Contributo per il rilascio del permesso di costruire e Oneri di urbanizzazione: nuovi chiarimenti dal Consiglio di Stato

17/04/2019

Al permesso di costruire, rilasciato a seguito di procedimenti che comportano un maggior valore generato dall’area da interventi su aree o immobili in variante urbanistica, va corrisposto un contributo straordinario pari almeno al 50% del maggior valore acquistato dal suolo anche se le norme sul c.d procedimento SUAP non lo richiamino espressamente.

Lo ha chiarito la Sezione Quarta del Consiglio di Stato con la Sentenza 12 aprile 2019, n. 2382 che ha confermato una precedente decisione del giudice di primo grado resa in riferimento alla richiesta di annullamento (respinta dal TAR) di un provvedimento con il quale il dirigente del Servizio edilizia privata comunicava che il rilascio del permesso di costruire per l’ampliamento di un fabbricato industriale era subordinato al pagamento di un contributo ai sensi dell’art. 16, comma 4, lett. d-ter) del D.P.R. n. 380/2001 (c.d. Testo Unico Edilizia).

Il ricorso

Confermando la testi sostenuta in primo grado, il ricorrente ha sostenuto l'omessa ed errata valutazione della censura concernente la violazione degli artt. 7 e segg. del DPR n. 160/2010 e dell’art. 16 del DPR n. 380/2001, l’eccesso di potere per travisamento dei fatti e carenza di presupposti e l’eccesso di potere per illogicità e contraddittorietà.
In particolare, ad avviso dell’appellante, l’intervento richiesto sfuggirebbe all’applicazione del d.P.R. n. 380/01, in quanto il DPR n. 160/2010, avendo un ambito di applicazione più ristretto rispetto a quello del Testo Unico Edilizia che disciplina l’attività edilizia in generale, costituirebbe normativa speciale (e sopravvenuta). Pertanto, nel caso di specie l’intervento non sarebbe assoggettabile al pagamento del contributo richiesto, in quanto, il DPR n. 160/2010, unica normativa applicabile, non prevede alcuna corresponsione di contributo in sede di rilascio del titolo abilitante la realizzazione dell’intervento produttivo, nemmeno ove esso si ponga in variante allo strumento urbanistico vigente.

La cronologia dei fatti

In data 28 novembre 2012 la società ricorrente presentava al Comune domanda per l’avvio della procedura SUAP (Sportello Unico per le Attività Produttive), ai sensi degli artt. 7 e segg. d.P.R. 7 settembre 2010 n. 160, al fine di ottenere il provvedimento conclusivo del procedimento unico in variante allo strumento urbanistico per la realizzazione di un ampliamento di un fabbricato industriale adibito all’attività produttiva svolta dalla stessa.

Nella conferenza di servizi decisoria, tenutasi il 27 giugno 2013 e conclusasi l’11 luglio 2013, veniva rilasciato il parere favorevole alla approvazione del progetto comportante la variante urbanistica allo strumento urbanistico con annessa convenzione; variante che, con deliberazione veniva approvata dal Consiglio Comunale.

Con nota del 30 maggio 2016 l’Amministrazione comunicava l’avvio del procedimento di decadenza della variante urbanistica approvata con la predetta deliberazione del Consiglio Comunale.

Con nota inviata il 21 dicembre 2016 il Comune faceva presente di ritenere che il rilascio del provvedimento conclusivo del procedimento unico dovesse essere accompagnato dalla corresponsione di un contributo straordinario ai sensi dell’art. 16, comma 4, lett. d-ter), d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 commisurato all’aumento del valore del terreno.

Con provvedimento del 31 luglio 2017 il dirigente del Servizio edilizia privata convenzionata subordinava il rilascio del permesso di costruire al pagamento di detto contributo, per un importo determinato in base al maggior valore dell’immobile conseguito dalla variante urbanistica, nonché alla sottoscrizione di convenzione urbanistica.

La decisione del Consiglio di Stato

L'art. 16 (Contributo per il rilascio del permesso di costruire), comma 4, lett. d-ter) del Testo Unico Edilizia prevede, più che un criterio di calcolo degli oneri di urbanizzazione “ordinari”, un ulteriore onere rapportato all’aumento di valore che le aree e gli immobili hanno conseguito per effetto di varianti urbanistiche, deroghe o mutamenti di destinazione d’uso. Si tratta di un “contributo straordinario” diverso ed aggiuntivo rispetto agli oneri di urbanizzazione, che va ad aggiungersi nei casi in cui a monte dell’intervento vi sia stata una determinata scelta pianificatoria di natura eccezionale.

Il successivo comma 4-bis prevede altresì che “sono fatte salve le diverse disposizioni delle legislazioni regionali e degli strumenti urbanistici generali comunali”, mentre il comma 5Nel caso di mancata definizione delle tabelle parametriche da parte della regione e fino alla definizione delle tabelle stesse, i comuni provvedono, in via provvisoria, con deliberazione del consiglio comunale, secondo i parametri di cui al comma 4, fermo restando quanto previsto dal comma 4-bis”.

Il Consiglio di Stato ha, quindi, escluso che l’art. 8 del d.P.R. n. 160/2010 costituisca norma speciale derogatoria e pertanto che, essendo quest’ultima priva di una previsione in merito alla esistenza dell’obbligo contributivo, sia intenzionalmente diretta ad impedirne la vigenza.

Si è, quindi, concluso che al rilascio del permesso di costruire, intervenuto in seguito all’approvazione della variante urbanistica SUAP, trova applicazione l’obbligo di pagamento del contributo straordinario generato dal maggior valore dell’area. L’art. 16, comma 4, lett. d-ter), d.P.R. n. 380/2001, invero, trova applicazione indistintamente per tutti i procedimenti che comportano un maggior valore generato dall’area da interventi su aree o immobili in variante urbanistica, non facendo eccezione quello tenuto mediante attivazione del procedimento SUAP.

A cura di Redazione LavoriPubblici.it



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