15/11/2019
La mancanza del certificato di collaudo statico, ai fini del rilascio del certificato di agibilità, può essere sopperita dalla certificazione di idoneità statica, resa nelle forme della perizia giurata, da un professionista a ciò abilitato? La certificazione di idoneità statica può ritenersi equipollente sostanzialmente e funzionalmente al certificato di collaudo statico?
A rispondere a queste domande ci ha pensato il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria con la sentenza n. 584 dell'8 ottobre 2019 resa in merito al ricorso presentato da un condominio per l'annullamento di una determina comunale di ritiro in autotutela del certificato di agibilità rilasciato al condominio stesso. L'amministrazione comunale aveva, infatti, ritirato il certificato di agibilità in quanto al posto del certificato di collaudo statico era stata presentata perizia giurata di idoneità statica.
Il condominio ricorrente ha censura il provvedimento impugnato nella parte in cui non ha riconosciuto la piena equipollenza del certificato di collaudo statico alla perizia giurata di idoneità statica, atteso che entrambi i documenti sarebbero totalmente sovrapponibili, assolvendo alla medesima funzione che è quella di asseverare la sicurezza strutturale dell’immobile.
La questione attorno alla quale ruota il ricorso è se la mancanza del certificato di collaudo statico, richiesta dalla legge ai fini del rilascio del certificato di agibilità, possa essere sopperita dalla certificazione di idoneità statica, resa nelle forme della perizia giurata, da un professionista a ciò abilitato o, in altri termini, se quest’ultima, essendo tendenzialmente idonea ad attestare la sicurezza delle strutture di un edificio, possa ritenersi equipollente sostanzialmente e funzionalmente al certificato di collaudo statico.
Alla questione i giudici del TAR hanno risposto negativamente, ricordando che ai sensi dell’art. 24, comma 1 del d.P.R. n. 380/2001 (c.d. Testo Unico Edilizia), nella disciplina applicabile ratione temporis alla vicenda in decisione, il certificato di agibilità assolve alla funzione di attestare "la sussistenza delle condizioni di sicurezza, igiene, salubrità, risparmio energetico degli edifici e degli impianti negli stessi installati, valutate secondo quanto dispone la vigente normativa".
Tale certificato, oggi sostituito dalla segnalazione certificata di agibilità (SCA) ai sensi dell'art.3 del D.lgs n. 222/2016, viene richiesto con riferimento alle nuove costruzioni, alle ricostruzioni o sopraelevazioni, totali o parziali, ed inoltre, agli interventi sugli edifici esistenti che possano influire sulle condizioni descritte al comma 1 dello stesso articolo.
Ai fini del rilascio del certificato di agibilità assumono, pertanto, rilievo tutti gli aspetti (sicurezza, igiene e sanità, risparmio energetico), che concorrono a rendere utilizzabile l'opera. Nel caso della realizzazione di opere in cemento armato, l’obbligo in capo al singolo Comune di verificare la sussistenza del certificato di collaudo statico è sempre stato previsto dalle varie disposizioni succedutesi nel tempo che sono:
Tale disposizione ha confermato la scelta di estendere il controllo successivo anche ai profili della regolarità urbanistico-edilizia della costruzione, apparendo essa del tutto opportuna, sia perché il certificato di agibilità rappresentava l’unico momento di controllo sistematico dell’attività costruttiva successivamente al suo svolgimento sia perché era paradossale che l’ordinamento assicurasse in ogni caso la verifica di particolari di scarsa o nulla rilevanza, disinteressandosi del riscontro puntuale delle costruzioni sotto il profilo della repressione degli abusi edilizi.
L’interesse alla sicurezza strutturale degli edifici risulta protetto anche dall’ordinamento penale con l’art. 75 del d.P.R. n.380/01 a norma del quale è punito con l'arresto fino ad un mese o con l'ammenda da 103 a 1032 euro “Chiunque consente l'utilizzazione delle costruzioni prima del rilascio del certificato di collaudo”.
Pertanto, per gli edifici con opere strutturali in cemento armato costruiti dopo l’entrata in vigore della Legge n.1086/71, la mancanza del certificato di collaudo non è formalmente giustificabile e la richiesta di agibilità deve essere accompagnata da una vera e propria denuncia delle opere strutturali “a posteriori”, se non già presente e dal successivo collaudo statico. Non si rinviene, del resto, nell’ordinamento alcuna disposizione espressa che consenta di tollerare l’equiparazione, ai fini del rilascio del certificato di agibilità, tra collaudo statico e la certificazione di idoneità statica, ad eccezione di quella prevista dell’art. 35, comma 3, lett. b), della Legge 28 febbraio 1985, n. 47 che contempla, a determinate condizioni e quale sufficiente ai soli fini del rilascio del condono edilizio, la presentazione di un certificato di idoneità statica.
Inoltre, anche nella nuova procedura di segnalazione certificata di agibilità (art. 24 comma 5 del d.P.R. n. 380/01), che in sostanza ricalca i contenuti di quella previgente, si evince solo la richiesta di collaudo statico, ma non si contempla nessun’altra alternativa.
In definitiva, ai fini dell’equivalenza sostanziale, la relazione con cui si dichiara l’idoneità statica di una costruzione non possiede la medesima forza di un certificato di collaudo, essendo quest’ultimo il prodotto di un insieme di obblighi e regole ben determinati (nella qualificazione dei tecnici, dei costruttori, dei materiali, delle ispezioni, ecc.). E’ anche vero, peraltro, che in alcuni casi la dichiarazione di idoneità statica può contenere (sempre sotto la responsabilità del tecnico incaricato) le stesse considerazioni in termini di valutazione della sicurezza strutturale di quelle contenute nel certificato di collaudo statico, e condurre perciò alle medesime conclusioni sostanziali.
Nel caso di specie, il condominio ricorrente non ha dato la prova documentale che la perizia giurata di idoneità statica affidata al professionista incaricato sia equivalente, dal punto di vista contenutistico, al certificato di collaudo statico né che la certificazione di idoneità statica sia anche una certificazione di idoneità “sismica” con riferimento all’epoca in cui le parti del fabbricato da rendere agibili furono realizzate.
Secondo i giudici di primo grado, prendendo spunto dalla giurisprudenza più recente intervenuta nel rimarcare la diversità dei presupposti richiesti ai fini del rilascio del permesso di costruire e del certificato di agibilità e fatti salvi i pieni poteri disciplinari e sanzionatori della Pubblica Amministrazione in relazione agli accertamenti per i reati previsti dagli artt. 71 e ss. del d.P.R. n.380/2001, ammette che la “sicurezza strutturale” venga attestata da un documento alternativo al certificato di collaudo, attraverso cioè una “dichiarazione di idoneità statica” per gli immobili sprovvisti di esso, sprovvisti di agibilità perché datati e perfino nelle procedure di accertamento di conformità in sanatoria.
Secondi il TAR, anche a voler ammettere che la perizia giurata di idoneità statica contenga le stesse informazioni in termini di valutazione della sicurezza strutturale rispetto a quelle descritte nel certificato di collaudo statico, la natura “sensibile” degli interessi protetti (sicurezza strutturale e antisismica degli edifici pubblici e privati) consiglia le singole amministrazioni, se non altro in un’ottica di prudenza, l’adozione di scelte discrezionali il più possibile ancorate al dato testuale che subordina il rilascio del certificato di agibilità alla presentazione del certificato di collaudo statico per quelle porzioni di edificio che, per qualsiasi ragione, ne siano prive.
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A cura di Redazione LavoriPubblici.it