché non si definiscono in italiano “parti
interessate”?);
- l’ANAC, a seguito della modifica introdotta dal “decreto
correttivo”, in data 12 maggio 2017 e sino al 15 giugno 2017 ha
posto i consultazione una Proposta finalizzata all’adozione del
Decreto MIT di cui all’art. 83, comma 2, del d.lgs. 50/2016 avente
ad oggetto il sistema unico di qualificazione degli esecutori di
lavori pubblici di importo pari o superiore a 150.000 euro
costituita da 35 articoli ed 8 allegati sul quale arrivarono alcune
osservazioni da parte delle “parti interessate” (leggi articolo);
- l’ANAC ha posto, poi, in consultazione dal 13 giugno al 13
luglio 2017, tre proposte al Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti finalizzate le prime due all’adozione del decreto di cui
all’art. 83, comma 2, del d.lgs. 50/2016 sulle Società Organismi di
Attestazione (SOA) e sui casi e alle modalità di avvalimento e la
terza sul Regolamento dell’Autorità recante: «Autorizzazione e
vigilanza sulle Società Organismi di attestazione - SOA», da
adottarsi ai sensi dell’art. 213, comma 2, del codice (leggi articolo);
- l’ANAC ha posto, anche, in consultazione dal 16 giugno al 17
luglio 2017 il Rapporto tra la misura di straordinaria e
temporanea gestione di cui all’art. 32, comma 10, del D.L. 90/2014
e sistema di qualificazione unico degli operatori economici di cui
all’art. 84 D.lgs. 50/2016 sul quale arrivarono alcune osservazioni
da parte delle “parti interessate” (leggi articolo);
- l’ANAC, successivamente, dal 24 luglio al 3 agosto 2017 ha
posto in consultazione una integrazione alla precedente
consultazione relativa alla Proposta al Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti finalizzata all’adozione del decreto
di cui all’art. 83, comma 2, del d.lgs. 50/2016 nella parte
relativa alle Società Organismi di Attestazione (leggi articolo).
È questa la cronistoria antecedente alla predisposizione da
parte dell’ANAC dell’ultimo provvedimento relativo alla
“Proposta al Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti
finalizzata all'adozione del decreto di cui all'art. 83, comma 2,
del d.lgs. 50/2016”.
Resta il fatto che per un provvedimento che il MIT avrebbe
potuto preparare come si faceva un tempo è stata scomodata l’ANAC
con il risultato di 5 consultazioni nell’arco di pochi
mesi (dal 3 aprile al 24 luglio 2017) e con adesso, un
provvedimento monstre di 73 articoli e 5 allegati
che non sappiamo quando vedrà la luce e con il periodo transitorio
previsto all’articolo 216, comma 14 che continuerà a rendere
vigente non si sa sino a quando il Titolo III della parte II del
Regolamento n. 207/2010.
Maggiori dettagli nel testo dello schema di decreto predisposto dall'ANAC
e nella Relazione AIR allegate.
A cura di arch.
Paolo Oreto
© Riproduzione riservata