19/04/2019
Dopo l'approvazione lampo in seconda deliberazione da parte del Consiglio dei Ministri n. 55, è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 92 del 18 aprile 2019 il Decreto-Legge 18 aprile 2019, n. 32 recante "Disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per l'accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici".
Con la pubblicazione in Gazzetta viene anche confermata la bozza che era circolata negli ultimi giorni con le modifiche al D.Lgs. n. 50/2016 (c.d. Codice dei contratti) e al DPR n. 380/2001 (c.d. Testo Unico Edilizia). Confermata, quindi, la struttura del decreto legge formata da 30 articoli, suddivisi in 3 capi, e 2 allegati:
Capo I - Norme in materia di contratti pubblici, di accelerazione degli interventi infrastrutturali, e di rigenerazione urbana
Capo II - Disposizioni relative agli eventi sismici della Regione Molise e dell’area etnea
Capo III - Disposizioni relative agli eventi sismici dell’Abruzzo nell’anno 2009, del Centro Italia negli anni 2016 e 2017 e nei Comuni di Casamicciola Terme e Lacco Ameno dell’Isola di Ischia nel 2017
Allegato I - Comuni colpiti dagli eventi sismici di cui alle delibere del Consiglio dei ministri del 6 settembre 2018 e del 28 dicembre 2018.
Allegato II - Comuni colpiti dagli eventi sismici di cui alle delibere del Consiglio dei ministri del 6 settembre 2018 e del 28 dicembre 2018 per i quali si applica l'art. 7, comma 1, lettera i) del presente decreto.
Confermate le modifiche al D.Lgs. n. 50/2016 che avevamo anticipato e che riportiamo di seguito.
Appalto integrato - Con l’articolo 216, comma 4-bis il divieto di appalto integrato di cui all’articolo 59, comma 1, quarto periodo non si applica altresì per le opere i cui progetti definitivi siano approvati dall'organo competente entro il 31 dicembre 2020, con pubblicazione del bando entro i successivi dodici mesi dall’approvazione dei predetti progetti. Il soggetto incaricato della predisposizione del progetto esecutivo non può assumere le funzioni di direttore dei lavori in relazione al medesimo appalto.
Appalti sottosoglia - Modificando l’articolo 36 del Codice dei contratti pubblici sono disposte importanti modifiche agli appalti di importo al di sotto della soglia comunitaria ed, in particolare sarà possibile:
Attestazione SOA - Con le modifiche introdotte all’articolo 84, comma 4, lettera b) del Codice dei contratti pubblici, per l'attestazione del possesso dei requisiti di capacità economica e finanziaria e tecniche e professionali, il periodo di attività documentabile è quello relativo ai quindici anni antecedenti la data di sottoscrizione del contratto con la SOA per il conseguimento della qualificazione.
Commissari di gara - Con l’introduzione del comma 3-bis nell’articolo 77 del Codice dei contratti pubblici, viene risolta l'empasse relativa all'albo dei commissari di gara, la cui entrata in vigore è stata recentemente prorogata sino al 14 luglio 2019 (leggi articolo), prevedendo che in caso di indisponibilità o di disponibilità insufficiente di esperti iscritti nella sezione ordinaria dell'Albo ai fini della compilazione della lista, la commissione è nominata, anche solo parzialmente, dalla stazione appaltante competente ad effettuare la scelta del soggetto affidatario del contratto tenuto conto delle specifiche caratteristiche del contratto da affidare e delle connesse competenze
Concessioni di lavori pubblici - Con le modifiche introdotte all’articolo 24, comma 7 del Codice dei contratti pubblici, nasce la possibilità per affidatari di incarichi di progettazione per progetti posti a base di gara di essere anche affidatari delle concessioni di lavori pubblici a condizione che il concedente adotti misure adeguate per garantire che la concorrenza non sia falsata dalla loro partecipazione.
Contraente generale - Con le modifiche introdotte agli articoli 196 e 197 del Codice dei contratti:
Criteri di aggiudicazione dell'appalto - Con l’introduzione del comma 9-bis nell’articolo 36 e della lettera b-bis al comma 3 e del comma 10-bis nell’articolo 95 del Codice dei contratti con le seguenti precisazioni:
DGUE - Nei contratti al di sotto della soglia comunitaria, con l’introduzione del comma 6-ter all’articolo 36 del Codice dei contratti pubblici, il DGUE (Documento di Gara unico europeo) è sostituito formulari standard mediante i quali richiedere e verificare il possesso dei requisiti di cui all’articolo 80 ed ogni eventuale ulteriore informazione necessaria all’abilitazione o all’ammissione.
Incentivi per funzioni tecniche - Con la modifica dell’articolo 113, comma 2 del Codice dei contratti pubblici l’incentivo ai tecnici della pubblica amministrazione potrà essere asegnato esclusivamente per le attività di progettazione, di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, di verifica preventiva della progettazione, di RUP, di direzione dei lavori ovvero direzione dell’esecuzione e di collaudo tecnico amministrativo ovvero di verifica di conformità, di collaudatore statico ove necessario per consentire l’esecuzione del contratto nel rispetto dei documenti a base di gara, del progetto, dei tempi e costi prestabiliti mentre viene eliminato l'incentivo ai tecnici della p.a. per le attività di programmazione della spesa per investimenti, di valutazione preventiva dei progetti, di predisposizione e di controllo delle procedure di gara e di esecuzione dei contratti pubblici.
Linee guida ANAC - Così come disposto con l’inserimento nell’articolo 216 del comma 27-octies del Codice dei contratti pubblici, tutte le linee guida vincolanti sino ad oggi predisposte dall’ANAC cesseranno di essere in vigore entro 180 giorni dall’entrata in vigore del decreto legge mentre non è precisato cosa succederà se entro tale scadenza non entrerà in vigore il nuovo Regolamento di attuazione del Codice dei contratti.
Livelli di progettazione - Con le modifiche introdotte all’articolo 23, comma 3-bis del Codice dei contratti pubblici, nel caso di lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria, ad esclusione degli interventi di manutenzione straordinaria che prevedono il rinnovo o la sostituzione di parti strutturali delle opere o di impianti è possibile procedere all’affidamento dei lavori sulla base del progetto definitivo
Motivi di esclusione - Con le modifiche introdotte al comma 1 dell’articolo 80 del Codice dei contratti pubblici tra i motivi di esclusione dalle gara è eliminata la parte che prevedeva l'esclusione in caso di condanna riferita ad un subappaltatore.
Nuovo Regolamento - Con il nuovo articolo 216, comma 27-octies tutte le linee guida ANAC vincolanti ed i decreti attuativi cesseranno di essere in vigore entro 180 giorni dall’entrata in vigore del decreto legge mentre non è precisato cosa succederà se entro tale scadenza non entrerà in vigore il nuovo Regolamento di attuazione del Codice dei contratti.
Offerte anormalmente basse - Con le modifiche introdotte al comma 2 dell’articolo 97 del Codice dei contratti pubblici, sono modificati i criteri per il calcolo delle offerte anomale.
Progettazione appalto integrato - Con la modifica del comma 1-bis dell’articolo 59 del Codice dei contratti pubblici, quando l'elemento tecnologico o innovativo delle opere oggetto dell'appalto sia nettamente prevalente rispetto all'importo complessivo dei lavori, nel caso in cui la stazione appaltante proceda con l'appalto integrato, i requisiti minimi per lo svolgimento della progettazione oggetto del contratto devono essere previsti nei documenti di gara; detti requisiti sono posseduti dalle imprese attestate per prestazioni di sola costruzione attraverso un progettista raggruppato o indicato in sede di offerta, in grado di dimostrarli; le imprese attestate per prestazioni di progettazione e costruzione documentano i requisiti per lo svolgimento della progettazione esecutiva laddove i predetti requisiti non siano dimostrati dal proprio staff di progettazione;
Pagamento diretto al progettista in caso di appalto integrato - Con l’introduzione del comma 1-quater nell’articolo 59 del Codice dei contratti, nei casi in cui l'operatore economico si avvalga di uno o più soggetti qualificati alla realizzazione del progetto, la stazione appaltante indica nei documenti di gara le modalità per la corresponsione diretta al progettista della quota del compenso corrispondente agli oneri di progettazione indicati espressamente in sede di offerta, al netto del ribasso d'asta, previa approvazione del progetto e previa presentazione dei relativi documenti fiscali del progettista indicato o raggruppato.
Subappalto - Con le modifiche introdotte agli articoli 105 e 174 del Codice dei contratti:
Confermate anche tutte le modifiche al DPR n. 380/2001 ed in particolare agli articoli:
con l'aggiunzione del nuovo articolo 94-bis (Disciplina degli interventi strutturali in zone sismiche).
Di seguito le modifiche introdotte.
Limiti di densità edilizia, altezza e distanza dei fabbricati
Con l’articolo 5, comma 1 del decreto legge #sbloccacantieri, viene introdotta una modifica al comma 1 dell’articolo 2-bis del DPR n. 380/2001 con cui è trasformato in obbligo l'attuale facoltà delle Regioni e alle Province autonome, di prevedere, con proprie leggi e regolamenti, disposizioni derogatorie al decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444 e di dettare disposizioni sugli spazi da destinare agli insediamenti residenziali, a quelli produttivi, a quelli riservati alle attività collettive, al verde e ai parcheggi, nell'ambito della definizione o revisione di strumenti urbanistici comunque funzionali a un assetto complessivo e unitario o di specifiche aree territoriali. Sono, poi, introdotti i nuovi commi 1-bis ed 1-ter con cui è precisato che:
Denuncia dei lavori di realizzazione e relazione a struttura ultimata di opere
Con le modifiche introdotte all’articolo 65 del DPR n. 380/2001, dall’articolo 3, comma 1, lettera a) del decreto-legge #sbloccacantieri, il deposito relativo alle opere realizzate con materiali e sistemi costruttivi disciplinati dalle norme tecniche in vigore, prima del loro inizio, devono essere denunciate dal costruttore allo sportello unico che non avrà più l’obbligo di trasmettere la documentazione al competete ufficio tecnico regionale; lo stesso dicasi per la cosiddetta “Relazione a struttura ultimata”. Sia per la denuncia dei lavori che per la relazione a struttura ultimata non è più necessaria la presentazione in trilice copia e lo sportello unico dovrà rilasciare soltanto l’attestazione dell’avvenuto deposito. Al nuovo comma 8-bis dello stesso articolo 65 è, poi, precisato che non occorre la predisposizione e deposito della “Relazione a struttura ultimata” Per gli interventi di cui all'articolo 94-bis, comma 1, lettera b), n. 2) (le riparazioni e gli interventi locali sulle costruzioni esistenti) e lettera c), n. 1) (gli interventi che, per loro caratteristiche intrinseche e per destinazione d'uso, non costituiscono pericolo per la pubblica incolumità).
Collaudo statico
Con le disposizioni contenute all’articolo 3, comma 1, lettera b) del decreto-legge #sbloccacantieri, viene integralmente sostituito il comma 8-bis dell’articolo 67 del DPR n. 380/2001e, come già per la cosiddetta “Relazione a struttura ultimata”, per gli interventi di cui all'articolo 94-bis, comma 1, lettera b), n. 2) (le riparazioni e gli interventi locali sulle costruzioni esistenti) e lettera c), n. 1) (gli interventi che, per loro caratteristiche intrinseche e per destinazione d'uso, non costituiscono pericolo per la pubblica incolumità), il certificato di collaudo è sostituito dalla dichiarazione di regolare esecuzione resa dal direttore dei lavori.
Denuncia dei lavori e presentazione dei progetti di costruzioni in zone sismiche
Con le modifiche introdotte dall’articolo 3, comma 1, lettera c) del decreto-legge #sbloccacantieri, sono integralmente modificati i commi 3, 4 e 5. Con le modificiche introdotte è affermato che:
Disciplina degli interventi strutturali in zone sismiche
Con l’articlo 3, comma 1, lettera d) del decreto-legge #sbloccacantieri , viene aggiunto al Testo Unico il nuovo Art. 94-bis (Disciplina degli interventi strutturali in zone sismiche) con il quale vengono considerati:
a) interventi "rilevanti" nei riguardi della pubblica incolumità:
b) interventi di “minore rilevanza” nei riguardi della pubblica incolumità:
c) interventi “privi di rilevanza” nei riguardi della pubblica incolumità:
Viene prevista la definizione delle linee guida per l'individuazione, dal punto di vista strutturale, degli interventi, nonché delle varianti di carattere non sostanziale per le quali non occorre il preavviso scritto allo sportello unico (art. 93 del DPR n. 380/2001). Nelle more dell'emanazione delle linee guida, le regioni possono comunque dotarsi di specifiche elencazioni o confermare le disposizioni vigenti. A seguito dell'emanazione delle linee guida, le regioni adottano specifiche elencazioni di adeguamento delle stesse.
Fermo restando l'obbligo del titolo abilitativo all'intervento edilizio:
A cura di Redazione LavoriPubblici.it