24/09/2019
L'argomento gazebo è stato più volte oggetto di ricorsi alla giustizia amministrative, in riferimento alle sue molteplici caratteristiche che difficilmente riescono ad iscriverlo ad un intervento edilizio o ad un altro.
Nella sua configurazione tipica (sentenza del Consiglio di Stato n. 306 del 25 gennaio 2017), il gazebo è una struttura con le seguenti caratteristiche:
Il Glossario dell'edilizia libera (Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti 2 marzo 2018) ha, altresì, elencato gli interventi che vanno in edilizia libera ai sensi dell'art. 6, comma 1, lett. e-quinquies del DPR. n. 380/2001 (c.d. Testo Unico Edilizia), tra i quali la installazione, riparazione, sostituzione e rinnovamento di gazebo, di limitate dimensioni e non stabilmente infisso al suolo.
Ciò che evidenzia la definizione del Glossario sono le ridotte dimensioni e la precarietà/amovibilità del bene.
Sui gazebo, rileviamo una nuova sentenza del Tribunale Amministrativo per la Campania (sentenza n. 4286/2019) con la quale è stata confermata un'ordinanza adottata ai sensi dell'art. 31 del Testo Unico Edilizia per la demolizione di alcune opere abusive tra le quali:
Installazioni che secondo il ricorrente sarebbero rientrate tra gli interventi previsti dall'allegato A al DPR n. 31/2017 (interventi ed opere in aree vincolate esclusi dall’autorizzazione paesaggistica) e che per le stesse era stata presentata CILA tardiva in sanatoria.
Secondo il ricorrente, le suddette strutture, completamente smontabili ed amovibili, non sarebbero opere soggette a permesso di costruire ai sensi dell'art. 10 o a SCIA ai sensi dell'art. 22 del Testo Unico Edilizia, pertanto non risulterebbe applicabile la disciplina sanzionatoria di cui all’art. 31 del medesimo decreto.
Nella sua valutazione, il TAR ha rilevato che l’ordinanza impugnata risulta legittimamente assunta in ragione delle opere realizzate e delle dimensioni dei gazebo che impongono certamente una valutazione di compatibilità con i valori paesaggistici dell’area (che deve compiersi da parte della autorità preposta alla tutela del vincolo), mentre devono ritenersi radicalmente precluse autorizzazioni postume per le opere abusive che abbiano comportato la realizzazione di nuovi volumi, ovvero che impattano con la tutela dei valori paesaggistici.
Il legislatore nazionale ha intenzionalmente differenziato la disciplina in materia di accertamento postumo di conformità degli interventi effettuati in assenza o in difformità dal titolo, a seconda che il bene da tutelare sia l’ordinato assetto del territorio per i profili urbanistici ed edilizi ovvero la tutela del paesaggio.
Mentre per il primo caso la conformità postuma è sempre possibile, anche qualora sia presente un incremento dei volumi o delle superfici (art. 36 del Testo Unico Edilizia), risulta al contrario inammissibile nel secondo caso, qualora vi sia da presidiare il paesaggio.
Per quanto riguarda l’attività edilizia senza titolo o in difformità da questo, l’amministrazione locale non ha che da svolgere un controllo di conformità tra la singola costruzione abusiva e le previsioni contenute nei piani di programmazione e nella regolamentazione edilizia comunale (regolamento edilizio e norme tecniche di attuazione). Simile riscontro postumo è invece inimmaginabile in tema di paesaggio, per il quale l’amministrazione competente deve svolgere un giudizio che non si riduce ad un riscontro deduttivo di conformità, ma implica una valutazione di merito, sugli aspetti anche estetici, valutazione che potrebbe essere irrimediabilmente compromessa nel momento in cui il nuovo volume è già venuto ad esistenza.
Considerando le opere in contestazione nel loro complesso, non c’è dubbio che la realizzazione dei numerosi gazebo, alcuni dei quali di ampia metratura, non possono considerarsi ricomprese nell’ambito dell'Allegato A al DPR n. 31/2017, ovvero assoggettate a semplice CILA, come afferma il ricorrente.
Accedi allo Speciale Testo Unico Edilizia
A cura di Redazione LavoriPubblici.it