29/11/2019
Continuiamo oggi a vedere la genesi degli articoli del nuovo Regolamento unico dei contratti pubblici previsto dall'articolo 216, comma 27-octies del D.Lgs. n. 50/2016 (c.d. Codice dei contratti) inserito dall'articolo 1, comma 20 lettera gg4) del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32 (c.d. Sblocca Cantieri) convertito dalla legge 14 giugno 2019, n. 55.
Nelle due puntate precedenti abbiamo parlato degli articoli dall’1 al 78 che rigiardavano nel dettaglio:
In questa terza puntata tratteremo nel dettaglio il Titolo III (artt. 79-113) della Parte II rubricato “Sistema di qualificazione”. Il Citato titolo è suddiviso nei seguenti Capi:
Ricordiamo, preliminarmente, che al sistema di qualificazione è dedicato il Titolo II della Parte II del Codice dei contratti di cui al D.lgs. n. 50/2016 ed, in particolare i seguenti articoli:
In atto e sino all’entrata in vigore del nuovo Regolamento, così come disposto all’articolo 216, comma 14 del Codce dei contratti, per il sistema di qualificazione si conrìtinueranno ad applicare, in quanto compatibili, le disposizioni di cui alla Parte II del Titolo III, nonché gli allegati richiamati del previgente Regolamento n. 207/2010.
Ecco, quindi, come i nuovi 6 Capi del Titolo III del nu0vo Regolamento non possono che nascere dalle ceneri degli articoli dal 76 al 96 contenuti nei capi III e IV della Parte II del Titolo III del previgente Regolamento n. 207/2010.
In verità tali articoli dal 76 al 96 in atto vigenti saranno abrogati, come previsto all’articolo 83, comma 2 del Codice dei contratti, non appena entrerà in vigore i nuovo Regolamento.
Vale la pena ricodare la lunga storia del citato articolo 83, comma 2 che ppuò essere così riassunta:
Resta, in ogni caso il nodo di cui all’articolo 37, comma 4 del Codice dei contratti; nodo relativo alla aggregazione e centralizzazione delle committenze ed in particolare quello della sospensione sino al 31 dicembre 2020 dell’applicazione del citato comma 4 e, quindi, del fatto che anche i comuni non capoluoghi di provincia potranno evitare di ricorre ad una centrale di committenza o alle unioni dei comuni o alle stazioni uniche appaltanti pur non essendo in possesso della necessaria qualificazione.
C’è da notare tra alcune novità quella relativa all’articolo 88 del nuovo regolamento rubricato “Qualificazione per progettazione ed esecuzione. Requisiti dei progettisti nelle imprese qualificate per la soloìa esecuzione” in cui è precisato che in caso, appunto, di “appalto integrato” in cui è precisato che per partecipare alle procedure di affidamento congiunto della progettazione e dell’esecuzione di lavori deve possidere l’attestazione di qualificazione per progettazione e costruzione; l’impresa deve, anche, dimostrare la presenza di uno staff tecnico di progettazione composto da soggetti in possesso di laurea abilitati all’esercizio della professione di ingegnere, architetto o geologo, per le categorie in cui è prevista la sua competenza, iscritti all’albo professionale e da diplomati, tutti assunti a tempo indeterminato e a tempo pieno. Il numero minimo dei componenti lo staff, dei quali almeno la metà in possesso di laurea quinquennale o magistrale e iscritti all’albo professionale, è stabilito:
Fine terza puntata
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A cura di arch. Paolo Oreto