Abusi edilizi e Ordine di demolizione: illegittima la sanatoria 'condizionata'

06/08/2019

È illegittimo e non determina l'estinzione del reato edilizio, il rilascio di un permesso di costruire in sanatoria condizionato all'esecuzione di specifici interventi finalizzati a ricondurre il manufatto abusivo nell'alveo di conformità agli strumenti urbanistici, in quanto detta subordinazione contrasta ontologicamente con la ratio della sanatoria, collegabile alla già avvenuta esecuzione delle opere e alla loro integrale rispondenza alla disciplina urbanistica in tema di reati urbanistici.

Lo ha ribadito la Suprema Corte di Cassazione con la sentenza n. 33390 del 24 luglio 2019 con la quale ha rigettato il ricorso presentato avverso l'ordinanza della Corte d'appello che a sua volta aveva rigettato la richiesta di revocare e comunque sospendere la procedura esecutiva avente ad oggetto l'ordine di demolizione e di ripristino dello stato dei luoghi.

Il ricorso

Il ricorrente ha lamentato la violazione di legge ed il vizio di motivazione, in quanto secondo lui il rilascio della concessione sanante per il condono edilizio, dopo il passaggio in giudicato della sentenza di condanna, aveva comportato la revoca dell'ordine di demolizione disposta ai sensi dell'art. 31, comma 9, D.P.R. n. 380/2001 (c.d. Testo Unico Edilizia). Secondo il ricorrente, la Corte territoriale avrebbe fatto erroneo riferimento ad un'ipotesi di frazionamento del manufatto, ritenendo tale la parziale demolizione dell'eccesso di cubatura.

Il ricorrente ha precisato, inoltre, che il Comune aveva accettato la domanda di condono, in quanto si era trattato di un ampliamento avvenuto in epoca successiva al deposito dell'originaria domanda, vi erano le autorizzazioni amministrative necessarie alla demolizione proprio di quella parte eccedente, i presupposti del condono sussistevano ed a nulla valeva l'aver fondato la decisione di rigetto della richiesta di revoca dell'ordine di demolizione sul diniego del condono, perché v'era un'eccedenza sopravvenuta alla domanda e non ne era stata chiesta la demolizione. In primo grado, il ricorrente, ribadendo i presupposti per la sanatoria, ritiene che il Giudice dell'esecuzione aveva l'obbligo di revocare l'ordine di demolizione, laddove erano sopravvenuti atti amministrativi con lo stesso incompatibili, in quanto era intervenuta la procedura di condono.

La sentenza della Cassazione

Gli ermellini, riprendendo una giurisprudenza consolidata in materia, hanno condiviso la tesi della Corte territoriale che aveva osservato che, nonostante il ricorrente avesse ottenuto un provvedimento di condono nel 2009, il Procuratore generale aveva chiarito che, dalla disposizione del dirigente del Comune, era emerso che l'opera abusiva, non ancora demolita, non era suscettibile di condono. Premesso che il giudice dell'esecuzione doveva valutare in piena autonomia la conformità del bene alle prescrizioni di legge e quindi la validità amministrativa dei condoni edilizi, ha precisato:
a) che, nella specie, il frazionamento del manufatto era consistito nella parziale demolizione dell'eccesso di cubatura che aveva originariamente impedito all'edificio di rientrare nei limiti della condonabilità;
b) che i limiti dovevano sussistere alla data ultima del 31.3.2003, mentre, a quella data, la cubatura unitaria dell'abuso edilizio era risultata superiore a quella sanabile;
c) che il Comune aveva già avviato la pratica di diniego del condono e, solo successivamente, il ricorrente aveva ridotto la cubatura dell'abuso edilizio rendendo condonabile l'opera;
d) che il requisito della condonabilità era maturato dopo il 31.3.2003 e dopo la domanda di condono del 2004.

Considerato che la modifica dei presupposti di cubatura della domanda di condono avrebbe imposto comunque il rigetto della domanda pendente e la necessità della presentazione di una nuova domanda di condono, sulla base di nuovi presupposti di cubatura, che però sarebbe stata comunque tardiva, ha concluso che il condono rilasciato dal Comune era da considerarsi illegittimo, con la conseguenza che l'ordine di demolizione non poteva essere revocato. D'altra parte la demolizione solo parziale della parte aggiuntiva della cubatura dell'edificio che aveva impedito il condono non aveva estinto il reato urbanistico di cui all'art. 44 d.P.R. n. 380/2001 non essendo applicabile analogicamente la disciplina sui reati paesaggistici. Il reato urbanistico sulla parte di abuso edilizio, solo autodemolita e non condonata, non si era estinta in conseguenza della sola autodemolizione, cosicché l'ordine non poteva essere revocato dal giudice dell'esecuzione a causa dell'estinzione del reato che ne aveva comportato l'obbligatoria emissione.

Illegittima la sanatoria condizionata

Riprendendo una tesi già consolidata, la Cassazione ha anche escluso la c.d. sanatoria condizionata, caratterizzata dal fatto che i suoi effetti siano subordinati all'esecuzione di specifici interventi aventi lo scopo di far acquisire alle opere il requisito della conformità alla disciplina urbanistica ed edilizia che non posseggono. Tali provvedimenti devono ritenersi illegittimi giacché l'art. 36 D.P.R. n. 380/2001 si riferisce esplicitamente ad interventi già ultimati e stabilisce come la doppia conformità debba sussistere sia al momento della realizzazione dell'opera sia al momento della presentazione della domanda di sanatoria.

È, dunque, illegittimo e non determina l'estinzione del reato edilizio di cui all'art. 44 lett. b) del Testo Unico Edilizia, il rilascio di un permesso di costruire in sanatoria condizionato all'esecuzione di specifici interventi finalizzati a ricondurre il manufatto abusivo nell'alveo di conformità agli strumenti urbanistici, in quanto detta subordinazione contrasta ontologicamente con la "ratio" della sanatoria, collegabile alla già avvenuta esecuzione delle opere e alla loro integrale rispondenza alla disciplina urbanistica.

Per le medesime ragioni, non è ammissibile una sanatoria parziale che non contempli gli interventi eseguiti nella loro integrità, come nel caso, ad esempio, in cui la sanatoria presupponga la conservazione di alcune opere e la demolizione delle parti di volumetria in eccedenza. A tal fine va ribadito il principio per il quale non sono legittimi, e pertanto sono inidonei ad estinguere il reato di cui all'art. 44 lett. b) del D.P.R. n. 380 del 2001, i provvedimenti amministrativi di sanatoria di immobile abusivo che subordinano gli effetti del beneficio all'esecuzione di specifici interventi finalizzati a ricondurre l'immobile stesso nell'alveo di conformità agli strumenti urbanistici, atteso che detta subordinazione è ontologicamente contrastante con la "ratio" della sanatoria, collegabile alla già avvenuta esecuzione delle opere ed alla loro conformità agli strumenti urbanistici.

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A cura di Redazione LavoriPubblici.it



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