03/10/2019
Cosa accade in caso di presentazione di Comunicazione di Inizio Lavori Asseverata (CILA) illegittima? Può la pubblica amministrazione emettere una dichiarazione di efficacia?
A rispondere a queste domande ci ha pensato il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio con la sentenza 20 settembre 2019, n. 11155 con la quale è stato trattato il caso di alcuni interventi edilizi per i quali era stata presentata una Comunicazione di Inizio Lavori Asseverata (CILA) sulla l'amministrazione ha dichiarato l’inefficacia disponendo la sospensione dei lavori in corso e la demolizione e il ripristino dei presunti abusi edilizi in conseguenza della dichiarazione di inefficacia della CILA.
Entrando nel dettaglio, la CILA in questione era stata presentata per avviare un intervento di restauro e risanamento conservativo volto a sanare le "irregolarità" evidenziate dal Comune per violazione urbanistico-edilizia. CILA che, secondo l'amministrazione, sarebbe illegittima in quanto inidonea a regolarizzare l’insieme delle difformità in essa contemplate.
Il ricorso
Tra i motivi del ricorso, la parte ricorrente ha sostenuto che, non avendo l’amministrazione provveduto entro i trenta giorni dal ricevimento della CILA, essa avrebbe potuto solamente assumere un provvedimento di autotutela nel rispetto dei requisiti formali e sostanziali di cui all’art. 21-nonies (Annullamento d'ufficio) della Legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme sul procedimento amministrativo), non esistendo nell’ordinamento la “dichiarazione di inefficacia”.
Il TAR ha subito rilevato che, mentre in materia di SCIA sussiste una disciplina che postula espressamente l’applicazione dei requisiti procedurali e sostanziali di cui all’art. 21-nonies della Legge n. 241/1990, la legge non contiene disposizioni simili in ordine alla CILA. Al riguardo il Consiglio di Stato ha fornito queste importanti precisazioni:
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A cura di Redazione LavoriPubblici.it