12/02/2020
Il Tar di Ancona con la sentenza 29/01/2020 n. 82 e con la sentenza 06/02/2020, n. 93 ripropone quando già espresso nella sentenza 07/10/2019, n. 622 e sul calcolo dell’anomalia dell’offerta, nella sentenza n. 82 ripropone la propria tesi sul calcolo di cui all’articolo 97, comma 2, lettera d) del codice dei contratti precisando che “da una esegesi della let. d) del comma 2 del novellato art. 97 Codice appalti che tenga debitamente conto delle nozioni e dei concetti propri della matematica, si desume che:
Evidenzia il Tar di Ancona, sempre nella sentenza n. 82: “La diversa (e opposta) interpretazione del menzionato art. 97, comma 2, lettera d), sposata in altre pronunce (T.A.R. Lombardia Brescia, sentenze n. 968 dell’8 novembre 2019 e n. 1007 del 22 novembre 2019; T.A.R. Sicilia Catania, sez. I, sentenza n. 2191 del 16 settembre 2019; T.A.R. Calabria Catanzaro, ordinanza n. 363 del 16 settembre 2019; T.A.R. Lombardia Milano, ordinanza n. 937 del 25 luglio 2019) e conforme, peraltro, alle indicazioni contenute nella circolare del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (MIT) del 24 ottobre 2019 e nelle delibere ANAC n. 715 del 23 luglio 2019 e n. 892 del 2 ottobre 2019). In base a tale differente esegesi della norma, l’operazione matematica di “decremento” di cui all’art. 97, comma 2, lett. d) citato, indicherebbe una sottrazione tra i due valori individuati, mentre l’espressione “valore percentuale” farebbe riferimento alla grandezza numerica oggetto della sottrazione. In altri termini, poiché secondo la disposizione in esame il “prodotto delle prime due cifre dopo la virgola della somma dei ribassi” è “applicato” come percentuale allo “scarto medio aritmetico di cui alla lettera b”, la cifra così calcolata andrebbe sottratta alla cosiddetta “prima soglia” e verrebbe in rilievo come grandezza assoluta, anche perché la norma non specificherebbe che l’operazione contempla l’applicazione, per una seconda volta, di un dato in percentuale”
I Giudici del Tar concludono precisando che “stante l’evidente dubbio interpretativo generato dalla formulazione sicuramente non chiara della norma, questo giudice ritiene che debba prevalere il significato strettamente letterale della stessa (che appare anche il più lineare); ciò al fine di tutelare l’esigenza di certezza delle regole di gara, che rischierebbero di essere indebitamente integrate per effetto di un procedimento ermeneutico della disposizione che attribuisca alla stessa significati non chiaramente rintracciabili nella sua espressione testuale”.
Ed aggiungono che “in assenza di una modifica normativa o dell’adozione di una disposizione di interpretazione autentica, non vi sono ragioni che giustifichino le tesi contrarie sinora affermatesi in giurisprudenza; né l’interpretazione della norma può essere condizionata dalla circolare del MIT del 24 ottobre 2019, che, come è noto, non può assumere un valore normativo".
Per ultimo nella sentenza n. 93, il Tar Ancona ribadisce che “a entrambe le interpretazioni va riconosciuto il medesimo valore scientifico (non potendosi sostenere che una delle due sia palesemente inattendibile dal punto di vista aritmetico e/o logico), per cui ai fini che qui rilevano va data preminenza alla formulazione letterale della disposizione”.
Restiamo, ovviamente, in attesa dela pronuncia del Consiglio di Stato che, in verità con l’Ordinanza del 19 dicembre 2019, n. 6294 aveva sospeso l’esecutività della Sentenza del TAR Brescia 22 novembre 2019, n. 1007 e con l’Ordinanza del 20 dicembre 2019, n. 6345 aveva sospeso l’esecutività della Sentenza del TAR Marche 7 ottobre 2019, n. 622 (leggi articolo).
A cura di Redazione LavoriPubblici.it