30/12/2019
Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della Legge 19 dicembre 2019, n. 157 di conversione del Decreto-Legge 26 ottobre 2019, n. 124 (c.d. Decreto Fiscale) diventano ufficialmente operative le numerose novità fiscali che riguardano il contrasto all’evasione fiscale e contributiva e alle frodi fiscali (Capo I).
Tra le principali novità maggiormente osteggiate dalle associazioni di categorie, dall'1 gennaio 2020 entreranno in vigore quelle che riguardano le ritenute e compensazioni negli appalti (art. 4). Novità che sono state modificate nel processo di conversione in legge ma che non avevano convinto ANCE e Confindustria (leggi articolo) che dopo le modifiche apportate in VI Commissione avevano affermato "L’ultima versione della norma appena approvata non risponde all’allarme sollevato dalle imprese che rischiano di andare in tilt tra nuovi adempimenti e oneri finanziari".
Entrando nel dettaglio, l'art. 4 del D.L. n. 124/2019 introduce, a partire dall'1 gennaio 2020, una norma in tema di ritenute e compensazioni in appalti e subappalti che riscrive integralmente l’art.17-bis del D.Lgs. n. 241/1997. In particolare, sempre a decorrere dall'1 gennaio 2020, il committente che affida il compimento di una o più opere o di uno o più servizi di importo complessivo annuo superiore a 200.000 euro a un’impresa, tramite contratti di appalto, subappalto, affidamento a soggetti consorziati o rapporti negoziali comunque denominati, caratterizzati da prevalente utilizzo di manodopera presso le sedi di attività del committente, e di beni strumentali di proprietà del committente, deve richiedere alle imprese appaltatrici/subappaltatrici/affidatarie copia delle deleghe di pagamento relative al versamento delle ritenute fiscali per i lavoratori dipendenti direttamente impiegati nei lavori o servizi. A tal fine, le imprese appaltatrici o affidatarie e subappaltatrici effettueranno distinti versamenti, con F24 specifico per singolo committente, senza possibilità di compensazione delle ritenute dovute con propri crediti fiscali.
Viene, inoltre, previsto che le imprese appaltatrici/subappaltatrici/affidatarie trasmettano al committente entro i 5 giorni lavorati successivi al versamento delle ritenute:
In caso di mancata trasmissione dei dati da parte delle imprese appaltatrici e subappaltatrici o appurato l’omesso o insufficiente versamento delle ritenute, il committente deve sospendere il pagamento dei corrispettivi maturati (sino a concorrenza del 20% del valore complessivo dell’opera, ovvero per un importo pari alle ritenute non versate ma risultanti dalla documentazione trasmessa), dandone comunicazione entro 90 giorni all’ufficio dell’Agenzia delle Entrate competente per territorio.
In capo allo stesso committente, laddove non adempia ai suddetti obblighi ossia non chieda copia delle deleghe di pagamento o non sospenda il pagamento dei corrispettivi a fronte dell’omesso o insufficiente versamento delle ritenute da parte dell’appaltatore/subappaltatore/affidatario, sono irrogate sanzioni pari al 20% dell’importo delle ritenute non trattenute dal datore di lavoro o al 30% dell’importo delle ritenute non versate. Gli obblighi sin qui delineati (cfr. commi da 1 a 3 dell’art. 4), non trovano applicazione se le imprese appaltatrici/subappaltatrici/affidatarie comunicano al committente, tramite certificazione, la sussistenza nell’ultimo giorno del mese precedente a quello della scadenza (5 giorni successivi alla scadenza del versamento) dei seguenti requisiti:
Le imprese che possiedono questi ultimi requisiti possono continuare a pagare i contributi previdenziali, assistenziali e i premi assicurativi mediante compensazione coi propri crediti fiscali, mentre tale possibilità è esclusa per tutte quelle a cui si applica il meccanismo previsto dai primi tre commi dell’art.4. Ad esempio, nel caso di imprese che si trovano nelle condizioni previste dal co.1, dell’art.4 e che sono in esercizio da più di 3 anni e che non abbiano cartelle di importo superiore a 50.000 euro, la compensazione tra crediti fiscali e contributi previdenziali, assistenziali e i premi assicurativi è ammessa. Viceversa, la facoltà di compensazione è vietata per quelle imprese per le quali, sempre al ricorrere delle condizioni previste dal co.1, dell’art.4, non sussistono i requisiti di esclusione (ad esempio, esercizio dell’attività da meno di 3 anni e sussistenza di cartelle di importo superiore a 50.000 euro).
A cura di Redazione LavoriPubblici.it