Sblocca Cantieri e Codice dei contratti: Nel decreto-legge un “non Regolamento non unico”

Abbiamo scherzato! Il tanto sbandierato ritorno al “Regolamento unico” voluto da molti in sostituzione della soft law costituita da numerosi provvedimenti at...

23/04/2019

Abbiamo scherzato! Il tanto sbandierato ritorno al “Regolamento unico” voluto da molti in sostituzione della soft law costituita da numerosi provvedimenti attuativi del Codice dei contratti di cui al d.lgs. n. 50/2016 (in gran parte non ancora entrati in vigore) nasce con il piede sbagliato e ne spieghiamo i motivi precisando che siamo veramente meravigliati dall’approssimazione con cui sono scritte quelle che sono leggi di un Stato.

In una delle prime versioni del decreto #sbloccacantieri (leggi articolo) si definiva il nuovo Regolamento nel comma 7-bis di cui era previsto l’inserimento nell’articolo 1 del Codice dei contratti pubblici; in detto comma 7-bis era precisato che il “Regolamento unico” avrebbe contenuto disposizioni attuative ed esecutive del codice stesso ed, in particolare, nelle seguenti materie:

  • a) nomina, ruolo e compiti del responsabile del procedimento;
  • b) progettazione di lavori, servizi e forniture, e verifica del progetto;
  • c) sistema di qualificazione e requisiti degli esecutori di lavori e dei contraenti generali;
  • d) procedure di affidamento e realizzazione dei contratti di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie comunitarie;
  • e) direzione dei lavori e dell’esecuzione;
  • f) esecuzione dei contratti di lavori, servizi e forniture, contabilità, sospensioni e penali;
  • g) collaudo e verifica di conformità;
  • h) requisiti degli operatori economici per l’affidamento dei servizi di architettura ed ingegneria;
  • i) lavori riguardanti i beni culturali.

Si trattava, quindi, di un vero Regolamento attuativo per il quale erano già state individuate le materie come, per altro nei previgenti Regolamenti n. 554/1999 e n. 207/2010 che avrebbe dovuto sostituire, visto le materie trattate, tutti i provvedimenti attuativi previsti all’interno del Codice dei contratti; ed, infatti nel D.lgs. n. 163/2006, al comma 5 dell’articolo 5 erano, puntualmente, definite le disposizioni regolamentari che avrebbe contenuto il Regolamento n. 207/2010 e lo stesso può essere affermato, anche per la legge n. 109/1994 che al comma 6 dell’articolo 3 definiva, anche questa volta puntualmente, le disposizioni regolamentari del Regolamento n. 554/1999.

Con un colpo a sorpresa il Governo, nel decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32  non ha riproposto il citato comma 7-bis nell’articolo 1 lasciando, soltanto, nell’articolo 216 del Codice dei contratti pubblici, tra le “Disposizioni transitorie e di coordinamento”, il nuovo comma 27-octies in cui è, soltanto, precisato: “Nelle more dell’adozione, entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, ai sensi dell’articolo 17, comma 1, lettere a) e b) , della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-Regioni, di un regolamento unico recante disposizioni di esecuzione, attuazione e integrazione del presente codice, le linee guida e i decreti adottati in attuazione delle previgenti disposizioni di cui agli articoli 24, comma 2, 31, comma 5, 36, comma 7, 89, comma 11, 111, commi 1 e 2, 146, comma 4, 147, commi 1 e 2, e 150, comma 2, rimangono in vigore o restano efficaci fino alla data di entrata in vigore del regolamento di cui al presente comma”.

In pratica, in nessun comma ed in nessun articolo sono indicate, puntualmente, le disposizioni regolamentari e si parla, in maniera del tutto generica, di “regolamento unico recante disposizioni di esecuzione, attuazione e integrazione del presente codice” soltanto nell’articolo relativo alle “Disposizioni transitorie e di coordinamento”.

Alla luce di quanto, precedentemente, evidenziato è possibile precisare quanto segue:

  1. di regolamento unico si parla soltanto nel comma 27-octies dell’articolo 216 del Codice dei contratti;
  2. nel citato comma 27-octies non sono specificate le materie che tratterà il regolamento unico affermando, soltanto vagamente, che si tratta di “un regolamento unico recante disposizioni di esecuzione, attuazione e integrazione del presente codice”, lasciando, indefinito il soggetto che emanerà il decreto (Sarà un D.P.C.M. come specificato in una prima versione o come previsto dalle norme un D.P.R., deliberato dal Consiglio dei Ministri e, dopo i pareri previsti dalle leggi, emanato dal Capo delo Stato?);
  3. nello stesso comma 27-octies si afferma, soltanto, che “le linee guida e i decreti adottati in attuazione delle previgenti disposizioni di cui agli articoli 24, comma 2, 31, comma 5, 36, comma 7, 89, comma 11, 111, commi 1 e 2, 146, comma 4, 147, commi 1 e 2, e 150, comma 2, rimangono in vigore o restano efficaci fino alla data di entrata in vigore del regolamento”e sembrerebbe che tutti i provvedimenti già adottati ed ancora da adottare previsti all’interno del vigente Codice dei contratti pubblici resteranno in vigore, anche, successivamente all’entrata in vigore del nuovo “Regolamento unico”;
  4. se gli unici provvedimenti che cesseranno, dopo l’entrata in vigore del “Regolamento unico”,  sono quelli indicati nrl comma 27-octies, ciò significa che il citato Regolamento non potrà che sostituire soltanto le norme cessate e, quindi, dovrebbe trattare soltanto le seguenti materie:
  • requisiti degli operatori economici per l’affidamento dei servizi di architettura e ingegneria (art. 24, co. 2);
  • disciplina di maggiore dettaglio sui compiti specifici del RUP, sui presupposti e sulle modalità di nomina,  nonché sugli ulteriori requisiti di professionalità (art. 31, co. 5);
  • modalità relative alle procedure relative ai contratti sottosoglia, alle  indagini di mercato, nonché per la formazione e gestione degli elenchi degli operatori economici (art. 36, co. 7);
  • regolamento ai fini dell’ottenimento dell’attestazione di qualificazione degli esecutori di lavori pubblici (art. 89, co. 11);
  • modalità e tipologia di atti, attraverso i quali il direttore dei lavori ed il direttore dell’esecuzione effettuano la propria attività (art. 111, co. 1,2);
  • livelli, contenuti linee progettazione e collaudo beni culturali (artt. 146 co.4, 147 co. 1,2, 150 co.2).

Da come è scritto il più volte citato comma 27-octies sembrerebbe che si tratti non di un “Regolamento unico” che non regolamenterà tutti gli ambiti, come nei precedenti regolamenti: potremmo definirlo non un “Regolamento unico” ma un “mini Regolamento non unico” anche perché allo stesso Regolamento resterebbero affiancati tutti i provvedimenti attuativi (linee guida Anac, DM, DPR, DPCM non abrogati) perché gli unici abrogati con l’entrata in vigore del “non Regolamento non unico” sarebbero i provvedimenti citati nel comma 27-octies dell’articolo 216 del Codice dei contratti e, cioè, quelli di cui agli articoli 24, comma 2, 31, comma 5, 36, comma 7, 89, comma 11, 111, commi 1 e 2, 146, comma 4, 147, commi 1 e 2, e 150, comma 2.

D’altra parte sarebbe difficile leggere la norma in maniera diversa in quanto gli unici articoli del Codice dei contratti modificati dal decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32 in cui si fa riferimento al comma 27-octies dell’articolo 216 sono, appunto, quelli citati nello stesso comma 216-octies mentre nulla viene detto in merito a tutti gli altri articoli del Codice dei contratti in cui si parla di altri provvedimenti attuativi (sono oltre 50) come, ad esempio il Decreto del MIT di cui all’articolo 23, comma 3 del Codice dei contratti con cui avrebbero dovuto essere definiti i contenuti della progettazione nei tre livelli progettuali o le Linee guida con i costi standard dei lavori pubblici e i prezzi di riferimento per beni e servizi di cui all’articolo 213, comma 3 del Codice dei contratti; nulla viene, poi, detto in merito a tutti i provvedimenti emanati dall’ANAC in riferimento all’articolo 213, comma 2 del Codice dei contratti.

 Lo sbandierato ritorno al Regolamento unico con la cancellazione di tutti i provvedimenti attuativi (Anac ed altri) realizzato dalo decreto-legge #sbloccacantieri è, attualmente, un bluff; non ci aiuta, a capire di più neanche la dichiarazione del MIT che ha fatto seguito alla pubblicazione del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32 in cui è affermato: “Viene reintrodotto il regolamento attuativo del Codice degli appalti. Fino alla data di entrata in vigore rimarranno valide le attuali linee guida Anac”. A nostro avviso, in atto, non è stato reintrodotto nessun Regolamento unico e crediamo che, così come scritto il citato comma 27-octies, difficilmente potrà essere reintrodotto in quanto un Regolamento attuativo non potrà abrogare norme di legge e, quindi, tutti quegli articoli in cui sono indicati i provvedimenti attuativi già i vigore o ancora da adottare resteranno in vigore anche successivamente all’emanazione del falso “Regolamento unico” previsto nel comma 27-octies.

Che confusione e che delusione! Certo dopo 11 mesi di Governo giallo-verde e dopo mesi di immobilismo che ha creato danni incalcolabili ad un comparto che era da traino per il PIL ci saremmo aspettati di più e non soltanto la totale liberalizzazione degli appalti al di sotto di 200.000 euro ed il generale ritorno per gli appalti sino alla soglia comunitaria al criterio dell’aggiudicazione con il sistema del prezzo più basso mitigato con un calcolo automatico dell’anomalia delle offerte che dovrà ancora dimostrare di essere idoneo a limitare i ribassi; il tutto con buona pace dell’ANAC, della trasparenza, dell’efficienza ed efficacia delle norme da applicare.

Ovviamente, speriamo di sbagliare e di non aver letto attentamente il testo degli articoli 1 e 2 del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32.

In allegato il testo del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 ed il testo del Decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32.

A cura di arch. Paolo Oreto

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