Un autorevole quotidiano che si occupa di Lavori Pubblici,
Edilizia ed Urbanistica si è accorto ieri che la sbandierata dai
più (operatori del settore e giornalisti) cancellazione
della soft law con contestuale ritorno al
“Regolamento unico” non coincide con la realtà che
scaturisce dall'applicazione del decreto-legge 18 aprile 2019, n.
32 perché il "Regolamento unico" non è un vero
“Regolamento unico” per il fatto stesso che non cancella e non
integra nello stesso tutti i provvedimenti attuativi previsti
all’interno dell’articolato del Codice dei contratti; si tratta,
quindi di una "Fake news"
Noi lo avevamo già affermato il 23 aprile
scorso in un articolo titolato «Sblocca Cantieri e Codice dei contratti: Nel
decreto-legge un “non Regolamento non unico”» in cui scrivevamo
«Da come è scritto il più volte citato comma
27-octies sembrerebbe che si tratti non di un
“Regolamento unico” che non regolamenterà tutti
gli ambiti, come nei precedenti regolamenti: potremmo definirlo non
un “Regolamento unico” ma un “mini
Regolamento non unico” anche perché allo stesso
Regolamento resterebbero affiancati tutti i provvedimenti attuativi
(linee guida Anac, DM, DPR, DPCM non abrogati) perché gli unici
abrogati con l’entrata in vigore del “non Regolamento non
unico” sarebbero i provvedimenti citati nel comma
27-octies dell’articolo 216 del Codice dei
contratti» (leggi articolo).
Tra l’altro se gli unici provvedimenti che cesseranno, dopo
l’entrata in vigore del “Regolamento unico”, sono quelli
indicati nel comma 27-octies del d.l. n. 32/2019, ciò
significa che il citato Regolamento non potrà che sostituire
soltanto le norme cessate e, quindi, dovrebbe trattare, soltanto,
le seguenti materie:
- requisiti degli operatori economici per l’affidamento
dei servizi di architettura e ingegneria (art. 24, co.
2);
- disciplina di maggiore dettaglio sui compiti specifici
del RUP, sui presupposti e sulle modalità di nomina,
nonché sugli ulteriori requisiti di professionalità (art. 31, co.
5);
- modalità relative alle procedure relative ai contratti
sottosoglia, alle indagini di mercato, nonché per la
formazione e gestione degli elenchi degli operatori economici (art.
36, co. 7);
- regolamento ai fini dell’ottenimento
dell’attestazione di qualificazione degli esecutori di lavori
pubblici (art. 89, co. 11);
- modalità e tipologia di atti, attraverso i quali il
direttore dei lavori ed il direttore dell’esecuzione effettuano la
propria attività (art. 111, co. 1,2);
- livelli e contenuti della progettazione di lavori
concernenti i beni culturali. (artt. 146 co.4, 147 co.
1,2, 150 co.2),
Tutti gli altri provvedimenti già emanati, visto che la loro
abrogazione non è prevista da nessuna parte, resteranno,
ovviamente, in vigore e affiancheranno quello che abbiamo
battezzato un “Regolamento non unico”.
Per maggiore chiarezza, riferendoci al testo del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50
coordinato sino al decreto-legge 18 aprile 2019, n.
32, abbiamo costruito la tabella degli 83 provvedimenti
attuativi emanati e da emanare, colorando in maniera
diversa i provvedimenti che abbiamo raggruppato nelle seguenti 6
tipologie:
- provvedimenti che restano in vigore (colorati in verde
nell'allegata tabella) che sono 42;
- provvedimenti cancellati (colorati in rosso
nell'allegata tabella) che sono 4;
- provvedimenti mai emanati e per i quali resta in vigore il
periodo transitorio di cui all'articolo 216 (colorati in azzurro
scuro nell'allegata tabella) che sono
3;
- provvedimenti emanati e che restano in vigore sino all'entrata
in vigore del nuovo Regolamento (colorati in
giallo nell'allegata tabella) che sono
6;
- provvedimenti mai emanati e riassorbiti nel Regolamento unico
(colorati in
azzurro chiaro nell'allegata tabella) che sono
1;
- provvedimenti ancora da emanare (senza colore
nell'allegata tabella) che sono 26.
Da questa semplice analisi ci rendiamo immediatamente conto che
le situazioni che si verificano e che si verificheranno
sono e saranno le 2 che quì di seguito indichiamo..
Con la prima situazione, valida in atto e sino
a quando non vedrà la luce il Regolamento unico di cui all’articolo
216, comma 27-octies del Codice dei contratti non
cambierà nulla a parte i 4 provvedimenti cancellati (i
primi 3 con il decreto-legge n. 32/2019 ed il 4° con il
d.lgs. n. 56/2017 che sono i seguenti:
- DM infrastrutture e trasporti, su proposta del
Consiglio superiore dei lavori pubblici con cui vengono definiti i
contenuti della progettazione semplificata per gli interventi di
manutenzione ordinaria di importo inferiore a 2,5 milioni di cui al
previgente art. 23, comma 3-bis;
- DM Infrastrutture e dei trasporti con cui sono
disciplinate le modalità di iscrizione all’albo e di nomina dei
collaudatori di infrastrutture, nonché i compensi da corrispondere
di cui al previgente art. 196, comma 4;
- Provvedimento per determinare le classifiche
di qualificazione dei contraenti generali di cui al
previgente art. 197, coma 3;
- DM Infrastrutture e trasporti con linee guida
interpretative e di indirizzo per assicurare l’uniforme
applicazione e interpretazione delle norme di cui al nuovo codice
di cui al previgente art. 214, comma 12.
Restano, quindi, in vigore, come è possibile rilevare
nell’allegata tabella i 42
provvedimenti già adottati (colorati in verde
nell'allegata tabella), i 6 provvedimenti emanati e che
restano in vigore sino all'entrata in vigore del nuovo
Regolamento (colorati in giallo
nell'allegata tabella) ed i 3 Provvedimenti mai emanati e
per i quali resta in vigore il periodo transitorio di cui
all'articolo 216 (colorati in azzurro
scuro nell'allegata tabella). Tutto ciò mentre
resteranno ancora in vigore tutti gli articoli del
Regolamento n. 207/2010 citati nei vari commi dell’articolo 216 del
Codice dei contratti e relativi al periodo transitorio dei
26 provvediment ancora da adottare (senza
colore nell'allegata tabella) oltre ad eventuali ulteriori
provvedimenti ANAC di cui all’articolo 213, comma 2 del Codice dei
contratti.
La seconda situazione si avvererà quando sarà
predisposto ed adottato il “regolamento unico” da noi definito
“regolamento non unico” perché con il nuovo regolamento esceranno
di scena i 6 provvedimenti emanati e che restano in vigore
sino all'entrata in vigore del nuovo Regolamento
(colorati in giallo nell'allegata tabella) mentre
1 provvedimento mai emanato (colorato in azzurro
chiaro nell'allegata tabella) sarà riassorbito dal
Regolamento stesso.
È chiaro, quindi che successivamente all’emanazione del
“Regolamento unico” di cui all’articolo 217, comma
27-octies saranno in vigore:
- Il Regolamento unico in cui saranno transitati i 6
provvedimenti (colorati in giallo
nell'allegata tabella) e relativi agli articoli 24 comma 2, 31
comma 5, 36 comma 7, 89 comma 11, 111 commi 1 e 2, 146 comma 4, 147
commi 1 e 2 e 150, comma 2;
- i 42 provvedimenti in atto in vigore (colorati in verde
nell'allegata tabella);
- i 3 provvedimenti mai emanati e per i quali resta in
vigore il periodo transitorio di cui all'articolo 216
(colorati in
azzurro scuro nell'allegata tabella):
- tutti gli articoli del Regolamento n. 207/2010 citati nei vari
commi dell’articolo 216 del Codice dei contratti e relativi al
periodo transitorio dei 25 provvediment ancora da adottare (senza
colore).
Capiamo, dunque, che la situazione, dopo l’entrata in vigore del
d.l. n. 32/2019, invece che migliorare, peggiorerà
per il semplice fatto che si è spacciato per “Regolamento unico”
quello che non è un Regolamento unico con buona pace:
- del Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti che in una news del 19/04/2019 aveva dichiarato
“Torna regolamento attuativo unico codice appalti:
Viene reintrodotto il regolamento attuativo del Codice degli
appalti. Fino alla data di entrata in vigore rimarranno valide le
attuali linee guida Anac”;
- dell’ANCE che in un documento del 19/04/2019
affermava “Il Governo dovrà adottare un Regolamento Unico
recante disposizioni di esecuzione attuazione e integrazione del
Codice, nell’ambito del quale verrà assorbita la disciplina delle
Linee Guida Anac e dei Decreti Ministeriali medio tempore adottati
in attuazione del Codice stesso. Tali provvedimenti, nell’attesa
che venga adottato il nuovo Regolamento, rimarranno
transitoriamente in vigore fino al 180° giorno dall’entrata in
vigore del Decreto (comma 1, lett. mm, n.7)";
- di Confindustria che nella nota di
aggiornamento relativa al "DL Sblocca Cantieri. I principali
contenuti del provvedimento" elenca tra le misure positive del
provvedimento "la previsione dell’adozione di un Regolamento
unico attuativo del Codice, con relativo regime transitorio fino
alla data della sua entrata in vigore. Il Regolamento dovrà essere
adottato entro 180 giorni dall’entrata in vigore del DL (art. 216,
co. 27-octies, Codice dei contratti pubblici)";
- del Centro studi del Senato e della Camera dei
Deputati che nel Dossier relativo all'atto del Senato 1248
relativo al DL 32/2019 afferma che "la disposizione in esame
introduce il nuovo comma 27-octies il quale prevede l’emanazione,
entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della stessa
disposizione (vale a dire entro il 16 ottobre 2019), di un
regolamento “unico” di esecuzione, attuazione e integrazione del
Codice";
- della stampa specializzata e non che ha
plaudito al ritorno, con il decreto cosiddetto “Sblocca cantieri”
del “Regolamento unico”.
Spero di avere fatto un minimo di chiarezza sulle modifiche
introdotte dall’articolo 216, comma 27-octies del vigente
Codice dei contratti pubblici e sulla vicenda del “Regolamento
unico” da noi definito “non unico”.
A cura di arch.
Paolo Oreto
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