05/03/2020
Considerato che l'ordine di demolizione è una sanzione di tipo amministrativo, non suscettibile di passare in giudicato, una domanda che arriva spesso in redazione è: quando può essere revocato?
Il problema è stato più volte affrontato dalla giurisprudenza che ha elencato una serie di ipotesi per la revoca dell'ordine di demolizione in presenza:
L'argomento è stato nuovamente affrontato dal Consiglio di Stato con la sentenza n. 1540 del 3 marzo 2020 con la quale ha ritenuto improcedibile il ricorso presentato per l'annullamento di una decisione di primo grado riguardo un ordine di demolizione.
In particolare, in primo grado il ricorrente aveva presentato ricorso per l'annullamento di un ordine di demolizione. Al ricorso il TAR aveva risposto che la mancanza della regolarità urbanistica dell’immobile comportava il rigetto della domanda di annullamento, in mancanza di alcun titolo edilizio relativo all’immobile sul quale erano stati realizzati i lavori oggetto del giudizio, e che era irrilevante la concessione in sanatoria presentata considerato il suo annullamento da parte della stessa amministrazione.
Con separato ricorso al Consiglio di Stato, il ricorrente aveva ottenuto l'annullamento della determina che aveva disposto l'annullamento della concessione edilizia in sanatoria, pertanto non risulterebbe corretta l’affermazione del giudice di prime cure secondo la quale l’immobile sarebbe privo di titolo edilizio.
Come da premessa, il Consiglio di Stato ha confermato che la proposizione di istanza permesso a costruire in sanatoria in relazione alle opere abusive oggetto dell’ordinanza di demolizione fa venire meno l’interesse alla decisione dell’odierno gravame e ancor prima all’originario ricorso di prime cure, considerato che secondo consolidata giurisprudenza, la presentazione dell'istanza di sanatoria, sia essa di accertamento di conformità sia essa di condono, produce l'effetto di rendere inefficace il provvedimento sanzionatorio dell'ingiunzione di demolizione e, quindi, improcedibile l'impugnazione per sopravvenuta carenza di interesse.
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A cura di Redazione LavoriPubblici.it