Sblocca Cantieri e Codice dei contratti: la situazione aggiornata degli emendamenti approvati

23/05/2019

Sono tornate a riunirsi martedì 21 maggio le Commissioni riunite 8a e 13a per completare l’approvazione degli emendamenti ai vari articoli del Decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32 (c.d. Decreto Sblocca Cantieri) lasciati accantonati.

Le commissioni non sono riuscite, comunque, a completare il lavoro prima della sospensione per le elezioni europee e, così, l’approvazione definitiva del provvedimento sembra sia stata rinviata a lunedì 27 maggio per fare in modo che l’Aula del Senato possa esaminare il provvedimento stesso martedì 28 maggio alle ore 16:30.

In riferimento alle modifiche che riguardano il Codice dei contratti, dopo le ultime riunioni la situazione relativa agli emendamenti è la seguente.

EMENDAMENTI APPROVATI

Sono stati approvati, sino ad oggi, i seguenti emendamenti:

  • gli emendamenti 1.11 (testo 2), 1.17 (testo corretto), 1.38, 1.40 (testo 2), relativi alla lettera a) contenente modifiche all’art. 23 del Codice dei contratti rubricato “Livelli della progettazione per gli appalti, per le concessioni di lavori nonché per i servizi”;
  • l’emendamento 1.62 relativo alla lettera b) contenente modifiche all’art. 24 del Codice dei contratti rubricato “Progettazione interna e esterna alle amministrazioni aggiudicatrici in materia di lavori pubblici”;
  • l’emendamento 1.98 relativo alla lettera d) contenente modifiche all’art. 31 del Codice dei contratti rubricato “Ruolo e funzioni del responsabile del procedimento negli appalti e nelle concessioni”;
  • gli emendamenti 1.119 (testo 2),  1.164 (testo 2) relativo alla lettera f) contenente modifiche all’art. 36 del Codice dei contratti rubricato “Contratti sotto soglia”;
  • l’emendamento 1.233 relativo alla lettera g) contenente modifiche all’art. 37 del Codice dei contratti rubricato “Aggregazioni e centralizzazione delle committenze
  • l’emendamento 1.339 (testo corretto) relativo alla lettera n) contenente modifiche all’art. 80 del Codice dei contratti rubricato “Motivi di esclusione”;
  • l’emendamento 1.346 relativo alla lettera o) contenente modifiche all’art. 83 del Codice dei contratti rubricato “Criteri di selezione e soccorso istruttorio”;
  • l’emendamento 1.391 relativo alla lettera q) contenente modifiche all’art. 86 del Codice dei contratti rubricato “Mezzi di prova”;
  • l’emendamento 1.418 relativo alla lettera s) contenente modifiche all’art. 95 del Codice dei contratti rubricato “Criteri di aggiudicazione dell’appalto”.
  • l’emendamento 1.497 relativo alla lettera v) contenente modifiche all’art. 105 del Codice dei contratti rubricato “Subappalto”.
  • l’emendamento 1.699 (testo 4) relativo alla lettera m) contenente modifiche all’art. 216 del Codice dei contratti rubricato “Disposizioni transitorie e di coordinamento

Entrando nel dettaglio, le modifiche più importanti sono quelle relative ai contratti sotto soglia, al subappalto ed agli incentivi per la progettazione svolta dai tecnici della PA mentre nessun emendamento relativo all'introduzione del Regolamento non unico (leggi articolo) in sostituzione della soft law è stato approvato lasciando immodificato il comma 27-octies dell'articolo 216 del Codice dei contratti introdotto dalla lettera mm.7) dell'articolo 1, comma 1 del decreto-legge n. 32/2019

Contratti sotto soglia (art. 36 del Codice dei contratti)

Con l’emendamento 1.119 (testo 2) sono state riscritte le soglie, rispetto a quanto previsto dall’articolo 1, comma 1, lettera f) del decreto-legge n. 32/2019. La situazione risulta essere la seguente:

  • affidamenti tra 40.000 e 150.000 euro - Affidamento diretto con un numero di operatori economici da consultare che resta confermato, ove esistenti, ad almeno 3 per i lavori, e ad almeno 5 per i servizi e le forniture;
  • affidamenti tra 150.000 e 350.000 euro - Procedura negoziata, senza previa pubblicazione di un bando di gara, con un numero di operatori economici da consultare che viene fissato ad almeno dieci;
  • affidamenti tra 350.000 e 1.000.000 euro - Procedura negoziata, senza previa pubblicazione di un bando di gara, con un il numero degli operatori economici da consultare che è portato a 15;
  • affidamenti tra 1.000.000 euro e fino alle soglie comunitarie - Procedure aperte di cui all'articolo 60 del Codice dei contratti.

In pratica sarà consentito l'affidamento diretto sino a 150.000,00

Subappalto (art. 105 del Codice dei contratti)

Con l’emendamento 1.497 vengono apportate alcune modifiche alla lettera v) dell’articolo 1, comma 1 del decreto-legge n. 32/2019 e, quindi, la percentuale scende al 40% mentre è confermata la clausola che assegna alla stazione appaltante di decidere di volta in volta con il bando l'importo effettivo del sub-affidamento ammesso

Incentivi per la progettazione svolta dai tecnici della Pa (art. 113 Codice dei contratti)

Con l’emendamento 1.497 è soppressa la lettera aa) dell’articolo 1, comma 1 del decreto-legge n. 32/2019 e, quindi, si ritorna alla situazione originaria con l’articolo 113 che resta così com’era prima dell’entrata in vigore del citato decreto-legge.

Regolamento non unico del Codice dei contratti

Nulla viene modificato in merito al nuovo comma 27-octies dell’art. 216 del Codice che, come sottolineato recentemente dall'Autorità Nazionale Anticorruzione (leggi articolo), unita alla previsione di un Regolamento (che non sostituirà tutte le linee guida e i decreti indicati nel Codice) determina notevoli criticità per il settore. Tale previsione normativa, infatti, cristallizza i contenuti delle Linee guida e non consente all’ANAC di apportare modifiche o integrazioni alle stesse, rendendole di fatto inapplicabili perché - in parte - non più coerenti con la fonte primaria di riferimento (ad esempio linee guida n. 4/2016, non più attuali rispetto all’art. 36 del Codice, modificato dal D.L. n. 32/2019, ma in vigore ai sensi dell’art. 216, comma 27-octies). Ne deriva un quadro normativo confuso e poco chiaro, con evidenti difficoltà applicative delle disposizioni del Codice e delle correlate linee guida da parte degli operatori del settore, vanificando di fatto le finalità di semplificazione e speditezza dell’azione amministrativa in tale settore, perseguite con il d.l. in esame, soprattutto per il rischio di contenzioso che ne può derivare. Tra l'altro anche la 2a Commissione (Giustizia) del Senato nel parere consultivo espresso alle commissioni riunite 8a e 13a aveva tral'altro affermato che "Se si vuole davvero realizzare una semplificazione delle fonti di disciplina della materia dei contratti pubblici, occorre che il Regolamento sia davvero Unico e, quindi, che sia disposto che il Regolamento Unico è diretto a sostituire, dalla sua data di entrata in vigore, tutti i provvedimenti attuativi già emanati, e a contenere tutti quelli ancora da emanare, con puntuale indicazione dei provvedimenti stessi" (leggi articolo).

In allegato il documento tutti gli emendamenti approvati relativi all’articolo 1.

A cura di arch. Paolo Oreto



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