Con l'approvazione del Senato (142 voti favorevoli, 94 contrari
e 17 astensioni) del ddl di conversione del Decreto-Legge 18 aprile 2019, n.
32 (c.d. Decreto Sblocca Cantieri) si
chiude la prima fase della modifica del D.Lgs. n. 50/2016 (c.d. Codice dei
contratti pubblici) che dovrebbe terminare con il voto di
fiducia della Camera nei prossimi giorni.
Una prima fase molto complicata e caotica (leggi articolo) che ha visto il Senato
modificare profondamente il testo del decreto legge, con
emendamenti presentati, ritirati, respinti e poi modificati, e un
testo che si è tentato di ricostruire (leggi articolo) con non poche
difficoltà. Alla fine l'accordo M5S-Lega si è trovato alla luce
delle più classiche delle mediazioni che hanno visto vincitori
tutti gli esponenti delle due fazioni che si sono ritrovate in un
testo che sospende ma non sospende tutto, che modifica ma che
mantiene in parte gli iniziali intendimenti.
Confermata la sospensione a titolo sperimentale e fino al 31
dicembre 2020 delle disposizioni che riguardano:
- l'obbligo per i comuni non capoluogo di provincia di
centralizzare le procedure secondo una delle
procedure indicate (art. 37, comma 4);
- il divieto dell'appalto integrato (art. 59,
comma 1, quarto periodo);
- l'obbligo di scegliere i commissari tra gli esperti
iscritti all'albo istituito presso l'ANAC di cui all'art.
78, fermo restando l'obbligo di individuare i commissari secondo
regole di competenza e trasparenza, preventivamente individuate da
ciascuna stazione appaltante (art. 77, comma 3).
Altre norme sperimentali previste fino al 31 dicembre 2020
riguardano:
- la possibilità offerta agli enti aggiudicatori nei settori
ordinari di decidere di esaminare le offerte prima della verifica
dell'idoneità degli offerenti (norma prevista dall'art. 133 comma 8
del Codice dei contratti per i settori speciali ed estesa ai
settori ordinari);
- la possibilità di affidare i lavori di manutenzione ordinaria e
straordinaria, ad esclusione degli interventi di manutenzione
straordinaria che prevedono il rinnovo o la sostituzione di parti
strutturali delle opere o di impianti, sulla base del progetto
definitivo costituito almeno da una relazione generale, dall'elenco
dei prezzi unitari delle lavorazioni previste, dal computo
metrico-estimativo, dal piano di sicurezza e di coordinamento con
l'individuazione analitica dei costi della sicurezza da non
assoggettare a ribasso. È previsto che l'esecuzione dei predetti
lavori può prescindere dall'avvenuta redazione e approvazione del
progetto esecutivo;
- l'aumento della soglia da 50 a 75 milioni di euro dei limiti di
importo previsti per l'espressione del parere obbligatorio del
Consiglio superiore dei lavori pubblici, anche ai fini
dell'eventuale esercizio delle competenze alternative e dei casi di
particolare rilevanza e complessità. Per importi inferiori a 75
milioni di euro il parere è espresso dai comitati tecnici
amministrativi presso i provveditorati interregionali per le opere
pubbliche;
- la riduzione a 45 giorni dalla trasmissione del progetto per
l'espressione del parere del Consiglio superiore dei lavori
pubblici;
- la possibilità che anche gli aspetti progettuali che sono stati
oggetto di verifica ai sensi dell'art. 25 del Codice dei contratti
possono essere oggetto di riserva, con conseguente estensione
dell'ambito di applicazione dell'accordo bonario di cui all'art.
205 del Codice.
Confermate anche le modifiche alla disciplina prevista per il
subappalto con l'aumento della soglia ad un massimo del 40%
dell'importo complessivo del contratto di lavori, servizi o
forniture, e la sospensione dell'obbligo di indicare la terna di
subappaltatori in sede di offerta.
Novità anche per l'affidamento dei contratti sottosoglia con la
modifica dell'art. 36 del Codice che adesso prevede:
- Importi inferiori a 40.000 euro - Affidamento
diretto, anche senza previa consultazione di due o più
operatori economici o per i lavori in amministrazione diretta;
- Importi compresi tra 40.000 e 150.000 euro -
Affidamento diretto previa consultazione di tre
preventivi, ove esistenti, per i lavori e
di almeno cinque operatori economici individuati
sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori
economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti,
per i servizi e le forniture;
- Importi compresi tra 150.000 e 350.000 euro - Procedura
negoziata previa consultazione, ove esistenti, di almeno
dieci operatori economici, nel rispetto di un
criterio di rotazione degli inviti, individuati sulla base di
indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici;
- Importi compresi tra 350.000 e 1.000.000 euro -
Procedura negoziata previa consultazione, ove esistenti,
di almeno quindici operatori economici, nel
rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, individuati
sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori
economici;
- Importi superiori a 1.000.000 di euro e fino alle
soglie di cui all'art. 35 - Procedure aperte.
Viene previsto che i requisiti minimi per lo svolgimento della
progettazione oggetto del contratto siano previsti nei documenti di
gara; detti requisiti devono essere posseduti dalle imprese
attestate per prestazioni di sola costruzione attraverso un
progettista raggruppato o indicato in sede di offerta, in grado di
dimostrarli; le imprese attestate per prestazioni di progettazione
e costruzione documentano i requisiti per lo svolgimento della
progettazione esecutiva laddove i predetti requisiti non siano
dimostrati dal proprio staff di progettazione.
Nei casi in cui in cui l'operatore economico si avvalga di uno o
più soggetti qualificati alla realizzazione del progetto, la
stazione appaltante indica nei documenti di gara le
modalità per la corresponsione diretta al progettista della
quota del compenso corrispondente agli oneri di
progettazione indicati espressamente in sede di offerta,
al netto del ribasso d'asta, previa approvazione del progetto e
previa presentazione dei relativi documenti fiscali del progettista
indicato o raggruppato.
A cura di Redazione
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