22/02/2019
L’Agenzia delle Entrate, chiamata a rispondere su due problematiche relative alla fruizione del sisma bonus, trova soluzioni per entrambe ripercorrendo la disciplina alla base dell’agevolazione. Gli argomenti riguardano:
Il finanziamento ottenuto per riparare i danni causati a un
edificio dal terremoto del 2009 in Abruzzo non sbarra la strada
alla fruizione del sisma bonus per interventi successivi, volti
alla riduzione del rischio sismico, sullo stesso edificio.
Così risponde l’Agenzia delle entrate all’interpello di un
contribuente, coerede di un immobile situato a l’Aquila, che chiede
chiarimenti sulla cumulabilità tra i contributi ricevuti e le
detrazioni fiscali (articoli 16, commi 1-bis e seguenti del
Dl 63/2013 e 1, comma 3, legge 232/2016).
La risposta 61/2019, nonostante la previsione di non cumulabilità
tra le nuove detrazioni previste per le misure antisismiche degli
edifici – quelle regolate dalla legge di bilancio per il 2017 – e
“le agevolazioni già spettanti per le medesime finalità sulla
base di norme speciali per interventi in aree colpite da eventi
sismici”, arriva sulla base di una considerazione: la finalità
dei lavori. Cioè, come nel caso prospettato, migliorare la
stabilità delle costruzioni esistenti, rispetto appunto al rischio
sismico. Ed è quello che la nuova normativa intende perseguire
mediante l’incentivazione all’esecuzione di interventi
“certificati”, progettati e realizzati secondo i criteri indicati
dal Dm 28 febbraio 2017, con le “linee guida
per la classificazione del rischio sismico delle costruzioni nonché
le modalità per l'attestazione, da parte di professionisti
abilitati, dell'efficacia degli interventi
effettuati”.
Il ragionamento è anche sostenuto da un’ordinanza, la 60/2018,
emanata dal Commissario straordinario del Governo per la
ricostruzione nei territori interessati dagli eventi sismici
verificatisi nel 2016. Qui viene espressamente riconosciuta la
fruibilità del sisma bonus per le spese, relative a interventi
finalizzati alla riduzione del rischio sismico, eccedenti il
contributo erogato per la ricostruzione privata nei territori
interessati dai terremoti del 2016 e 2017.
Quindi, argomenta l’Agenzia, se la cumulabilità non viene meno in
presenza di un finanziamento ricevuto per il ripristino di immobili
danneggiati dagli eventi sismici del 2016 e 2017, a maggior ragione
non può essere preclusa nel caso in cui il contributo sia stato
erogato negli anni 2009-2010 in relazione a lavori oramai
conclusi.
Considerata la contitolarità dell’immobile da mettere in sicurezza,
ciascun erede potrà fruire del sisma bonus nella misura delle spese
effettivamente sostenute e rimaste a carico, secondo lo schema
esemplificativo riportato a pagina 208 della circolare 7/2017.
Nel caso affrontato dalla risposta 64/2019, l’istante chiede se
può usufruire del sisma bonus anche se i lavori di demolizione e
ristrutturazione dell’immobile sono stati abilitati, anziché
attraverso una Scia, attraverso un “permesso a costruire” a cui non
è stata allegata l’asseverazione prevista dalla norma agevolativa.
L’istante precisa che l’asseverazione sulla classe di rischio del
fabbricato prima dell’intervento e quella ottenibile a lavori fatti
sarà presentata successivamente.
L’Agenzia, riepilogati sinteticamente la normativa e alcuni
documenti di prassi relativi al sisma bonus, mette in chiaro due
punti fondamentali: l’agevolazione spetta per le opere di
consolidamento e non per la costruzione di nuovi edifici; le
modalità di accesso al beneficio e la classificazione dei diversi
livelli di rischio sismico sono inequivocabilmente definiti dal
decreto 58/2017 del ministero delle
Infrastrutture e dei Trasporti (vedi “Sismabonus non consentito se l’asseverazione è
tardiva”). In particolare, in base all’articolo 3 del
decreto:
In allegato la Risposta n. 61 del 19 febbraio 2019 e la Risposta n. 64 del 19 febbraio 2019.
A cura di Ufficio Stampa Agenzia delle Entrate