Con la pubblicazione del D.Lgs. n. 222/2016 (c.d. Decreto
SCIA 2) e del D.M. 2 marzo 2018 (contenente il
Glossario degli interventi che non richiedono permesso di
costruire, CIL, CILA o SCIA) e nonostante il copioso
intervento della giustizia amministrativa degli ultimi anni (vai
allo Speciale Testo Unico Edilizia),
sembrava che la materia "edilizia" fosse solo in attesa della
revisione complessiva del D.P.R. n. 380/2001 (c.d. Testo
Unico Edilizia) su cui, tra l'altro, è da tempo attivo un
tavolo di lavoro.
Con l'approvazione di uno dei 10 disegni di legge delega
(leggi articolo) sembra, però, che le
intenzioni del Governo siano altre. Tra le numerose delega, è
infatti prevista la revisione della materia "edilizia e
governo del territorio" sulla base dei seguenti principi e
criteri direttivi:
- razionalizzare e semplificare i titoli abilitativi
edilizi, ampliando i casi di edilizia libera per
assicurare in tale ambito livelli minimi ulteriori di
semplificazione;
- razionalizzazione e semplificazione dei titoli
abilitativi edilizi, anche diversificando gli interventi
edilizi ai fini della loro sottoposizione a regimi sostanziali,
procedimentali, contributivi e sanzionatori differenziati, in
ragione della loro natura e del carico urbanistico prodotto;
- ampliamento dei casi di edilizia libera per
assicurare in tale ambito livelli minimi ulteriori di
semplificazione, anche individuando gli interventi di
trasformazione urbanistico-edilizia e di conservazione comunque
realizzabili senza il necessario ricorso a provvedimenti
autorizzatori;
- ricognizione delle funzioni amministrative connesse al
governo del territorio esercitate dallo Stato e della
normativa in materia di interventi speciali dello Stato a favore di
ambiti territoriali interessati da condizioni di squilibrio
economico e sociale.
È, altresì, previsto l'aggiornamento della disciplina relativa
allo sportello unico delle attività produttive,
alle Agenzie per le imprese e allo sportello unico
dell’edilizia prevedendo:
- l’attivazione presso ciascuno sportello di un servizio di
assistenza per i procedimenti da concludersi mediante l’adozione di
provvedimenti espressi, con il compito di supportare gli istanti
dall'avvio alla conclusione dei procedimenti, anche attraverso la
comunicazione di tutte le informazioni relative alla normativa
applicabile e agli adempimenti necessari;
- in caso di mancata istituzione del servizio di assistenza, la
possibilità per l’istante di rivolgersi alla regione
territorialmente competente affinché quest'ultima, anche con il
supporto dei servizi istituiti presso altri sportelli unici ubicati
nel proprio territorio, assicuri l’assistenza e
l’informazione;
- in conformità ai principi di sussidiarietà, differenziazione e
adeguatezza di cui all’articolo 118 della Costituzione e previa
intesa della Conferenza Unificata ai sensi dell’articolo 3 del
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, che, in presenza di
procedimenti complessi in ragione del numero delle Amministrazioni
interessate o della particolare rilevanza degli interessi pubblici
coinvolti, le funzioni attribuite dalle vigenti disposizioni allo
sportello unico per le attività produttive o allo sportello unico
per l’edilizia possano essere conferite alle regioni.
Il disegno di legge delega dovrà chiaramente passare dal lavoro
del Parlamento prima di tornare al Governo. Restiamo sempre in
attesa e vigili su uno degli argomenti più interessanti per i
professionisti che operano in edilizia.
A cura di Redazione
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