20/06/2018
Avevamo già posto la nostra attenzione sul principio di rotazione con un articolo del 20 marzo 2018 in cui avevamo cercato di fare chiarezza su un principio che, pur non espressamente definito nella disciplina europea, trova il fondamento nella stessa nel considerando n. 2 della direttiva 2014/24/UE del 26/02/2014 in cui è precisato che alla base della revisione della normativa sugli appalti devono essere posti l’accrescimento dell’efficienza della spesa pubblica e la facilitazione dell’accesso delle piccole e medie imprese agli appalti pubblici.
Sul problema della rotazione l’Ance (Associazione nazionale costruttori edili) ha pubblicato ieri un articolo dal titolo “Appalti pubblici: il principio di rotazione è uno strumento di concorrenza”. L’articolo nasce dalla seguente recente giurisprudenza:
e, dopo le necessarie premesse tratta al paragrafo 1 il principio di rotazione secondo il codice, al paragrafo 2 il principio di rotazione secondo l’ANAC ed al paragrafo 3 il principio di rotazione secondo la giurisprudenza.
Riportiamo, qui di seguito, integralmente, l’articolo dell’ANCE.
“Il principio di rotazione alla partecipazione delle imprese assicura l’avvicendamento degli affidatari di contratti pubblici, evitando che il carattere discrezionale della scelta dei soggetti da invitare, da parte dell’amministrazione, si traduca in uno strumento di favoritismo «dando così luogo ad una sostanziale elusione delle regole della concorrenza, a discapito degli operatori più deboli del mercato» (TAR Friuli-Venezia-Giulia, Sez. I, 21 maggio 2018, n. 166).
La rotazione costituisce un corollario del principio di non discriminazione, ha carattere oggettivo ed è diretto a garantire una concorrenza effettiva, onde evitare situazioni di esclusiva o monopolio nell’esecuzione dell’appalto (TAR Veneto, 28.05.2018 n. 583; T.A.R. Campania, Napoli, Sez. VI, 28 giugno 2012, n. 3089; T.A.R. Lombardia, Brescia, Sez. II, 14 dicembre 2011, n. 1730).
La rotazione pur non avendo valenza precettiva assoluta, ma solo tendenziale, ha portata generale perché consente «di ostacolare le pratiche di affidamenti senza gara ripetuti nel tempo e di favorire la distribuzione temporale delle opportunità di aggiudicazione tra tutti gli operatori potenzialmente idonei» (TAR Calabria, Sez. I, 14 maggio 2018 n. 1007).
La necessità di applicare il principio di rotazione su operatori economici parimenti qualificati, ha portato l’ANAC e una prima giurisprudenza, soprattutto del TAR, a esprimersi su tale istituto.
1. Il principio di rotazione secondo il codice
Prima del nuovo codice dei contratti, il principio di rotazione non aveva una valenza precettiva assoluta, e la sua episodica mancata applicazione non valeva ex se ad inficiare gli esiti di una gara già espletata laddove fosse provato che la gara si era svolta nel rispetto del principio di trasparenza e di parità di trattamento (ex multis, TAR Veneto, Sez. I, 26 maggio 2017, n. 515).
E’ con l’entrata in vigore del d.lgs. 50/2016, Codice dei contratti pubblici, che tale principio acquista un ruolo centrale negli appalti pubblici.
Infatti, se nelle procedure “ordinarie” (per esempio una procedura aperta) tale principio non rileva perché il mercato è aperto a tutti i concorrenti possibili, nelle procedure negoziate – particolarmente valorizzate nel Codice - la situazione è differente, perché possono partecipare solo coloro che sono individuati dalla stazione appaltante o tramite indagine di mercato o facendo riferimento ad elenchi precostituiti (art. 36 e 63 del Codice).
L’art. 3 lettera uuu) del Codice definisce: «‘procedure negoziate’, le procedure di affidamento in cui le stazioni appaltanti consultano gli operatori economici da loro scelti e negoziano con uno o più di essi le condizioni dell’appalto».
Nelle procedure negoziate vi è quindi la necessità di bilanciare il potere di scelta delle amministrazioni sugli operatori economici da invitare, con l’obbligo di rispettare il principio di rotazione, evitando che la Stazione appaltante rispetti solo formalmente l’obbligo di consultare più soggetti ma, nella sostanza, scegliendo sempre gli stessi soggetti, consolidi una posizione di vantaggio in capo a un determinato operatore.
A tale scopo, il Codice ha “anticipato” la rotazione (per le procedure che prevedono un confronto competitivo) al momento della scelta dei soggetti da invitare e non al risultato degli inviti e cioè l’affidamento.
In altri termini, il “principio di rotazione” contemplato negli art. 36, co. 1, e 63, co. 6 del Codice si riferisce propriamente agli “inviti”, nell’intento di assicurare una piena turnazione degli operatori che potrebbero aspirare al contratto. Dunque, in questa prospettiva, non sono ammessi al successivo invito anche gli operatori già partecipanti alle precedenti selezioni, ancorché non aggiudicatari.
In sintesi, il Codice prevede che:
Da notare che nel parere espresso al decreto correttivo del Codice, d.lgs. 56/2016, il Consiglio di Stato aveva osservato che il principio di rotazione «dovrebbe preferibilmente assicurare proprio l’alternanza degli affidamenti e non delle mere occasioni di partecipazione alla selezione» (comm. spec., 30 marzo 2017, n. 782).
Infatti, nella rotazione fissata nel Codice, l’operatore economico, non aggiudicatario, perde la possibilità di ricevere un successivo invito senza aver potuto beneficiare dell’affidamento.
2. Il principio di rotazione secondo l’ANAC
Come accennato, il principio di rotazione degli inviti, che non è dotato di portata precettiva assoluta, sopporta alcune limitate deroghe, come espressamente chiarito dalle Linee Guida n. 4 dell’ANAC sugli affidamenti sotto soglia, non vincolanti per la PA (cfr. NEWS ANCE, n. 32027 del 23 marzo 2018).
In tali linee guida, l’ANAC ha affrontato il principio di rotazione, stabilendo che si applica alle procedure di gara aventi ad oggetto le medesime categorie di opere, suddivise – laddove previsto nei regolamenti interni della stazione appaltante - per fasce di importo.
In quest’ambito, il rispetto del principio di rotazione espressamente fa sì che l’affidamento o il reinvito al contraente uscente abbiano carattere eccezionale e richiedano un onere motivazionale più stringente.
Pertanto, l’affidamento diretto o il reinvito all’operatore economico invitato in occasione del precedente affidamento, e non affidatario, deve essere specificatamente motivato (in tal senso, cfr. anche Cons. St., VI, 31 agosto 2017, n. 4125; Cons. St., V, 31 agosto 2017, n. 4142).
Come precisato dall’ANAC, la rotazione non si applica, invece, laddove l’affidamento avvenga tramite procedure ordinarie o comunque aperte al mercato, nelle quali la stazione appaltante, in virtù di regole prestabilite dal Codice ovvero dalla stessa in caso di indagini di mercato o consultazione di elenchi, non operi alcuna limitazione in ordine al numero di operatori economici tra i quali effettuare la selezione.
3. Il principio di rotazione secondo la giurisprudenza
La struttura e i limiti del principio di rotazione espresso dal codice sono stati oggetto di osservazioni da parte della giurisprudenza amministrativa, la quale ha osservato che il principio della rotazione:
A cura di arch. Paolo Oreto