Modifica aperture esterne edificio: quale titolo edilizio è necessario?

07/11/2019

La modifica delle aperture effettuata sulla parete esterna di un edificio può essere considerata un intervento di manutenzione straordinaria, restauro o risanamento conservativo?

La risposta è negativa e l'ha fornita la Suprema Corte di Cassazione con la Sentenza n. 44503 del 31 ottobre 2019 con la quale è intervenuta in merito al ricorso presentato per l'annullamento di una decisione della Corte di Appello che aveva condannato l'attuale ricorrente per violazione dell'art 44, comma 1, lett. c), d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 (c.d. Testo Unico Edilizia) e dell'art. 181 del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 per aver realizzato opere senza permesso di costruire e senza autorizzazione paesaggistica in zona sottoposta a vincolo paesaggistico ambientale ed archeologico.

Il ricorso

Gli interventi edilizi oggetto della sentenza riguardano il restauro di due aperture lignee con trasformazione delle stesse in un'unica apertura a vetri, di dimensioni inferiori a quelle preesistenti. Intervento che, secondo il ricorrente, sul piano urbanistico avrebbe dovuto essere trattato come manutenzione straordinaria o restauro conservativo non assoggettato a permesso di costruire e su quello paesaggistico non sarebbe stata necessaria l'autorizzazione, rientrando le opere tra quelle disciplinate nell'art. 149 d.lgs. 42 del 2004 e, comunque, nell'art. 2 d.P.R. 31 del 2017, da applicarsi retroattivamente trattandosi di norma più favorevole.

La sentenza della Cassazione

Diversamente da quel che sostiene la ricorrente, gli ermellini hanno chiarito che la modifica delle aperture effettuata sulla parete esterna di un edificio non sono riconducibili né alla categoria della manutenzione straordinaria, né a quelle del restauro o risanamento conservativo, dovendo invece essere qualificato come ristrutturazione edilizia pesante per la quale è richiesto il previo rilascio del permesso di costruire.

L'art. 10, comma 1, lett. del Testo Unico Edilizia prevede, infatti, l'assoggettamento al permesso di costruire gli interventi di ristrutturazione edilizia che portino ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente e che comportino modifiche della volumetria complessiva degli edifici o dei prospetti, ovvero che, limitatamente agli immobili compresi nelle zone omogenee A, comportino mutamenti della destinazione d’uso, nonché gli interventi che comportino modificazioni della sagoma di immobili sottoposti a vincoli ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modificazioni.

È interpretazione consolidata nella giurisprudenza della Cassazione che l'apertura di "pareti finestrate" sulla facciata di un edificio, senza il preventivo rilascio del permesso di costruire, integra il reato previsto dall'art. 44 del Testo Unico Edilizia, poiché si tratta di un intervento edilizio comportante una modifica dei prospetti non qualificabile come ristrutturazione edilizia minore e per il quale, quindi, non è sufficiente la mera denuncia di inizio attività.

Nel caso di specie, infine, l'intervento, oltre ad essere soggetto al rilascio del permesso di costruire, stante il pacifico vincolo paesaggistico, avrebbe richiesto anche il previo rilascio della relativa autorizzazione paesaggistica.

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A cura di Redazione LavoriPubblici.it



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