11/02/2020
La Legge di Bilancio per il 2020 ha confermato fino al 31 dicembre 2020 la detrazione fiscale prevista per gli interventi di riqualificazione energetica di edifici esistenti (c.d. ecobonus 2020).
Questa tipologie di detrazioni fiscali sono nate nel 2012 con una modifica apportata dal Decreto-legge del 22 giugno 2012 n. 83 al D.P.R. n. 917/1986 per incentivare gli interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica degli edifici. Le detrazioni sono state sempre prorogate per le richieste degli operatori del settore che hanno visto nella riqualificazione del patrimonio edilizio esistente un mercato sempre più florido.
Per le spese documentate, sostenute per la realizzazione di opere finalizzate al conseguimento di risparmi energetici con particolare riguardo all'installazione di impianti basati sull'impiego delle fonti rinnovabili di energia, spetta una detrazione fiscale dall'Irpef o dall'Ires che può variare dal 50 al 65% e va ripartita in 10 rate annuali di pari importo. In particolare, la detrazione è riconosciuta per gli interventi che consentono:
Condizione indispensabile per fruire dell’agevolazione è che gli interventi siano eseguiti su unità immobiliari e su edifici (o su parti di edifici) esistenti, di qualunque categoria catastale, anche se rurali, compresi quelli strumentali per l’attività d’impresa o professionale.
Le detrazioni variano dal 50% all'85% a seconda che l’intervento riguardi la singola unità immobiliare o gli edifici condominiali.
Per quanto riguarda gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici condominiali, è prevista una detrazione fiscale più elevata (dal 70% al 75%) fino al 31 dicembre 2021 su un ammontare complessivo non superiore a 40.000 euro moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio.
Per gli interventi sulle parti comuni degli edifici condominiali che si trovano nelle zone sismiche 1, 2 e 3, finalizzati congiuntamente alla riduzione del rischio sismico e alla riqualificazione energetica, è prevista una detrazione ancora più alta, pari:
Anche per questi interventi la detrazione è ripartita in 10 quote annuali di pari importo ma si applica su un ammontare delle spese non superiore a 136.000 euro moltiplicato per il numero delle unità immobiliari di ciascun edificio.
Come già ricordato, la nuova Legge di Bilancio non ha apportato modifiche alla disciplina che regola la cessione del credito. Per cui è prevista la possibilità di cedere il credito corrispondente alla detrazione anche per gli interventi di riqualificazione energetica effettuati sulle singole unità immobiliari e non solo per quelli relativi alle parti comuni di edifici condominiali. I contribuenti che nell’anno precedente a quello di sostenimento della spesa si trovano nella cosiddetta “no tax area” (cosiddetti “incapienti”) possono scegliere di cedere il credito ai fornitori o ad altri soggetti privati (compresi gli istituti di credito e gli intermediari finanziari). Tutti gli altri contribuenti, diversi dagli incapienti, possono cedere il credito ai fornitori e ad altri soggetti privati, ma non alle banche o agli intermediari finanziari.
Ciò che è cambiato con la nuova Legge di Bilancio è la possibilità di convertire il credito in uno sconto in fattura da parte del fornitore. Dall'1 gennaio 2020, infatti, questa possibilità è fruibile unicamente per gli interventi di ristrutturazione importante di primo livello, relativamente alle parti comuni degli edifici condominiali, con un importo dei lavori pari almeno a 200.000 euro. In questo caso, il fornitore recupera lo sconto come credito d’imposta, da utilizzare esclusivamente in compensazione tramite modello F24, in 5 quote annuali di pari importo. Il fornitore, in alternativa, può a sua volta cedere il credito d’imposta ai propri fornitori di beni e servizi. È esclusa la cessione a istituti di credito, intermediari finanziari e alle pubbliche amministrazioni.
Fino al 29 febbraio 2020 è possibile comunicare all'Agenzia delle Entrate le opzioni esercitate per la cessione del credito o lo sconto in fattura relativamente alle detrazioni fiscali relative alle spese sostenute nell’anno 2019.
Per richiedere la detrazione fiscale all'Agenzia delle Entrate è necessario essere in possesso della seguente documentazione:
Inoltre, occorre effettuare il pagamento con bonifico bancario o postale (a meno che l’intervento non sia realizzato nell’ambito dell’attività d’impresa). Nel modello di versamento con bonifico bancario o postale vanno indicati la causale del versamento, il codice fiscale del beneficiario della detrazione, il numero di partita Iva o il codice fiscale del soggetto a favore del quale è stato eseguito il bonifico (ditta o professionista che ha effettuato i lavori). Entro 90 giorni dal termine dei lavori, bisogna trasmettere all’Enea, con modalità telematiche, la scheda informativa degli interventi realizzati e le informazioni contenute nell’attestato di prestazione energetica (APE).
Per gli interventi condominiali che consentono le maggiori detrazioni la sussistenza delle condizioni deve essere asseverata da professionisti abilitati mediante l’attestazione della prestazione energetica degli edifici prevista dal decreto del Ministro dello sviluppo economico 26 giugno 2015.
Come già chiarito diverse volte tramite la guida ufficiale dell'Agenzia delle Entrate, ma anche tramite risposte a risoluzioni e domande dei contribuenti, possono usufruire della detrazione fiscale tutti i contribuenti residenti e non residenti, anche se titolari di reddito d’impresa, che possiedono, a qualsiasi titolo, l’immobile oggetto di intervento, ovvero:
I titolari di reddito d’impresa possono fruire della detrazione solo con riferimento ai fabbricati strumentali da essi utilizzati nell’esercizio della loro attività imprenditoriale. Tra le persone fisiche possono fruire dell’agevolazione anche i titolari di un diritto reale sull’immobile, i condòmini, per gli interventi sulle parti comuni condominiali, gli inquilini, coloro che hanno l’immobile in comodato.
Sono inoltre ammessi a fruire della detrazione, purché sostengano le spese per la realizzazione degli interventi e questi non siano effettuati su immobili strumentali all’attività d’impresa:
Le detrazioni sono usufruibili anche dagli Istituti autonomi per le case popolari, comunque denominati, dagli enti aventi le stesse finalità sociali dei predetti istituti, dalle cooperative di abitazione a proprietà indivisa.
L'Enea ha aggiornato l'elenco degli interventi ammessi alle detrazioni fiscali per l’efficienza energetica degli edifici (Ecobonus). Per maggiori dettagli si rimanda all'articolo "Ecobonus 2020: tutti gli interventi ammessi alla detrazione fiscale".
A cura di Redazione LavoriPubblici.it